CONTO DEL TESORIERE Clausole campione

CONTO DEL TESORIERE. Il Tesoriere entro il termine di cui all’art. 226 del D. Lgs. 267/000, deve rendere il proprio conto all'Ente, attenendosi alle disposizioni ed ai modelli di legge in (duplice copia). Entro lo stesso termine deve consegnare all'Ente tutti i mandati e le reversali relative all'esercizio concluso, debitamente quietanzati, con allegata la documentazione giustificativa dei pagamenti e delle riscossioni effettuati. La consegna dei mandati e delle reversali eseguiti e dell’allegata documentazione giustificativa avviene, di norma, durante l’esercizio, con cadenza periodica, unitamente ad elenco di trasmissione in duplice copia una delle quali da restituire al Tesoriere per ricevuta. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Tesoriere è tenuto a consegnare all'Ente le reversali ed i mandati quietanzati di cui lo stesso faccia richiesta. La consegna deve avvenire non oltre tre giorni dalla richiesta dell'Ente.
CONTO DEL TESORIERE. 1. Il Tesoriere, entro i termini di legge, rende all’Ente, ossia al Comune di Aulla, il conto della propria gestione, su modello di cui all'allegato 17 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.
CONTO DEL TESORIERE. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o altro termine previsto dalla legge, rende al Comune ed al Consorzio, attenendosi alle disposizioni vigenti per quanto riguarda i modelli del conto, il “Conto del tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze medesime ed eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti. Il Comune ed il Consorzio controllano il Conto del Tesoriere, ne effettuano il riscontro con i dati contabili risultanti dalla contabilità finanziaria, notificando eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle correzioni del caso, e parifica i dati e i valori riportati dal Conto del Tesoriere con quelli risultanti dalle equivalenti scritture tenute presso il Comune e presso il Consorzio. Il Comune ed il Consorzio si obbligano a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la relativa comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della L. n. 20/1999. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Tesoriere rende il conto della gestione dei titoli e valori in deposito.
CONTO DEL TESORIERE. 0.Xx Tesoriere entro il termine stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, deve rendere il proprio conto all’Ente a chiusura dell’esercizio finanziario. Entro tale termine deve inoltre consegnare all’Ente tutti i mandati e le reversali relativi all’esercizio concluso, debitamente quietanzati, con allegata documentazione giustificativa dei pagamenti e delle riscossioni effettuati. 2.Nel corso dell’esercizio finanziario, il Tesoriere è tenuto a consegnare all’Ente le reversali e i mandati quietanzati di cui lo stesso faccia richiesta scritta e la relativa documentazione giustificativa della riscossione o del pagamento. L’Ente, in sostituzione di quanto sopra, deve consegnare al Tesoriere copia conforme e il giustificativo della richiesta.
CONTO DEL TESORIERE. 1. Il Tesoriere, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà rendere al Comune, ai sensi dell’art.226 del D.Lgs. 267/00, il conto della propria gestione di cassa redatto anche con procedure meccanografiche, attenendosi alle disposizioni di Xxxxx per quanto riflette la documentazione dei mandati e la classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento.
CONTO DEL TESORIERE. 0.Xx Tesoriere, entro il termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, come previsto dall'art. 226 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente, attenendosi a detta disposizione di legge per quanto riflette la documentazione e la classificazione secondo le voci del bilancio, sia per gli ordinativi di incasso sia per i mandati di pagamento.
CONTO DEL TESORIERE. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e comunque della normativa vigente. Premesso che all’inizio di ciascun esercizio il Comune trasmette al Tesoriere il bilancio con gli estremi della deliberazione di approvazione ed avvenuta esecutività, nel corso dell’esercizio finanziario il Comune tra- smette al Tesoriere: • le deliberazioni esecutive relative a variazioni di bilancio e prelevamento dal fondo di riserva; • le eventuali variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento (elen- co definitivo dei residui). Il Comune si obbliga altresì a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo . Qualora il Consiglio, in sede di approvazione, apporti modifiche al rendiconto del Tesoriere, ne è data notizia allo stesso con invito a prendere cognizione della deliberazione entro 15 giorni, insieme al Xxxxx approvato e tutti gli altri documenti cui si riferiscono. Il Tesoriere può, negli 8 giorni successivi, presentare per iscritto le controdeduzioni.
CONTO DEL TESORIERE. 1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi di norma dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, secondo le modalità di cui al precedente articolo 2. I documenti giustificativi dei mandati e delle reversali sono trattenuti e conservati presso gli uffici dell’Ente.
CONTO DEL TESORIERE. Il tesoriere, entro i termini di legge, rende all'Ente, ossia al Comune di Rufina, il conto della propria gestione, su modello di cui all'allegato n. 17 del D.Lgs. 23 giugno 2011, 118 e ss.mm.ii, o nelle forme previste dalla normativa vigente, corredato dalla documentazione di cui all'articolo 226 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii o comunque prevista dalla legge.
CONTO DEL TESORIERE. 1) Ai sensi dell’art.226 del D.Lgs 267/2000, il Tesoriere rende all'Ente, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il conto della propria gestione, redatto in duplice copia, sull’apposito modello di cui all’art.160 del predetto X.Xxx.