BILANCIO DI PREVISIONE Clausole campione
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) Copia del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati, corredato della relativa deliberazione di approvazione;
b) Elenco dei residui attivi e passivi esistenti all’inizio dell’esercizio.
2. L’Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie della deliberazione di anticipazione di cassa, delle deliberazioni di variazioni al bilancio di previsione, di assestamenti di bilancio, di eventuali provvedimenti di riequilibrio dello stesso, dei prelevamenti dal fondo di riserva, nonché le variazione apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento e la deliberazione semestrale delle somme non soggette ad esecuzione forzata.
3. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei residui di cui al precedente punto b).
4. Nelle more di approvazione del Bilancio di previsione dal parte del Consiglio Comunale e durante l’esercizio provvisorio, il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.267/00.
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere anche con procedure informatiche all'inizio di ciascun esercizio finanziario la copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dalle disposizioni vigenti corredata dalla copia autentica della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e degli estremi di esecutività della stessa.
2. L'Ente si obbliga altresì a trasmettere nel corso dell'esercizio anche con strumenti informatici le copie esecutive delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio nonché ai prelievi dai fondi di riserva.
3. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione, il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
BILANCIO DI PREVISIONE. Il Bilancio di previsione, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, nonché le variazioni di bilancio si danno per conosciuti dal Tesoriere all’atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda. Ai fini dell’efficiente operatività del Servizio, la Regione fornisce al Tesoriere su supporti cartacei, informatici o telematici gli elementi contabili dei documenti finanziari di cui al primo comma. La Regione comunica annualmente al Tesoriere l’elenco e l’ammontare dei residui,distinti per capitolo ed esercizio di provenienza. Il Tesoriere non da corso ai pagamenti ove non sia prevista la relativa capienza all’interno dei capitoli del bilancio approvato e delle successive variazioni, o nei limiti posti dalla legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio e nell’elenco di carico dei residui di cui al comma precedente. I titoli di spesa pagati in eccedenza dei predetti limiti non costituiscono titoli legittimi di discarico per il tesoriere.
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. Il bilancio ordinario di previsione annuale per l’esercizio finanziario successivo (dal 1° gennaio al 31 dicembre), in cui sono indicate le entrate previste e le uscite cagionate dall’esecuzione del Programma Generale e dalle spese inerenti all’operato della Conferenza, deve essere presentato dal Segretario Generale prima del 1° ottobre di ogni anno.
2. Le uscite del bilancio ordinario di previsione sono compensate:
a) dai contributi finanziari dei Membri;
b) da qualsiasi donazione fatta dai Membri, in più dei loro contributi finanziari, purché sia compatibile con gli scopi della Conferenza;
c) da qualsiasi altro introito e segnatamente da qualsiasi donazione fatta da organizzazioni o da persone private, semprechè approvati dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti.
BILANCIO DI PREVISIONE il Piano delle Attività dell’Agenzia è stato adottato con Determinazione n. 4073 del 6 dicembre 2017 ed il bilancio di previsione 2018-2020 è stato adottato con determinazione del Direttore n. 4083 del 7 dicembre 2017, ed entrambi gli atti sono stati approvati con Delibera di Giunta Regionale n.2135 del 20 dicembre 2017. Nel contesto definito dai principi ispiratori sono state individuate le seguenti specifiche priorità di spesa:
1. Spese per interventi ed attività di emergenza;
2. Attività per il potenziamento della capacità operativa dell’Agenzia e del sistema regionale di protezione civile finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, alla gestione delle situazioni di crisi o di emergenza, alle attività volte alla messa in sicurezza del territorio regionale;
3. Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
4. Attività di protezione civile alla cui esecuzione si provvede mediante trasferimenti e contributi alle strutture pubbliche componenti del sistema regionale di protezione civile;
5. Attività di protezione civile per la cui esecuzione si provvede mediante concessione di contributi al volontariato di protezione civile;
6. Contributi a soggetti privati ed imprese danneggiati da eventi calamitosi di rilievo regionale;
7. Trasferimenti e contributi agli enti locali ed altri soggetti pubblici per interventi di protezione civile;
8. progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica;
9. esercizio delle funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
10. realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. (In applicazione alle norme sopra citate l’Agenzia può effettuare interventi di difesa del suolo non solo con spesa corrente ma anche in conto capitale).
BILANCIO DI PREVISIONE. 1. L'ordinamento contabile del Comune e' riservato alla Legge dello Stato, e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio di previsione deve presentare coerenza agli atti e corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati.
4. Il bilancio di previsione e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e deve essere dotato di tutti i documenti previsti dalle norme in vigore.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area.
BILANCIO DI PREVISIONE. 19.1 Il Bilancio di Previsione è composto dal Bilancio di Previsione Annuale (B.P.A., o conto economico di previsione) e il Bilancio di Previsione Pluriennale (B.P.P.)
19.2 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il Bilancio Preventivo Economico annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo.
19.3 Detto ▇▇▇▇▇▇▇▇ non potrà chiudersi in disavanzo di gestione; il Comune, pertanto, dovrà garantire, se necessario, un contributo a garanzia dell’equilibrio economico dell’azienda, in applicazione dell'art.117 del TUEL.
19.4 Al predetto documento contabile devono essere allegati:
a) il conto economico per aree;
b) il conto economico di previsione generale e i sezionali devono confrontare e rendere di immediata lettura i dati del bilancio d'esercizio (conto economico d'esercizio) al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) la Tabella Numerica del Personale (Dotazione Organica) suddivisa per ciascuna categoria o livello d'inquadramento e per area di attività;
d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
e) una breve relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.
BILANCIO DI PREVISIONE. L’Azienda invierà all’Istituto il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio successivo, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, approvato e vistato dai componenti Organi, nonché le deliberazioni che comportino variazioni al bilancio stesso o i documenti equivalenti, ai sensi dei D.L.vo 502/92 e delle Leggi regionali di riordino del Settore.
BILANCIO DI PREVISIONE. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi;
b) copia del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dallo Statuto dell’Ente, corredata dalla copia autentica esecutiva del provvedimento di approvazione;
c) elenco delle rate di mutuo in scadenza nel corso dell’esercizio per le quali è previsto l’obbligo di versamento a carico del Tesoriere, anche se riassuntivo di delegazioni già notificate. L’Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie autentiche delle deliberazioni assunte e riguardanti le variazioni al Bilancio di Previsione. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, l’Ente emetterà gli ordinativi di pagamento nei termini definiti dall’art. 34 dello Statuto consortile vigente.
BILANCIO DI PREVISIONE. 1-L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione, l’elenco dei residui attivi e passivi di cui al precedente art. 8;
b) copia esecutiva del Bilancio di Previsione e del P.E.G., ove approvato, redatto in conformità alle norme dettate dal D.L.vo n. 267/00 e conforme ai modelli approvati dal D.P.R. 31/1/1996, n. 194, corredata dalla copia autentica del provvedimento di approvazione.
