Responsabilità del locatore Clausole campione

Responsabilità del locatore. Il Locatore si obbliga, nei termini dell’art. 1575 c.c., ad effettuare regolarmente la manutenzione del Veicolo, a consegnarlo al Cliente in buono stato di manutenzione ed a garantirne il pacifico godimento durante la locazione.
Responsabilità del locatore. Il locatore garantisce una regolare prenotazione e un adempimento del contratto confor- me alle disposizioni contrattuali. Per quanto legalmente ammissibile, è esclusa la respon- sabilità del locatore. In particolare, è esclusa ogni responsabilità per azioni e omissioni da parte del locatario (coinquilini e ospiti inclusi), per omissioni imprevedibili o inevitabili di terzi, per casi di forza maggiore o per eventi che il locatore, il custode delle chiavi, l’intermediario o altre persone coinvolte dal locatore non potevano prevedere o evitare nonostante la dovuta scrupolosità. Le descrizioni di infrastrutture e impianti turistici qua- li piscine, campi di tennis, trasporti pubblici, impianti di risalita, piste, orari di apertura dei negozi ecc. sono fornite a puro titolo informativo e non impegnano per nessun titolo il locatore.
Responsabilità del locatore. Il locatore risponde dei danni del locatario derivanti da difetti del veicolo in base ai presupposti degli artt. 259a e 259e CO, a condizione che la responsabilità non sia diversamente disciplinata tramite accordo personale. È esclusa ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del locatore nei confronti del locatario e di eventuali altre persone abilitate per contratto, a patto che il locatore non abbia causato i danni intenzionalmente o per negligenza grave.
Responsabilità del locatore. 14.1. Senza limitazioni ai diritti che potrebbero essere disponibili all'Utente nella sua condizione di consumatore e senza limitare le disposizioni obbligatorie di legge, la responsabilità del Locatore: i. sorgerà ai sensi di legge in caso di morte o di danni all'Utente causati da un atto o da un'omissione del Locatore, nonché in caso di danni all'Utente causati da un inadempimento parziale o totale o da una prestazione non corretta del Locatore. ii. La responsabilità del Locatore o degli agenti e rappresentanti del Locatore per negligenza non grave sarà limitata all'importo prevedibile dei danni per i servizi di autonoleggio di questo tipo. L'Utente riconosce che, al momento della stipula di ogni singolo contratto di noleggio, il Locatore non ha modo di essere a conoscenza della possibile destinazione o dell'uso specifico per cui l'Utente ha noleggiato il veicolo. 14.2. Il Locatore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso improprio che possa essere fatto dall'Utente o che possa essere fatto da terzi come risultato di qualsiasi mancanza, sia essa azione o omissione, dell'Utente nel proteggere debitamente la Password o l'Account utente. 14.3. In considerazione dello stato degli strumenti tecnologici, la fornitura del Servizio di autonoleggio del Locatore può essere soggetta a limitazioni o imprecisioni che sfuggono al controllo del Locatore. Quanto sopra si applica in particolare alla disponibilità di servizi di dati mobili forniti dagli operatori di rete mobile, alla rete mobile, ai servizi di posizionamento sul sistema globale di navigazione satellitare e all'accesso a Internet. Tutti questi sono limitati all'area servita dal fornitore di servizi mobili. La mancanza di disponibilità della rete mobile può, in casi particolari, causare l'indisponibilità del Servizio di piattaforma e/o del Servizio di autonoleggio a causa di una mancata trasmissione dei dati necessari. Inoltre, il servizio può essere influenzato da interferenze atmosferiche, causate da condizioni topografiche o ostacoli (come ponti, gallerie o edifici, ad esempio). Lo stesso accade con i servizi di posizionamento che utilizzano il sistema globale di navigazione satellitare. Inoltre, potrebbero esserci altre restrizioni all'uso di Internet (ad esempio, una rete sovraccarica). Inoltre, possono verificarsi temporanee carenze di capacità causate da picchi di carico sui servizi, sulle reti mobili o fisse o su Internet. I disturbi possono derivare anche da eventi di forza maggiore co...
Responsabilità del locatore. Il locatore garantisce una corretta prenotazione e l’adempimento del contratto in conformità con lo stesso. Nella misura consentita dalla legge la responsabilità del locatore è esclusa. La responsabilità è esclusa in particolare per azioni od omissioni da parte del locatario (compresi ospiti), per omissioni imprevedibili o inevitabili di terzi, cause di forza maggiore o eventi che né il locatore, né responsabili delle chiavi, mediatori o altre persone coinvolte dal locatore potevano prevedere o evitare nonostante la cura prestata.
Responsabilità del locatore. E' esclusa ogni responsabilità del Locatore per perdite e danni conseguenti a guasti sopravvenuti del veicolo, mancata o ritardata consegna, consegna di veicolo di categoria diversa da quella prenotata, deterioramento merci o danni di ogni altro genere, salvo il caso di dolo o colpa grave del medesimo. Del pari è esclusa ogni responsabilità per danni a cose trasportate o dimenticate sul veicolo restituito, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Responsabilità del locatore. 9.1 Il locatore è responsabile nei confronti del cliente per la messa a disposizione della sistemazione in conformità del contratto e delle leggi. 9.2 Il locatore è responsabile per la scelta e controllo scrupoloso del responsabile alla consegna delle chiavi cosi come di tutte le persone o ditte con incarichi nella sistemazione. 9.3 La responsabilità del locatore per danni al patrimonio è limitato ad un triplo del canone di locazione se il danno non è stato causato né con xxxx né con colpa grave.
Responsabilità del locatore. Il locatore non si assume alcuna responsabilità nei confronti del locatario o di terzi per incidenti o danni che si verificano durante il periodo di noleggio. Allo stesso modo, il locatore non è responsabile per i danni causati da eventuali difetti tecnici. Rimangono riservate le disposizioni di garanzia legale e i servizi di garanzia del produttore. Il locatario non ha diritto a un veicolo sostitutivo se il veicolo noleggiato è in riparazione, è stato rubato o è permanentemente inadatto alla circolazione. La tariffa di noleggio è dovuta fino alla scadenza del contratto.
Responsabilità del locatore. Il locatore non si assume responsabilità per danni che potessero subire i viaggiatori sui propri automezzi ed anche per le cose di loro proprietà, cosi pure per irregolarità che potessero verificarsi, ritardi involontari, difetti ai veicoli, negligenze delle persone incaricate del servizio, ecc.. Inoltre, nessuna responsabilità potrà attribuirsi al locatore per eventuali spese causate dai ritardi, interruzione di viaggi per guasti meccanici, calamità naturali, scioperi, maltempo, ecc.. Pertanto detti oneri saranno a totale carico del conduttore. In caso di indisponibilità del mezzo, il locatore restituirà la somma versata come anticipo, senza penalità e interessi. Non risponde de i beni del conduttore lasciati sul veicolo, dopo la restituzione, qualo- ra venissero dimenticati. Il conduttore rinuncia espressamente ad ogni pretesa per tali perdite o danni sollevando il locatore da ogni responsabilità in merito. Immobilizzo automezzo in Italia o all’estero. Qualora, in seguito a guasto od incidente l’automezzo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio o richieda un fermo macchina per la riparazione superiore a 5 gg., nessun rimborso è dovuto oltre a quanto previsto dalla Europe Ass. o equipollenti. Per quanto riguarda eventuale recupero dei gg. di noleggio perduti si dovrà attendere l’accertamento delle responsabilità da parte dell’assicurazione o delle officine competenti. Se ci saranno responsabilità da parte dei clienti i giorni perduti non po- tranno essere recuperati, in caso contrario si potranno recuperare in base alle disponibilità e al calendario delle prenotazioni del locatore.

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Limitazione della responsabilità Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità di usare il Servizio; e qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro accesso o uso non autorizzato del Servizio o dell’account Utente o delle informazioni in esso contenute; qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.