Common use of Responsabilità civile Clause in Contracts

Responsabilità civile. La Sezione II – prevede: la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che protegge l’Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera B). la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Appears in 16 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Responsabilità civile. La Sezione II – prevede: In relazione alla responsabilità Civile la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che protegge l’Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente causati questi sia tenuto a pagare a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta colposo (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera B). la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con i precedenti punti A) e Blieve o grave), si intende esteso alla responsabilità civile personale di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’Attività Professionale dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza, sempreché l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Proposta e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti. La Società risponde: a. dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente Danni cagionati a Terzi o fra di loro per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’ Attività Professionale predetta; b. delle relative mansioni professionali.eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l’Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di Xxxxx arrecati a Xxxxx; c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. L’assicurazione comprende altresì: d. i Xxxxx derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale

Responsabilità civile. La Sezione II – prevede: la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che protegge l’Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente causati a XxxxxTerzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera B). la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Responsabilità civile. La Sezione II – prevede: In relazione alla responsabilità Civile la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che protegge l’Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente causati questi sia tenuto a pagare a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta colposo (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera B). la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con i precedenti punti A) e Blieve o grave), si intende esteso alla responsabilità civile personale di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’Attività Professionale dichiarata nel Modulo di Adesione e riportata nella Scheda di Polizza, sempreché l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti. La Società risponde: a. dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente Danni cagionati a Terzi o fra di loro per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’ Attività Professionale predetta; b. delle relative mansioni professionali.eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l’Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di Xxxxx arrecati a Xxxxx; c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. L’assicurazione comprende altresì: d. i Xxxxx derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale

Responsabilità civile. La Sezione II 18.1. Il Gestore è l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi dal personale, dai collaboratori autonomi e dagli appaltatori in relazione all’esecuzione del Servizio, esclusa prevede: la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che protegge l’Assicurato nei casi con diritto alla manleva – alcuna corresponsabilità dell’Ente Concedente e dei Comuni in considerazione dell’avvenuto affidamento del Servizio in favore di responsabilità per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a coseoperatore economico che, in conseguenza virtù delle dichiarazioni rese nel presente Contratto, ha dato dimostrazione del possesso delle necessarie capacità tecniche ed organizzative ed è stato posto in condizione di un fatto accidentale verificatosi operare in piena autonomia organizzativa e gestionale. 18.2. Il Gestore deve eseguire il Servizio attraverso una gestione rigorosa dell’ambiente. L’Ente Concedente può richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del Gestore delle norme di gestione ambientale con riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale europee o internazionali. 18.3. Il Gestore è l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi in relazione all'attività svolta (Art. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori all’esecuzione del Servizio che possano costituire condizione per l’avvio da parte di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, utenti e consumatori di azioni ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38degli artt. 139, 140, 140-bis, e loro successive modificazioni (Artmodifiche ed integrazioni, del d. lgs. 23 – “Oggetto della garanzia” Lettera B)6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, ovvero ai sensi dell’art. 4, legge 4 marzo 2009 n. 15 e del regolamento attuativo di cui al d. lgs. n. 198/2009. 18.4. Il Gestore, assumendo nei limiti di legge la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con piena responsabilità civile per i precedenti punti A) e B)danni causati alle cose o alle persone in ragione dello svolgimento delle attività comunque volte o connesse all’erogazione del Servizio, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati obbliga a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionalimanlevare e tenere indenni i Comuni da qualunque relativa pretesa.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Per La Gestione Integrata Dei Rifiuti Urbani

Responsabilità civile. La Sezione II B – prevede: la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che protegge l’Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (Art. 23 48 – “Oggetto della garanziadell’assicurazione” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 23 48 – “Oggetto della garanziadell’assicurazione” Lettera B). la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Responsabilità civile. La Sezione II – prevede: la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che protegge l’Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta (Art. 23 48 – “Oggetto della garanziadell’assicurazione” Lettera A). la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato (RCO) che opera a tutela dell’Assicurato per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, siano essi assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni (Art. 23 48 – “Oggetto della garanziadell’assicurazione” Lettera B). la garanzia Responsabilità Civile Personale dei dipendenti, secondo cui, quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio