Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.lgs. 29/4/95 n. 139, convertito dalla legge 28/6/95 n. 246.
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Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione della Stazione appaltante per l’esecuzione l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. QualoraIl direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, durante nonché il corso dei lavoricoordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n° 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la Direzione degli stessipropria competenza, accertasse il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal D.lgs. 29/4/95 n. decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28/6/95 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 33, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 246248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
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Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante della Committente per l’esecuzione l'esecuzione delle opere attività oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori servizi subappaltati. QualoraIl R.U.P. provvede a verificare, durante per la propria competenza, il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente facoltà, per la Committente, di risolvere il AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXX” COMMITTENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG 575247655D 26 contratto in danno dell’appaltatore, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.lgs. 29/4/95 decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28/6/95 28 giugno 1995, n. 246246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno), fatto salvo il risarcimento del danno. La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, pertanto, è fatto obbligo all’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
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Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore resta 0.Xx sensi dell'art. 105, comma 8 del DLgs 50/2016,l’appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario 2.L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003DLgs 10 settembre 2003, n. 276. L'appaltatore Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del DLgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con di cui al periodo precedente. 0.Xx Direttore dei Lavori e il subappaltatore/cottimista nei casi responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni oggetto condizioni di ammissibilità del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai . 0.Xx sensi dell'art. 105 comma 8 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del D.lgs n.50/2016valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. L'affidatario è solidamente responsabile con il Nei confronti del subappaltatore degli adempimenti, e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da parte sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.lgs. 29/4/95 n. 139, convertito dalla legge 28/6/95 n. 246chiedere la risoluzione del contratto.
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Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante della Stazione Appaltante per l’esecuzione l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. QualoraIl Direttore dei Lavori ed il RUP, durante nonché il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile Coordinatore per l’Esecuzione in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi materia di sicurezza previsti dalla normativa vigentedi cui all’articolo 92 del Decreto 81/ 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 646/1982, come modificato dal D.lgs. 29/4/95 n. 139Decreto-Legge 139/1995, convertito dalla legge 28/6/95 n. 246Legge246/1995 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). In ogni momento il Direttore dei Lavori e per suo tramite il RUP possono richiedere, oltreché all’Appaltatore, anche ai Subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore e Subappaltatore autorizzato. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al Subappaltatore o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 30 cc. 5 e 6 del DLgs 50/2016.
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Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore Nei casi di subappalto ai sensi dell’art.174 del Codice, l'Appaltatore ha l'obbligo di dimostrare, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione appaltante dell'Amministrazione per l’esecuzione l'esecuzione delle opere opere/servizi oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di dei servizi e dei lavori subappaltati. QualoraIl subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, durante per l'Amministrazione, di risolvere il corso dei lavoricontratto in danno dell'Appaltatore, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiereferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. L'aggiudicatario Ai sensi dell’articolo 105 comma 8 del Codice l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, contributivi ai sensi dell'artdell’art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per D. Lgs 10/09/2003, e s.m.i., fatte salve le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'artipotesi di esclusione previste dall’art. 105 comma 8 13 del D.lgs n.50/2016Codice. L'affidatario è solidamente responsabile con L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore degli adempimenti, fino all'esibizione da parte di quest'ultimoquest’ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.lgs. 29/4/95 n. 139, convertito dalla legge 28/6/95 n. 246possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.
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Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.lgs. 29/4/95 n. 139, convertito dalla legge 28/6/95 n. 246.
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Samples: www.sienacasa.net
Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione della Stazione appaltante per l’esecuzione l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. QualoraIl direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, durante nonché il corso dei lavoricoordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, provvedono a verificare, ognuno per la Direzione degli stessipropria competenza, accertasse il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal D.lgs. 29/4/95 n. decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28/6/95 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 246223/2006, come modificato dalla legge di conversione 4/8/2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
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Responsabilità in materia di subappalto. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione appaltante la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Qualora, durante Il Direttore dei lavori e il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all’Impresa principale, sia all’Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal Cantiere. L'aggiudicatario è responsabile Coordinatore per l’esecuzione in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.276/2003. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore/cottimista nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente l'importo dovuto per le prestazioni oggetto del subappalto/cottimo al subappaltatore che ne abbia fatto richiesta (se consentito dalla natura del contratto) o che sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs n.50/2016. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi materia di sicurezza previsti dalla normativa vigentedi cui all’art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal D.lgs. 29/4/95 n. decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28/6/95 n. 246.28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Ai sensi dell’art. 105, comma 2 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a E u r o 100.000,00 e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’art. 53 in materia di tessera di riconoscimento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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