REQUISITI TECNICI RICHIESTI Clausole campione

REQUISITI TECNICI RICHIESTI. 16 4.1 IG - Isola Green IT 16 4.1.1 IG_Rack- Struttura degli armadi a Rack 16 4.1.2 IG_Raff - Impianto di Raffreddamento 19 4.1.3 IG_Ges - Sistema di Monitoraggio e Gestione 21
REQUISITI TECNICI RICHIESTI. Le caratteristiche tecniche, hardware e software, riportate nel seguito del presente Capitolato sono da considerarsi quali requisiti minimi obbligatori per la formulazione dell’offerta, pertanto le imprese offerenti devono dichiarare che tutti i prodotti hardware e software offerti hanno caratteristiche tecniche e prestazioni equivalenti o superiori a quelle richieste, pena l’esclusione dalla gara. Sarà compito dei concorrenti proporre, nell'offerta tecnica, tutte le soluzioni necessarie alla realizzazione del sistema nel suo complesso, in grado di fornire “chiavi in mano” un complesso Green Data Center anche con soluzioni aventi aspetti migliorativi, comunque compliance al 100% con i requisiti minimi richiesti. Come precedentemente riportato, la fornitura indicata come OPZIONALE (par. 4.2.4) è da intendersi non essenziale alla presentazione dell'offerta; qualora l' O.E. dovesse inserire nella propria offerta tecnica tale fornitura questa sarà valutata e contribuirà al punteggio tecnico secondo i criteri riportati nel Disciplinare. L'offerta tecnica dei concorrenti dovrà essere dettagliata ad un livello di “progetto esecutivo” e dovrà essere esaustiva della parte elettrica interna ai rack oggetto della fornitura, dei sistemi di raffreddamento, del cablaggio rete dati dei rack, oltre che degli armadi rack e di tutte le forniture qui di seguito descritte. La realizzazione della fornitura dovrà comportare il minor disservizio possibile all’utenza. Quanto proposto nell'offerta tecnica dei concorrenti, così come la successiva realizzazione, dovrà essere conforme alle norme tecniche CEI ed UNI.
REQUISITI TECNICI RICHIESTI. I prodotti offerti dovranno essere conformi alle specifiche h/w e s/w che l’EUI richiede per la messa in rete di apparecchiature informatiche (vedi Documento III.3 - Allegato IT) e rispondere ai seguenti requisiti tecnici indispensabili: A) Varco antitaccheggio a due antenne: A.1 altezza delle antenne superiore a quanto richiesto; A.2 software che consenta di ottenere la lista dettagliata di tutti gli item che hanno allarmato i varchi. Su questi deve essere possibile eseguire ricerche o visualizzare statistiche; A.3 caratteristiche estetiche del prodotto; A.4 altre caratteristiche indicate dal fornitore. B) Postazioni staff per il prestito assistito e inizializzazione tag: B.1 livello di integrazione con il software gestionale Millennium v. 2009 B; B.2 funzione di lettura tessere utenti dell’ EUI (modello attualmente in uso) contenenti il codice identificativo (composto da 14 digits) memorizzato su striscia magnetica nella traccia no. 2 (dimensioni 86 x 55 x 0.8mm); B.3 funzione di lettura tessere utenti dell’ EUI (modello in corso di implementazione) RFID protocollo Titan (dimensioni 86 x 55 x 0.8mm); B.4 almeno un nominativo di clienti per i quali la ditta abbia offerto la possibilità di lettura della tessera identificativa dell’utente RFID protocollo Titan; B.5 caratteristiche estetiche del prodotto; B.6 altre caratteristiche indicate dal fornitore.
REQUISITI TECNICI RICHIESTI. Le caratteristiche tecniche hardware e software riportate nel seguito del presente Capitolato sono da considerare quali requisiti minimi obbligatori per la formulazione dell’offerta, pertanto le imprese offerenti devono dichiarare che tutti i prodotti hardware e software offerti hanno caratteristiche tecniche e prestazioni equivalenti o superiori a quelle richieste, pena l’esclusione dalla gara.
REQUISITI TECNICI RICHIESTI. Ai fini della partecipazione al presente SDA è indispensabile possedere i seguenti requisiti tecnici: 1. Il possesso di credenziali d’accesso ottenibili attraverso la registrazione al sistema con le modalità ed in conformità a quanto previsto al paragrafo 2 del presente Capitolato d’Oneri; 2. la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000; 3. il possesso di una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 4. un computer connesso ad internet e dotato di un browser.

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  • Requisiti tecnici Dal punto di vista tecnologico, il servizio deve soddisfare almeno i seguenti requisiti: ▪ compatibilità del client Desktop con sistemi operativi Windows, Mac e Linux/GNU Variants o F/OSS (Mac OS X 10.7 Lion o versione successiva e Mac OS X 10.6 Snow Leopard o versione successiva per sistemi Macintosh); Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (o versione successiva) per i PC, famiglia di sistemi operativi Linux/GNU Variants o F/OSS); ▪ interoperabilità con i principali formati di produttività individuale più utilizzati (i.e. .doc, .docx, .pdf, .rtf …); ▪ compatibilità con principali e più diffusi dispositivi Mobile. ▪ replicazione dati su più siti per garantire rapidità di accesso e resilienza.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che:

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • RELAZIONE TECNICA PREMESSA

  • Dirigenti sindacali Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.; b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. (1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.