BILANCIO DI PREVISIONE. L’ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi. L’ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie esecutive delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva. Nelle more dell’adozione del bilancio di previsione da parte dell’Assemblea d’ambito, il Tesoriere effettuerà ai sensi dell’art. 163 – 2° comma, del D.L.vo 267/2000 i pagamenti in conto competenza nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato; la gestione provvisoria è limitata alle tipologie di spese specificatamente indicate nel medesimo comma. Durante l’esercizio provvisorio ai sensi del comma 3° del medesimo articolo il Tesoriere effettuerà pagamenti, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui di cui al precedente punto b). L’ente si obbliga altresì a trasmettere al tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo esecutiva ai sensi di legge nonché copia del conto consuntivo stesso.
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere anche con procedure informatiche all'inizio di ciascun esercizio finanziario la copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dalle disposizioni vigenti corredata dalla copia autentica della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e degli estremi di esecutività della stessa.
2. L'Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell'esercizio anche con strumenti informatici le copie esecutive delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio nonché ai prelievi dai fondi di riserva.
3. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione, il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
BILANCIO DI PREVISIONE. Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, copia esecutiva del bilancio di previsione, redatto in conformità alle leggi vigenti in materia, corredate da copia autenticata del provvedimento di approvazione. Il Comune si obbliga altresì a trasmettere al Tesoriere nel corso dell’esercizio finanziario, le copie delle deliberazioni, esecutive, adottate per procedere a storni, prelevamenti dai fondi di riserva ed in genere a tutte le variazioni di bilancio. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti Organi di controllo, il Tesoriere effettuerà, ai sensi dell’art. 163, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un di dodicesimo degli stanziamenti relativi al bilancio di previsione, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove ai relativi titoli risulti l’annotazione che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
BILANCIO DI PREVISIONE. 11.1 - L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal responsabile del Settore Politiche di Xxxxxxxx;
b) copia del bilancio di previsione, corredata dalla copia del provvedimento di approvazione.
11.2 - L’Ente si obbliga a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie dei provvedimenti esecutivi di storni, prelevamenti dal fondo di riserva e in genere di tutte le variazioni di bilancio.
11.3 - Nel caso di gestione o esercizio provvisorio del bilancio dell’Ente, i pagamenti in conto competenza avverranno nei limiti previsti dalle norme vigenti. Faranno fede, senza alcuna responsabilità del Tesoriere, le attestazioni dell’Ente di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, finanziate da risorse a destinazione specifica, relative a obbligazioni già assunte e altre spese
11.4 - I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui di cui al precedente punto a) o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi provvisori che devono essere trasmessi dall’Ente, riportanti una dichiarazione dalla quale risulti che la spesa ordinata é compresa nei residui e nei limiti reimpegnati.
BILANCIO DI PREVISIONE. 8.1 L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario: - l’elenco dei residui passivi e xxxxxx; - copia del bilancio di previsione, corredata degli estremi della delibera di approvazione;
8.2 L’Ente si obbliga a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie dei provvedimenti esecutivi di storni, prelevamento dei fondi di riserva e in genere di tutte le variazioni di bilancio.
BILANCIO DI PREVISIONE. Il bilancio di previsione, quale strumento di programmazione e di gestione economico- finanziario, è finalizzato al controllo direzionale delle attività e dei centri di responsabilità svolti dell'Azienda: Esso sottende e sintetizza in termini monetari: - la pianificazione dell'attività che l'Azienda e le sue varie unità organizzative devono svolgere nell'esercizio di riferimento; - il coordinamento dell'impiego delle risorse e delle attività di tutte le unità organizzative affinchè l'operatività sia indirizzata verso gli stessi prefissati obiettivi globali. Il bilancio di previsione, formulato con i criteri di cui all'art.2423 bis del Codice Civile, ed in ossequio ai corretti principi contabili, è composto da:
a) il conto economico di previsione di cui al successivo art.6;
b) la relazione sulla gestione prevista di cui al successivo art.7;
c) il preventivo di cassa di cui al successivo art.8.
BILANCIO DI PREVISIONE. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, copia esecutiva del Bilancio di previsione redatto in conformità alle norme di legge. Qualora il predetto documento finanziario non fosse esecutivo i rapporti con la tesoreria saranno improntati al rispetto delle norme limitative di gestione disposte dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni: L’Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a variazioni di bilancio, prelevamenti dal Fondo di riserva, istituzione di nuovi capitoli.
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. L'ordinamento contabile del Comune e' riservato alla Legge dello Stato, e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio di previsione deve presentare coerenza agli atti e corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati.
4. Il bilancio di previsione e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e deve essere dotato di tutti i documenti previsti dalle norme in vigore.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area.
BILANCIO DI PREVISIONE. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi;
b) copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dallo Statuto dell’Ente, corredata dalla copia autentica esecutiva del provvedimento di approvazione;
c) elenco delle rate di mutuo in scadenza nel corso dell’esercizio per le quali è previsto l’obbligo di versamento a carico del Tesoriere, anche se riassuntivo di delegazioni già notificate. L’Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie autentiche delle deliberazioni assunte e riguardanti le variazioni al Bilancio di Previsione. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, l’Ente emetterà gli ordinativi di pagamento nei termini definiti dall’art. 34 dello Statuto consortile vigente.
BILANCIO DI PREVISIONE. 1-L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione, l’elenco dei residui attivi e passivi di cui al precedente art. 8;
b) copia esecutiva del Bilancio di Previsione e del P.E.G., ove approvato, redatto in conformità alle norme dettate dal D.L.vo n. 267/00 e conforme ai modelli approvati dal D.P.R. 31/1/1996, n. 194, corredata dalla copia autentica del provvedimento di approvazione.