Responsabilità e assicurazione. L’Affittuario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno ed all’esterno dell’immobile. Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dall’Affittuario, il Comune di Sarcedo, gli eventuali dipendenti o prestatori d’opera dell'impresa Affittuario che operano, a qualsiasi titolo, presso i locali oggetto di contratto, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa. Per tutta la durata del presente contratto, l’Affittuario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Sarcedo, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. Il Comune di Sarcedo prende atto che l’Affittuario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza: a) Polizza assicurativa n. emessa a copertura del rischio locativo dell’immobile contenente le seguenti clausole: copertura dell’immobile, dei beni e degli strumenti concessi in affidamento per danni derivanti da incendio, scoppio, eventi atmosferici ed alluvionali con un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro, il ricorso terzi e la copertura di danni e/o furti causati da accessi illegittimi ai locali in locazione; b) polizza assicurativa RCT n. emessa , comprensiva di eventuale garanzia RCO qualora l’affidatario intenda servirsi di soggetti terzi per l’esecuzione dell’attività, con esclusivo riferimento al contratto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con numero illimitato di sinistri. A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i prestatori d’opera sono compresi anche i collaboratori, gli stagisti ed i tirocinanti. I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l’affidatario. Le polizze prevedono la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l’Affittuario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
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Samples: Domanda Di Partecipazione, Contratto Di Affitto Di Azienda
Responsabilità e assicurazione. L’Affittuario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell’attività dei servizi indicati nel presente contratto, riguardanti sia l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno ed all’esterno dell’immobiledell’immobilie adibito a bar, sia le attività nell’area annessa. Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dall’Affittuario, il Comune di SarcedoBardolino, gli eventuali dipendenti o prestatori d’opera dell'impresa Affittuario che operano, a qualsiasi titolo, presso i locali oggetto di contratto, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa. Per tutta la durata del presente contratto, l’Affittuario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di SarcedoBardolino, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. Il Comune di Sarcedo Bardolino prende atto che l’Affittuario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza:
a) Polizza assicurativa n. emessa a copertura del rischio locativo dell’immobile contenente le seguenti clausole: copertura dell’immobile, dei beni e degli strumenti concessi in affidamento con un massimale di € 50.000 per sinistro; polizza assicurativa di danni derivanti da incendio, scoppio, eventi atmosferici ed alluvionali con un massimale di € 2.500.000,00 30.000 per sinistro, il ; la polizza dovrà prevedere la garanzia del “ricorso terzi e la copertura da incendio” con un massimale di danni e/o furti causati da accessi illegittimi ai locali in locazione€ 100.000,00 per sinistro;
b) polizza Polizza assicurativa RCT n. emessa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) a copertura dei danni provocati a persone o cose, comprensiva con un massimale di eventuale garanzia RCO qualora l’affidatario intenda servirsi di € 2.000.000,00 per sinistro, considerando tra i soggetti terzi per l’esecuzione dell’attivitàanche il Comune di Bardolino.
c) Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i dipendenti ed i prestatori d’opera a qualsiasi titolo (RCO), con esclusivo riferimento al contratto in questione, con un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro non inferiore a Euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con numero illimitato di sinistrisinistro. A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i prestatori d’opera sono compresi anche i collaboratori, gli stagisti ed i tirocinanti. I massimali sopraindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l’affidatario. Le polizze prevedono dovranno prevedere la rinuncia, in qualsiasi caso, alla rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l’Affittuario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.
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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda
Responsabilità e assicurazione. L’Affittuario solleva il 1. Il Comune viene escluso da ogni responsabilità, ivi inclusa la culpa in vigilando, derivante da sinistri, anche non collegati all’attività sportiva, subiti dai fruitori dell’impianto, ovvero in relazione a furti o danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni o attrezzature di proprietà o in uso agli utenti depositati all’interno dell’impianto, prima, durante e dopo l’utilizzo dello stesso.
2. Eventuali danni riportati dai praticanti delle attività sportive, o causati dall’attività agonistica a soggetti terzi, dovranno essere risarciti dal soggetto che li avrà cagionati, salvo l’intervento del Concessionario, degli Enti o delle Associazioni utilizzatrici; a tale scopo nelle domande di utilizzo dell’impianto dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità, con l’indicazione dell’apposita copertura assicurativa.
3. Il Concessionario assume pienamente ed incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e penale verso terzi, salvo facoltà di rivalsa verso l’autore dell’inadempienza e del danno, per ogni evento dannoso a persone o cose che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività o dall’inadempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione.
4. Il Concessionario è obbligato alla stipula di idonea assicurazione obbligatoria di responsabilità per i danni arrecati a civile verso terzi nell'espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno ed all’esterno dell’immobile. Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dall’Affittuarioderivante dallo svolgimento della specifica attività sportiva, manlevando il Comune di Sarcedo, gli eventuali dipendenti o prestatori d’opera dell'impresa Affittuario che operano, a qualsiasi titolo, presso i locali oggetto di contratto, nonché Coccaglio da ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa. Per tutta la durata del presente contratto, l’Affittuario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Sarcedo, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. Il Comune di Sarcedo prende atto che l’Affittuario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza:
a) Polizza assicurativa n. emessa a copertura del rischio locativo dell’immobile contenente le seguenti clausole: copertura dell’immobile, dei beni e degli strumenti concessi in affidamento per danni derivanti da incendioe molestie a persone ed a cose, scoppio, eventi atmosferici ed alluvionali con un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro, il ricorso terzi e la copertura di danni causate e/o furti causati da accessi illegittimi ai locali derivanti dal godimento del bene in locazione;
b) oggetto, compresi i danni verso gli utenti nonché verso terzi. Copia della predetta polizza assicurativa RCT n. emessa , comprensiva di eventuale garanzia RCO qualora l’affidatario intenda servirsi di soggetti terzi per l’esecuzione dell’attività, con esclusivo riferimento dovrà essere trasmessa al contratto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con numero illimitato di sinistri. A titolo esemplificativo Comune entro e non esaustivo tra i prestatori d’opera sono compresi anche i collaboratorioltre trenta giorni dall’ affidamento in concessione dell’impianto sportivo.
5. Sono a totale carico del Concessionario le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l’uso degli impianti sportivi, gli stagisti ed i tirocinanti. I massimali sopraindicati non rappresentano fermo restando il limite del danno risarcibile del cui valore complessivo risponderà comunque l’affidatario. Le polizze prevedono la rinuncia, in qualsiasi caso, alla diritto di rivalsa da parte della compagnia nei confronti del Comune. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l’Affittuario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di dirittodell’effettivo responsabile.
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