RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE Clausole campione

RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 3.1 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni e fornire i Servizi:
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore si impegna a manlevare A.S.P. s.p.a. da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di Xxxxx venisse, comunque, promossa nei suoi confronti, e per cause ad esso ascrivibili, in relazione alla Fornitura e alle prestazioni oggetto del presente Contratto. Tale impegno include l’obbligo del Fornitore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni di A.S.P. s.p.a. in relazione all’affidamento.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 9.1 – Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento dei prodotti forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni dallo stesso espressamente indicate.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per gli eventuali danni procurati in conformità alla legge. Eventuali limitazioni di responsabilità dovranno risultare da un accordo scritto tra le parti.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 9.1 - Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento di componenti, attrezzature, impianti oleoidraulici e pneumatici forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Aspal e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsi- voglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresen- tanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressa- mente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Fornitore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad adottare, durante l’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il servizio degli utenti, nonché di terzi. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni tanto della Ditta medesima, quanto delle Aziende Sanitarie o di terzi o di utenti delle Aziende Sanitarie, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da terzi. La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi collaboratori e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Committente, che fin d’ora si intende sollevato da ogni pretesa al riguardo. La Ditta si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità al riguardo. Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. L’appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni re- sponsabilità l’appaltante unitamente ai propri tecnici.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alle Amministrazioni contraenti.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore è ritenuto responsabile di qualunque fatto, doloso o colposo, che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, arrechi danno ai beni di proprietà della CONSOB e dell’AGCM, del personale della CONSOB e dell’AGCM o di terzi, o che cagioni danni al personale della CONSOB e dell’AGCM o a terzi e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. Il Prestatore si impegna, altresì, a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione o sostituzione dei beni della CONSOB e dell’AGCM, danneggiati.