Residui passivi Clausole campione

Residui passivi debiti verso i fornitori 322.661 446.132 38,3
Residui passivi. 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti articoli, ordinate, esigibili e non pagate entro il termine dell’esercizio. 2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi le spese impegnate, non liquidate e non liquidabili nel corso dell’esercizio. 3. Trova completa applicazione quanto indicato all’art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 4. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine. A tal fine il Responsabile del Servizio Finanziario può rifiutare di apporre il visto di copertura finanziaria su sub impegni o su atti di liquidazione qualora riscontri un diverso utilizzo delle suddette somme. 5. Il responsabile del Servizio Finanziario trasmette in tesoreria, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, all’inizio dell’esercizio, l’elenco dei residui presunti all’1 gennaio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria. 6. Eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate dal Responsabile del servizio finanziario al tesoriere.
Residui passivi. Anno Residui passivi sorti nell’esercizio Totale impegni dell’esercizio Percentuale di formazione residui passivi 2020 36.872.588 193.448.764 19,06
Residui passivi. 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio, salvi i casi di impegni esigibili su annualità successive a quelle in corso. 2. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate secondo le procedure tassativamente previste dal precedente art. 43. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 4. Ciascun Dirigente/Responsabile del Settore, per le spese di rispettiva competenza assegnate con il PEG ed impegnate, deve verificare il permanere dei requisiti essenziali per il mantenimento dei residui passivi nel conto del bilancio e la corretta imputazione a bilancio in funzione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche sottostanti. 5. A tal fine il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette ai responsabili dei servizi, entro il 15 gennaio, l’elenco degli impegni di spesa ancora da pagare derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui passivi. 6. I responsabili dei servizi, entro il 15 febbraio, controllano gli elenchi e verificano le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui passivi, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l’ente locale quale debitore delle relative somme. Dell’esito di tale verifica ciascun responsabile ne darà atto, attraverso apposita determinazione che dovrà indicare: a) i residui passivi mantenuti per un importo uguale o inferiore a quello previsto, in quanto esigibili entro il termine dell’esercizio e liquidabili, essendo le relative fatture pervenute entro il 28 febbraio successivo; b) i residui passivi da eliminare, indicando le motivazioni; c) i residui passivi da reimputare in quanto corrispondenti ad obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell’esercizio, con indicazione dell’esercizio di scadenza, limitatamente a quanto previsto dalla normativa vigente. 7. Sulla base della verifica effettuata da ciascun responsabile, il Servizio Finanziario predispone la delibera di Giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui da approvarsi entro il termine di approvazione del rendiconto. 8. Per le obbligazioni passive esigibili al termine dell’esercizio, ma non liquidabili entro il 28 febbraio il mantenimento a residuo può essere disposto a condizione che il responsabile della spesa dichiari sotto la propria responsabilità che la spesa è liq...
Residui passivi. La gestione delle risorse finanziarie dell’esercizio 2020, al pari dei passati esercizi, è stata caratterizzata da una elevata consistenza dei residui passivi che si attestano a 911,12 milioni, in costante aumento negli ultimi esercizi (810,1 milioni nel 2019, 649,9 milioni nel 2018, 613,5 milioni nel 2017, 550,7 milioni nel 2016). L’incremento rispetto all’esercizio 2019 è del 12,47 per cento.
Residui passivi. SPESE CORRENTI Funzionamento 68.480.208 -5.786.707 62.693.501 23.599.918 39.093.583 27.455.358 66.548.941 41,3 37,6 Interventi 62.809.885 -7.785.133 55.024.752 37.238.284 17.786.468 58.692.153 76.478.621 76,7 67,7 SPESE IN CONTO CAPITALE 0 Investimenti 29.304.994 -5.725.573 23.579.421 10.122.865 13.456.556 18.806.125 32.262.681 58,3 42,9 Composizione rispetto al totale 39,79% 60,21% 100,00
Residui passivi. 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Related to Residui passivi

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

  • CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

  • Modalità di trattamento dei dati personali I Dati Personali saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l’utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati. All’interno dell’Impresa i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Per talune attività l’Impresa potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

  • Protezione dei dati personali Come parte del Contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”). Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarà indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa. x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili b. Per l’esecuzione di un Contratto di cui il cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta i. i cessionari di contraenza, gli assicurati, i beneficiari, nonché i loro rappresentanti; ii. i soggetti ai quali il Contratto sia stato ceduto in pegno o in favore dei quali sia stato costituito un vincolo; iii. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni. • alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie; • intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione. Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta alla Compagnia. Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati non richiede, di norma, la prestazione del consenso da parte del Cliente. c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

  • Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la: ● Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990; ● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013; ● pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.

  • Permessi per cariche sindacali I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.