Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti Clausole campione

Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti. A parziale deroga dal precedente art. 5- II, lettere d) ed e), l’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità dell’Assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione, e durante l’esecuzione dei predetti lavori compresa l’installa- zione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda dell’Assicurato, sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l’esecuzione: - dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione; - di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione. La presente estensione di garanzia e’ prestata entro il limite del 20.000 per Sinistro e di euro 40.000 per anno assicurativo. Per i soli danni a veicoli conseguenti a caduta da ponti solle- vatori e simili il predetto Scoperto viene elevato al 20%, fermo restando il minimo di euro 250. Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche cicli e motocicli.
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti. A parziale deroga dal precedente art. 5- II, lettere d) ed e), l’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità del Contraente/ Assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione, e durante l’esecuzione dei predetti lavori compresa l’installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda del Contraente/ Assicurato, sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l’esecuzione: - dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione; - di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).