Responsabilità del locatario a. Il locatario risponde di tutti i danni (in particolare dei danni a pneumatici e vetri) causati dal locatario o dai suoi assistenti che agiscono in modo improprio o in violazione della legge o del contratto.
b. Il locatario risponde in particolare di tutti i difetti e danni del veicolo di cui è responsabile. Ciò include a titolo esemplificativo e non esaustivo i danni causati da: rifornimento con carburante errato, inosservanza dell’altezza massima (all’entrata di autorimesse, nei sottopassaggi e simili); uso improprio di catene da neve, portasci, carico non corretto di portasci, utilizzo poco accurato degli interni (in particolare bruciature di sigarette, strappi e macchie su imbottiture e tappetini), guida fuoristrada e in generale utilizzo incauto (in particolare danni alla sottoscocca, allo sterzo, al cambio, alle molle e agli ammortizzatori, e danni a parti dell’asse, alle traverse, alla coppa dell’olio, ai cavi, all’impianto di scarico, ai deflettori di schermatura e ai parzializzatori), manipolazione errata del veicolo (danni meccanici alla frizione, al cambio, alle sospensioni ecc. non assunti in garanzia dalle officine di cui al contratto), utilizzo scorretto del tetto (in particolare mancata o scorretta chiusura del tetto.)
c. L’entità della responsabilità comprende i costi di riparazione e il valore del veicolo in caso di perdita totale, nonché ulteriori danni quali costi di rimorchio, costi di perizia, la riduzione del valore, il mancato noleggio, le spese legali e amministrative.
d. In caso di multe o sanzioni in relazione all'utilizzo del veicolo per il quale il locatore è responsabile, il locatario è tenuto a rimborsare l'importo corrispondente più le spese amministrative del locatore. Sono escluse le sanzioni e multe dovute a colpa del locatore. In caso di violazione della legge sulla circolazione stradale in Svizzera e all'estero, il locatario autorizza il locatore a trasmettere i dati contrattuali a tutte le autorità (polizia, avvocati, uffici della circolazione stradale, ecc.) in Svizzera e all'estero.
e. La responsabilità del locatario si riduce all’ammontare della franchigia stabilita nel contratto di noleggio per evento. Tale esonero di responsabilità non vale per i danni descritti nel paragrafo 12.c. nel caso in questione, non vi sia una copertura per il danno causato al locatore. L’esonero di responsabilità non vale per i danni derivanti dall’utilizzo da parte di un conducente non autorizzato o per i danni dovuti a usi vietati, in...
Responsabilità del locatario. Durante il vostro soggiorno nella casa vacanze, voi in qualità di inquilini siete pienamente responsabili della proprietà affittata, degli interni e di tutti gli oggetti che appartengono alla casa affittata; qualsiasi danno che, senza prova contraria, si sospetta essere stato causato dalle vostre azioni o da quelle dei vostri compagni di viaggio, deve essere immediatamente e integralmente rimborsato da voi per il suo nuovo intero valore al proprietario o alla persona di contatto presente. Club Villamar ha il diritto di utilizzare il deposito a tal fine. In caso di danno estremo e/o intenzionalmente cagionato alla proprietà o di grave fastidio arrecato ai residenti locali da parte del locatario, Club Villamar ha il diritto di sciogliere immediatamente il contratto di locazione senza alcun rimborso del canone di affitto. Tra le 22:00 e le 08:00, il locatario deve rispettare il diritto al riposo dei vicini e non essere in alcun modo di disturbo. Non è possibile far alloggiare un numero di persone superiore al massimo consentito (indicato per ogni immobile sul sito web) senza autorizzazione scritta. La violazione di questa regola può comportare la cessazione immediata della locazione senza alcun diritto di risarcimento. Non tutti i proprietari di casa accettano animali domestici nel loro alloggio. Solo se indicato sul sito web di Club Villamar, e per iscritto sul modulo di prenotazione, sarà consentito tenere un animale domestico nella villa.
Responsabilità del locatario. Il locatario risponde di tutti i danni causati da lui o dai suoi ospiti. Se i danni vengono constatati dopo la restituzione dell’oggetto della locazione, il locatario risponde anche di questi ultimi, nella misura in cui il locatore può dimostrare che tali danni sono stati causati dal locatario e/o dai suoi ospiti.
Responsabilità del locatario. Il locatario risponde di tutti i danni di cui egli, i coinquilini o gli ospiti si siano resi responsabili; si presume la colpa. Qualora dei danni vengano accertati dopo la riconsegna del l’oggetto locato, il loca- xxxxx sarà tenuto a rispondere anche di questi ultimi, a condizione che il locatore possa dimostrare che tali danni sono imputabili al locatario (o ai suoi coinquilini o ospiti).
Responsabilità del locatario. 4.1 Il Locatario s’impegna a prendere precauzioni perché i Beni siano mantenuti in buono stato di uso per tutta la durata della locazione e verrà considerato custode degli stessi. Il Locatario risponderà per eventuali danni o perdite totali o parziali.
4.2 In ogni caso, il Xxxxxxxxx s’impegna a comunicare al Locatore, entro 24 ore dall'evento, qualsiasi sinistro, danneggiamento, perdita, sottrazioni/furti o qualsiasi altro fatto comunque lesivo dell’integrità dei Beni. Tale comunicazione dovrà essere seguita, nei tre giorni successivi, da una relazione scritta contenente la narrazione del fatto nonché l'indicazione della causa e delle conseguenze del sinistro, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso d’incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato dovrà essere inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria e copia della denuncia dovrà essere allegata alla relazione.
4.3 Il Locatore nel corso del rapporto avrà facoltà, in qualsiasi momento, di procedere a mezzo dei suoi incaricati o delegati, con 2 giorni di previo avviso, alla verifica dello stato d'uso e di conservazione dei Beni ed è autorizzato sin d'ora ad accedere a tal fine ai locali del Locatario.
4.4 Il Locatario non potrà cedere a terzi il presente Contratto, né sublocare i Beni o trasferirne il possesso o la detenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore.
4.5 Il Bene non potrà essere spostato, anche dagli stessi locali dell’Utilizzatore, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Tutte le operazioni per lo spostamento saranno effettuate sotto controllo del personale del Locatore e a spese del Locatario. I canoni di locazione operativa saranno dovuti anche durante lo spostamento.
4.6 In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo canone o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Locatore in base al presente Contratto, il Locatario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento degli interessi di mora che decorrono dal giorno di scadenza contrattuale del canone e che sono computati come da normativa vigente (ex D. Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231).
Responsabilità del locatario. 1. In caso di danni al veicolo, perdita del veicolo o di violazione del contratto di noleggio, il locatario è responsabile, in linea di principio, secondo le norme generali che disciplinano la responsabilità. In particolare, il locatario è tenuto a restituire il veicolo nelle condizioni in cui era quando ne ha preso possesso. Il locatario è responsabile nei confronti della società locatrice di tutti i danni derivanti da qualsiasi evento durante il periodo di noleggio e di tutti i danni correlati al noleggio del veicolo in qualsiasi modo, secondo quanto riportato di seguito.
2. Tutti i veicoli noleggiati dalla società locatrice sono coperti di default da un'assicurazione di terza parte. Come limitazione per il rischio di responsabilità, il locatario può acquistare dalla società locatrice un supplemento di indennizzo danni soggetto a franchigia. L'importo della franchigia per sinistro è concordato nel contratto di noleggio. Informazioni generali e di dettaglio dell'assicurazione di terza parte e dei menzionati servizi aggiuntivi della società locatrice possono essere visualizzate e stampate sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/, sono a disposizione presso la società locatrice e devono essere inviate tramite posta ordinaria a carico della società locatrice alla prima richiesta del locatario. Tali coperture si applicano solo se tutte le condizioni ed i termini concordati sono rispettati.
Responsabilità del locatario. 9.1 Il locatario risponde del rischio di esercizio derivante dall’oggetto della locazione.
9.2 A condizione che terzi avanzino pretese di risarcimento danni nei confronti del locatore o di un’impresa associata per lesioni o danni materiali, a prescindere dal fondamento giuridico, dovuti al rischio di esercizio derivanti dalla cosa locata, il locatario manleva il locatore nel rapporto interno da ogni pretesa e costo.
9.3 Qualora dovesse verificarsi un sinistro, indipendentemente da quale esso sia, il locatario è obbligato a fornire tempestiva notizia al locatore riguardo all’origine, alla portata e alle persone coinvolte e a mettergli a disposizione tutte le informazioni necessarie.
Responsabilità del locatario. Il Locatario è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso l’Amministrazione e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione delle prestazioni del pre- sente contratto. Il Locatario, allo scopo di sollevare la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, ha stipulato polizza assicurativa n° emessa da…………..., agenzia di …………..in data La polizza assicurativa di responsabili- tà civile per danni a persone, è stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.
Responsabilità del locatario. Il locatario si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l’adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi del personale eventualmente utilizzato. Il locatario, assume la piena responsabilità di tutti i danni eventualmente arrecati ai locali e alle strutture/arredi/attrezzature affidati anche causate da parte di terzi nel corso delle attività svolte dagli stessi, e si obbliga a rispondere dei danni ed eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione. Il comodante è tenuto indenne da ogni responsabilità derivante da comportamenti tenuti dagli utenti/utilizzatori nel corso delle attività e iniziative realizzate dal locatario, che possano risultare dannosi per altri soggetti. Il locatario è tenuto a segnalare senza indugio ogni danno alle strutture e quanto di pertinenza (arredi/ attrezzature etc.) al fine di determinare le eventuali responsabilità, nonché qualsiasi impedimento e/o situazione e inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di rischio sia per le cose che per le persone.
Responsabilità del locatario. Il locatario è obbligato a utilizzare il veicolo in modo attento, a conservarlo accuratamente, a proteggerlo contro i furti e a osservare tutte le disposizioni di legge che sono connesse con il possesso e l'uso dello stesso. Il locatario è altresì tenuto a seguire le raccomandazioni del produttore relative all'utilizzo, alla cura e alla manutenzione del veicolo ed è tenuto a rispettare tutte le misure necessarie per mantenere valide le condizioni di garanzia. Il locatario è responsabile di eventuali spese o multe derivanti dall'utilizzo del veicolo, come ad esempio la guida del veicolo da parte di una persona non autorizzata, l’uso del veicolo per scopi vietati e ogni eventuale ulteriore sanzione, a meno che non siano state causate da colpa del locatore. Gli incidenti e le cadute con danni materiali devono essere immediatamente segnalati a e-generation Sagl. Se vi sono feriti o danni a terzi o se una terza parte è causa dell'incidente, la polizia deve essere chiamata immediatamente e deve essere compilato un rapporto di incidente. Una copia del rapporto deve essere inviata immediatamente a e-generation Sagl. Il locatario non può apportare alcuna modifica al veicolo che non possa essere rimossa con poco sforzo e senza tracce permanenti. Al termine del contratto di noleggio, il locatario è obbligato a ripristinare le condizioni originali del veicolo a proprie spese. Se questo non è il caso, il locatore può provvedere a spese del locatario. Il locatario è esplicitamente avvisato della sensibilità alla temperatura delle batterie delle biciclette elettriche. Lo stesso è tenuto ad accertarsi che le batterie siano conservate in conformità con le istruzioni del produttore in modo tale che non vi sia alcun rischio di danni dovuti alla temperatura.