Responsabilità del Gestore. 16.1 Dalla data di attivazione del servizio il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 16.2 Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi esercitati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive o degli atti di coordinamento del Consiglio di Bacino, esonerando questa e gli Enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità. 16.3 In caso di danni recati ai beni destinati al servizio, il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela. 16.4 Resta ferma, comunque, la facoltà, in capo agli Enti locali proprietari dei beni e delle opere del servizio idrico integrato affidate al Gestore, di agire direttamente a tutela dei beni e delle opere medesime. 16.5 Nell’espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.
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Responsabilità del Gestore. 16.1 Dalla data di attivazione 1. Il Gestore, all’atto della sottoscrizione della convenzione, si obbliga a garantire una corretta erogazione del servizio il Gestore idrico integrato e ne è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanzialein via esclusiva.
16.2 2. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi esercitati, anche ove svolta opera in attuazione del conformità al presente atto, delle alle norme vigenti ed alle direttive o degli ed agli atti di coordinamento del Consiglio di Bacino, esonerando questa controllo e gli Enti che l'hanno costituita da ogni responsabilitàvigilanza dell’Autorità d’ambito.
16.3 3. Il Gestore, pur operando nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti regolamentari di cui al comma 2 del presente articolo, è responsabile verso terzi, in via esclusiva e diretta, del buon funzionamento dei servizi, della gestione e dei danni derivanti dalla gestione delle opere conferite e/o affidategli e di quelle realizzate direttamente dal Gestore.
4. In caso di danni recati da terzi ai beni destinati al servizio, il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza si obbliga all’immediato ripristino degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le impianti, ferma restando la sua legittimazione alle azioni necessarie alla propria tutela ed a propria tutela.
16.4 Resta ferma, comunque, la facoltà, in capo agli Enti locali proprietari quelle a difesa dei beni e delle opere del servizio idrico integrato affidate al Gestore, in suo possesso. Il Presidente di agire direttamente a tutela dei beni Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
5. Il Gestore terrà sollevati ed indenni l’Autorità d’ambito e delle opere medesimegli enti locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.
16.5 Nell’espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.
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Samples: Convention
Responsabilità del Gestore. 16.1 Dalla data di attivazione del servizio il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
16.2 Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi esercitati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive o degli atti di coordinamento del Consiglio di BacinoXxxxxx, esonerando questa e gli Enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
16.3 In caso di danni recati ai beni destinati al servizio, il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
16.4 Resta ferma, comunque, la facoltà, in capo agli Enti locali proprietari dei beni e delle opere del servizio idrico integrato affidate al Gestore, di agire direttamente a tutela dei beni e delle opere medesime.
16.5 Nell’espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.
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Samples: Convenzione Di Gestione