RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza al contratto ed a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di appalto e di diritto del lavoro. Il concessionario ha l’obbligo di fornire al Comune tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanza. Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere, materiali, reperti che a giudizio del Comune risultassero causati dal personale dipendente del concessionario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del concessionario per danni e/o furti a opere, materiali e reperti, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto. Qualora nel corso del servizio si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, Il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. Fermo restando quanto sopra previsto, il concessionario è inoltre tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni procurati a terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00). Le polizze assicurative devono valere per tutta la durata del contratto e possono essere svincolate solo mediante dichiarazione liberatoria da parte del Comune.
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Samples: Concessione, Determinazione a Contrarre, Concessione
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario è sarà responsabile sia di fronte alla Civica Amministrazione che ai soggetti terzi della corretta esecuzione dei servizi rientranti nella presente concessione garantendo l’ottemperanza delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza al contratto ed a tutte le norme di legge e regolamentari legge, dei regolamenti in materia di appalto concessioni e di diritto del al lavoro.
2. Il concessionario ha avrà l’obbligo di fornire al Comune alla Civica Amministrazione, su richiesta di quest’ultima, tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanzala correttezza e l’effettiva ottemperanza a tutte le prescrizioni previste.
3. Il concessionario è si impegnerà ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone o cose derivanti dall’uso improprio dei beni mobili ed immobili dell’Amministrazione appaltante utilizzati nell’ambito dei servizi in questione. Esso sarà inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o operecose, materialimateriali vari, reperti beni artistici, che a giudizio del Comune dell’Amministrazione risultassero causati dal personale dipendente del concessionario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati ovvero alla riparazione e sostituzione delle parti danneggiate.
4. Il concessionario dovrà possedere inoltre requisiti di assoluta affidabilità e fiducia in quanto la presente concessione di servizi comporta la sorveglianza di un patrimonio artistico, storico ed economico.
5. Il concessionario dovrà produrre alla Civica Amministrazione una polizza assicurativa adeguata, così pure per il personale impiegato, per i rischi relativi alla responsabilità civile ed amministrativa per danni o strutture deteriorateincidenti che dovessero verificarsi durante l’espletamento del servizio. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico E’ obbligo del concessionario per danni e/o furti a opere, materiali e reperti, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto. Qualora nel corso comprovare la stipula delle assicurazioni richieste con i relativi massimali indicati prima dell’inizio del servizio si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, Il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. Fermo restando quanto sopra previsto, il concessionario è inoltre tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni procurati a terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00). Le polizze assicurative devono valere per tutta la durata del contratto e possono essere svincolate solo mediante dichiarazione liberatoria da parte del Comuneservizio.
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RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza al contratto ed a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di appalto e di diritto del lavoro1. Il concessionario ha l’obbligo Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di fornire al Comune tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanzaservizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.
2. Il concessionario Concessionario, prima dell’inizio del servizio, è inoltre direttamente responsabile tenuto a produrre una copertura assicurativa di tutti gli eventuali danniResponsabilità Civile Terzi con massimale unico (per sinistro, persona o cosa) pari ad almeno € 2.500.000,00. Eventuali franchigie e/o scoperti presenti in polizza non dovranno essere opponibili ai terzi. La polizza dovrà garantire anche i danni a terzi di qualunque natura e esclusivamente patrimoniale connessi all’attività di riscossione svolta dal Concessionario, per qualsiasi motivo arrecati un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (la garanzia potrà essere anche oggetto di separata polizza, in aggiunta a quella per danni materiali a persone e/o operecose). La copertura assicurativa dovrà inoltre garantire le responsabilità proprie, materialidirette ed indirette, reperti che a giudizio del Comune risultassero causati di Jesi per i danni cagionati a terzi dal personale dipendente del concessionarioConcessionario. Il Comune di Jesi dovrà infine essere ricompreso nel novero dei “terzi”, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del concessionario per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso. Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2) per l’intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o furti a operefrontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di rinnovo o proroga del contratto, materiali e reperti, il Comune ha facoltà per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di risolvere il contratto. Qualora nel corso del servizio si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, Il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. Fermo restando quanto sopra previsto, il concessionario è inoltre tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni procurati a terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00). Le polizze assicurative devono valere per tutta la durata del contratto e possono essere svincolate solo mediante dichiarazione liberatoria da parte del Comunedella concessione.
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Samples: Concession Agreement
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni direttamente responsabile:
1. dell’attività di distribuzione dei prodotti e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza ne risponde al contratto ed a tutte le norme di legge Concedente e regolamentari ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia di appalto e di diritto del lavoro. Il concessionario ha l’obbligo di fornire al Comune tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanza. Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere, materiali, reperti che a giudizio del Comune risultassero causati dal personale dipendente del concessionario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del concessionario per danni e/o furti a opere, materiali e reperti, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto. Qualora nel corso del servizio si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, Il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. Fermo restando quanto sopra previsto, il concessionario è inoltre tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni procurati a terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00). Le polizze assicurative devono valere per tutta la durata del contratto della concessione;
2. della qualità e possono essere svincolate solo mediante dichiarazione liberatoria dell’integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento o bevanda;
3. della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori;
4. per danni e infortuni causati a cose e persone durante l’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento, nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente Capitolato;
5. per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la durata della concessione. Il Concessionario è comunque direttamente responsabile per danni derivanti da parte del Comunenegligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite dal Comune di Marsciano arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a seguito dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale e il personale preposto alle verifiche.
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Samples: Capitolato d'Appalto