Responsabilità civile e assicurazione Clausole campione

Responsabilità civile e assicurazione. Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi. Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati. Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Agenzia medesima. Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all’Agenzia prima della stipula del contratto.
Responsabilità civile e assicurazione. La Fiera è debitamente assicurata, con adeguata copertura finanziaria, per quanto riguarda la propria responsabilità legale. Valgono le condizioni generali dell’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile (AHB). Tale assicurazione copre esclusivamente i danni nei confronti di terzi. La copertura assicurativa non si estende ai ristoranti e ai caffè della fiera e a quelle manifestazioni speciali che non siano organizzate dalla Fiera. L’espositore per propria responsabilità deve provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa. Nel qual coso l’espositore nell’ambito della propria assicurazione aziendale non disponga di una copertura per tale partecipazione fieristica può provvedere a proprie spese a stipulare una polizza per la responsabilità civile attraverso il contratto base della fiera. Un‘offerta corrispondente è disponibile per l’espositore in OOS. L’espositore risponde dei danni causati da terzi, che svolgono l’attività per conto dell’espositore.
Responsabilità civile e assicurazione. 11. Tutela legale commerciale 12. Conduzione degli stand 13. Montaggio e allestimento degli stand 14. Servizi tecnici 15. Smaltimento dei rifiuti / Pulizie 16. Servizio di sorveglianza 17. Diritto di proprietà 18. Riserve e forza maggiore 19. Disposizioni finali 20. Clausola salvatoria Messe Düsseldorf GmbH Messeplatz Stockumer Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Indirizzo postale: Xxxxxxx Xxxxxxx 000000 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: +49 (0)000-00 00 00 Telefax: +49 (0)000-00 00-000 Internet xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxx.xx K 2019 The World‘s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber GKV Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. Xxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx 00 61348 Bad Xxxxxxx Xxxxxxxx PlasticsEurope Xxxxxxxxxxx XxxX Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 55 60329 Frankfurt / Main Germania Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen im VDMA Xxxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (wdk) Xxxxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxx / Xxxx Xxxxxxxx Düsseldorf, Comprensorio Padiglioni nr. 1 - 17 Area all’aperto Inizio pianificazione spazi: 31.05.2018 Montaggio:
Responsabilità civile e assicurazione. 6.1 L’Istituto solleva BMS da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di disposizioni di legge imputabili allo stesso, nonché da ogni responsabilità per danni provocati ai soggetti nel caso di dolo o colpa grave da parte dell’Istituto.
Responsabilità civile e assicurazione. 7.1 L’ENTE solleva B-MS da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di disposizioni di legge imputabili allo stesso ENTE, nonché da ogni responsabilità per danni provocati ai pazienti nel caso di dolo o colpa grave da parte dell’ENTE.

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  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: