RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE Clausole campione

RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 3.1 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni e fornire i Servizi:
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per gli eventuali danni procurati in conformità alla legge. Eventuali limitazioni di responsabilità dovranno risultare da un accordo scritto tra le parti.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 1. Il Fornitore si impegna a manlevare A.S.P. s.p.a. da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di Xxxxx venisse, comunque, promossa nei suoi confronti, e per cause ad esso ascrivibili, in relazione alla Fornitura e alle prestazioni oggetto del presente Contratto. Tale impegno include l’obbligo del Fornitore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni di A.S.P. s.p.a. in relazione all’affidamento.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. L’appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni re- sponsabilità l’appaltante unitamente ai propri tecnici.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Fornitore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 9.1 Il Fornitore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento delle apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche fornite in rapporto allecaratteristiche e prestazioni da lui espressamente indicate. Egli non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difettoso funzionamento di macchine o sistemi realizzati dal Cliente o da terzi con componenti idraulici o pneumatici del Fornitore anche se le singole apparecchiature idrauliche o pneumatiche sono state montate o collegate secondo schemi o disegni suggeriti dal Fornitore, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità del Fornitore sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad adottare, durante l’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il servizio degli utenti, nonché di terzi. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni tanto della Ditta medesima, quanto dell’Azienda o di terzi o di utenti dell’Azienda, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da terzi. La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi collaboratori e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Committente, che fin d’ora si intende sollevato da ogni pretesa al riguardo. La Ditta si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l’Azienda da ogni responsabilità al riguardo. L’Azienda sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. Il fornitore è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose arrecati ad ASM Pavia o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto. Il fornitore è responsabile del buon andamento della fornitura e degli oneri che dovessero gravare su ASM Pavia in conseguenza dell’inosservanza di obblighi del fornitore o del personale da lui dipendente. Il fornitore deve garantire all’Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e mantenerla estranea ed indenne da azioni e pretese al riguardo.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 10.1 Nel caso in cui il Fornitore violi una dichiarazione e/o una garanzia di cui al precedente art. 7, o violi alcuna delle pattuizioni del Contratto Quadro tale per cui i diritti di CIF ai sensi del Contratto Quadro in relazione ai Crediti Cedibili siano in qualsiasi modo messi in pericolo o compromessi, salvo che per il caso di qualsiasi rischio di credito legato al semplice colpevole inadempimento delle Società del Gruppo Carrefour, il Fornitore si impegna ad indennizzare CIF mediante rimborso del Prezzo di Acquisto precedentemente ricevuto oltre agli interessi al Tasso di Interesse concordato ai sensi del documento Determinazione del Prezzo di Acquisto dei Crediti (Allegato 1), per il periodo intercorrente tra la data di pagamento e, incluso, il giorno in cui CIF riceverà l'importo che dovrà essere pagato da parte del Fornitore. Qualora l’indennizzo sopra indicato da parte del Fornitore non dovesse avere luogo entro 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta di riacquisto effettuata da CIF a mezzo di posta elettronica certificata, il Fornitore sarà tenuto a riconoscere a CIF, a titolo di mora, il Tasso di Interesse maggiorato di 5 punti percentuali su base annua e fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e di ogni altro rimedio che la legge od il presente contratto riconoscano a CIF.
RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 13.1 E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.