Resolutory Conditions Clausole campione

Resolutory Conditions. 15.1 Notwithstanding the effects of the share sale and the provisions contained in point 16, any other agreement specified in this agreement becomes ineffective in the event that: (i) third parties make a public offer to purchase or exchange a number of shares of the BANK equal to the total number held by HOLDING or, if this number is less than 15% of the common capital of the BANK, a number of shares equal to 15% of the common capital of the same; (ii) a third party entity, directly or indirectly, or a number of third parties linked by agreements amongst them, comes to hold a number of shares equal to the total number held by HOLDING or, if this number is less than 15% of the common capital of the BANK, a number of shares equal to 15% of the common capital of the same; (iii) the OFFER SETTLEMENT does not occur by December 23, 1997.

Related to Resolutory Conditions

  • Conclusione del contratto 3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Xxxxxxxxx si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore. 3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma. 3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole. 3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da e) a h) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici. 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente. 3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.

  • Conclusioni Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Conclusione Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, al fine di garantire la necessaria continuità operativa sulla manutenzione dei sistemi gestiti nell’attuale contratto G14, si rende necessario acquisire i necessari servizi dal mercato tramite un unico contatto della durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° marzo 2023. L’iniziativa ha codice di programmazione 2022.10.003.I e CUI S13756881002202200010, prevista nel 2023, ma viene proposto al CdG di anticiparla al 2022. La necessità di anticipazione dell’iniziativa G18 rispetto alla data presunta di esaurimento del massimale del contratto G14 è legata al considerevole ricorso da parte delle amministrazioni all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” che sta determinando un rapido consumo del massimale dell’AQ medesimo che, a meno di un mese dall’attivazione, risulta già rifinanziato del 20% e per il quale il sito Consip riporta una scarsa disponibilità sul residuo economico complessivo. L’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3” al momento risulta essere l’unico strumento messo a disposizione da CONSIP attivo per l’acquisizione dei servizi in oggetto. Visto il suo esaurimento precoce, CONSIP sta lavorando alla sua prosecuzione con la definizione di un nuovo AQ la cui pianificazione prevede l’aggiudicazione per fine anno, salvo eventuali ricorsi. I trascorsi storici sul presente AQ, le difficoltà riscontrate nella sua attivazione (il lotto 3 in oggetto è stato aggiudicato a maggio 2021 ed attivato a settembre 2022 per via dei numerosi ricorsi ricevuti) e considerando l’elevato interesse del mercato, dato che il suo controvalore economico è molto maggiore di quello dell’attuale AQ, fanno pensare ad un ritardo nell’attivazione di questo nuovo AQ. Questo ne preclude l’utilizzo per l’acquisizione in oggetto, dato che la sua attivazione non risulta garantita in tempo per marzo 2023. Tenuto conto della natura delle applicazioni software oggetto dell’affidamento, si ritiene che l’approvvigionamento dei servizi ICT possa essere fatto aderendo all’AQ Consip “Servizi Applicativi in ottica cloud – lotto 3”. Va sottolineato che l’acquisizione del servizio descritto mediante adesione all’AQ menzionato deve avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), atteso che i servizi previsti da detto contratto quadro sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno acquisitivo rappresentato nella presente nota. L’iniziativa, inoltre, non è in contrasto con la citata legge neppure sotto il profilo dell’obbligo del risparmio di spesa; ciò per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 515, che esclude da tale obbligo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Al fine di aderire all’AQ, sarà necessario riportare, nel rispetto delle prescrizioni al tal riguardo previste da detto contratto quadro, il fabbisogno acquisitivo come sopra definito in apposito documento denominato “piano dei fabbisogni”; i tempi tecnici per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi sono stimati in circa due mesi solari. L’applicazione delle tariffe di aggiudicazione dell’AQ (determinate secondo quanto specificato nel Comparatore), al fabbisogno stimato permette di definire il costo complessivo del contratto in 3.123.151,00 € , oltre IVA mentre il costo complessivo per AdeR risulta essere pari a 3.150.634,73 €. L’aggiudicatario del Contratto Esecutivo risulta essere il RTI Consorzio Reply Public Sector (mandataria), Maggioli S.p.A., Almaviva Digitaltec S.r.l., Soprasteria Group S.p.A., Onit Group S.r.l., P.A. Advice S.p.A., Geek Logica S.r.l., Schema31 S.p.A.. L’impegno di spesa complessivo, relativamente al fabbisogno del biennio 2023-2024, risulta coerente con quanto previsto nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 24 marzo 2022; tale impegno risulta coerente anche con quanto previsto nella proposta di Budget 2023- 2025 portata in approvazione al medesimo Comitato di Gestione di AdeR del 27 ottobre 2022. In considerazione della durata triennale dell’affidamento che supera l’orizzonte di Piano, la quota parte della spesa relativa al periodo successivo sarà resa coerente con l’impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.