Responsabili. 1. Il fornitore nomina Responsabile dell’esecuzione del contratto il , nato a il , con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
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