Resa del conto del Tesoriere Clausole campione

Resa del conto del Tesoriere. 1. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, renderà all'Ente, ai sensi della normativa in vigore, il conto della propria gestione, attenendosi alle disposizioni vigenti per quanto riguarda i modelli del conto. Il Tesoriere allegherà al conto la documentazione prevista dal TUEL e eventuali documenti integrativi richiesti dall'Ente. 2. Il conto stesso e le informazioni relative agli allegati di cui al comma precedente sono trasmessi anche mediante strumenti informatici.
Resa del conto del Tesoriere. 1. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato. 2. Il conto del tesoriere è reso all’Ente nei termini e modalità previsti dalla normativa. 3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione: a) allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa; b) ordinativi di riscossione e di pagamento; c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti o dall’Ente. 4. Nel caso siano utilizzate tecnologie informatiche la documentazione potrà essere trasmessa in forma digitale. 5. Qualora il conto del tesoriere non sia, anche parzialmente, riscontrato o siano individuate responsabilità del tesoriere, ne viene data notizia allo stesso entro 15 giorni, con invito a prendere cognizione delle motivazioni nel rendiconto. Negli otto giorni successivi il tesoriere può presentare per iscritto le sue controdeduzioni.
Resa del conto del Tesoriere. 1. Il Tesoriere rende il Conto al Comune nei termini e con la documentazione di cui all’art. 226 del T.U.E.L. e come da modelli approvati dal D.P.R. n. 194/96 e successive modificazioni e/o integrazioni. 2. Il Comune di Torino si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del Rendiconto della Gestione, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della legge n. 20/1994.
Resa del conto del Tesoriere. 1. Il Tesoriere, entro i termini di legge, rende all’Ente, ossia al Comune di Torino e distintamente a ciascuna Istituzione, il conto della propria gestione, su modello di cui all'allegato n. 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.
Resa del conto del Tesoriere. Il Tesoriere, entro e non oltre il 31 Gennaio di ciascun anno, rende all’Ente, in formato digitale, il conto della propria gestione di cassa ( Conto del Tesoriere ) corredato da: a gli allegati di svolgimento per ogni U.P.B. e capitolo di entrata e di spesa; b – gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c le quietanze rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento ; d – eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
Resa del conto del Tesoriere. Il Tesoriere, in conformità a modalità e termini previsti dalla legge, dovrà rendere all’Ente il conto della propria gestione, redatto anche con procedura meccanografica, attenendosi alle disposizioni di legge anche per quanto riguarda la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento.
Resa del conto del Tesoriere. ART. 11 –
Resa del conto del Tesoriere. 1. Il Tesoriere, entro i termini di legge, rende all’Ente e distintamente a ciascuna eventuale Istituzione, il conto della propria gestione, su modello di cui all'allegato n. 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.
Resa del conto del Tesoriere. 1. Il Tesoriere, entro il termine dei 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo nuove disposizione di legge, rende all’Ente, su modello conforme a quello di legge, anche in via telematica, il “Conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, controllando la corrispondenza dei documenti con le scritture contabili dell’Ente.
Resa del conto del Tesoriere. 15.1 - Il Tesoriere, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, renderà all’Ente, ai sensi della normativa in vigore, il conto della propria gestione, attenendosi alle disposizioni vigenti per quanto riguarda i modelli del conto. Il Tesoriere allegherà al conto la documentazione prevista dall’Ordinamento finanziario e eventuali documenti integrativi richiesti dall’Ente. 15.2 - Il conto stesso e le informazioni relative agli allegati di cui al comma precedente sono a richiesta dell’Ente trasmessi anche mediante strumenti informatici, secondo le modalità definite dalla Corte dei Corti.