Responsabilità dell'appaltatore per danni. 1. AMA non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. 2. L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, anche a terzi, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a manlevare in giudizio ed a tenere sollevata ed indenne AMA da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. 3. L’Appaltatore sarà responsabile verso AMA e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. (pubblici servizi) esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. 4. Per i danni arrecati ai manufatti, anche di proprietà di terzi, alberature e beni comunali, AMA si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell’Appaltatore. 5. L’Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare, nonché a manlevare in giudizio AMA da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle opere. 6. L’Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi, eventualmente, intentati da terzi contro AMA in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. 7. L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme da AMA, eventualmente, corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che AMA non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei suoi confronti. 8. Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s’intendono integralmente riportate.
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Samples: Service Agreement
Responsabilità dell'appaltatore per danni. 1. AMA non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, anche a terzi, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che d’esecuzione, sia già ultimate, senza e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 10. Il Responsabile del Procedimento La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che eventuali clausole o accordi previsti in contratti sia di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a manlevare in giudizio ed a tenere sollevata ed indenne AMA da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
3gradimento dell'Amministrazione. L’Appaltatore sarà responsabile verso AMA l’Amministrazione, verso terzi e verso qualsiasi terzo di eventuali gli utenti, d’eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. (pubblici servizi) dei Pubblici Servizi esistenti nel sottosuolo sottosuolo, a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque che, in ogni caso, a questi ultimi ultimi, consegnati.
4. Per i danni arrecati ai manufatti, anche di proprietà di terzi, alberature e beni comunali, AMA l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a per mezzo di altra d’altra ditta, detraendo l’importo l'importo delle spese, spese effettivamente sostenute, sostenute dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell’Appaltatore.
5pagamento. L’Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare, nonché a manlevare in giudizio AMA rilevare il Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Contrattodell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle opere.
6della manutenzione. Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore ad € 13.000,00, dipendenti o comunque connesse con esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l'Appaltatore é obbligato a aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione. L’Appaltatore si s’obbliga ad intervenire all'udienza avanti il Conciliatore e, nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come valida nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusa tra il Roma Capitale e il cittadino istante. Nel caso che l’Appaltatore, intervenuto all'udienza, ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, s’impegna a fornire, contestualmente, dettagliate indicazioni delle relative ragioni, in fatto e diritto, pena inefficacia del diniego esplicitato. L'Appaltatore sì obbliga, comunque in ogni modo e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi, eventualmente, giudizi eventualmente intentati da terzi contro AMA Roma Capitale, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
7l'appalto. L’Appaltatore s’impegnaA tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’articolo n° 269 del C. P. C., l’Appaltatore s’obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'articolo n° 105 del C. P. C., anche in corso d’istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s’impegna ad accettare, come senz’altro valide, nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Capitolina, tutte le spese, a quest'ultima, addebitate. S’impegna, inoltre, a rimborsare rimborsare, a semplice richiesta richiesta, tutte le somme da AMA, eventualmente, corrisposte dall’Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno salvo che AMA l’Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei suoi confronti.
8confronti di Roma Capitale. Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s’intendono s'intendono integralmente riportate. L’Impresa s’impegna, senza riserva alcuna, a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla Del. C. C. n° 126 del 26.06.96 che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l’apposita istanza. L’Impresa è abilitata a delegare, alla partecipazione, la compagnia d’Assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva. La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del presente contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
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Samples: Contract
Responsabilità dell'appaltatore per danni. 1. AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, anche a terzi, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opereattività, sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a manlevare in giudizio ed a tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.
3. L’Appaltatore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. (pubblici servizi) esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori delle attività che comunque a questi ultimi consegnati.
4connesse. Per i danni arrecati ai manufatti, anche di proprietà di terzi, alberature e beni comunalibeni, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell’Appaltatore.
5. L’Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare, nonché a manlevare in giudizio AMA da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle opere.
6. L’Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi, eventualmente, intentati da terzi contro AMA S.p.A. in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
7. L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme da AMAAMA S.p.A., eventualmente, corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che AMA S.p.A. non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei suoi confronti.
8. Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s’intendono integralmente riportate.
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Samples: Appalto Per La Gestione E Manutenzione Degli Impianti Idrotermosanitari
Responsabilità dell'appaltatore per danni. 1. AMA non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone e/o cose, anche a terzi, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti e dovrà provvedersi all’uopo di assicurazione limitino in alcun modo le sue polizza assicurativa per la responsabilità impegnandosicivile verso terzi, altresì, a manlevare in giudizio ed a tenere sollevata ed indenne AMA con massimale di copertura non inferiore ad € …………….
2. La garanzia assicurativa di cui al comma 1 dovrà essere fornita da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terziprimaria compagnia assicuratrice.
3. L’Appaltatore L’appaltatore sarà responsabile verso AMA l’Amministrazione, verso terzi e verso qualsiasi terzo gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xxcanalizzazione XX.XX. (pubblici servizi) esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
4. Per i danni arrecati ai a manufatti, anche di proprietà di terzi, alberature e beni comunali, AMA l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, spese effettivamente sostenute, sostenute dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell’Appaltatorepagamento.
5. L’Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare, nonché a manlevare in giudizio AMA rilevare il Comune di Arcinazzo Romano (RM) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Contrattodell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle operedella manutenzione.
6. L’Appaltatore L’Appaltatore, tra l’altro, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad obbliga di intervenire come garante nei giudizi, eventualmente, giudizi eventualmente intentati da terzi contro AMA il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
7. L’Appaltatore s’impegnaA tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante raccomandata.
8. L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare come senz’altro valide nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all’Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest’ultima addebitate.
9. S’impegna inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme da AMA, eventualmente, corrisposte dell’Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che AMA l’Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei suoi confronticonfronti del Comune.
810. Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s’intendono integralmente riportate.nonché
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto