Mezzi di chiusura. L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Nel caso in cui, al momento del sinistro, venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità: - la Società indennizzerà il danno a termini di polizza, purché l’autore si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti; - la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
Mezzi di chiusura. Relativamente alla garanzia furto [per le cose assicurate poste all’interno dei locali] l’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Mezzi di chiusura. Relativamente ai danni di furto in casa, ogni apertura verso l'esterno dei locali che contengono le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da altre superfici e ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno, deve essere protetta, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, da mezzi di chiusura che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi. Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm, senza alcuna apertura, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci x xxxxxxxxx di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili solo dall'interno, oppure in alternativa, inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm ancorate nel muro, con aperture, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno, oppure in alternativa, inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse aperture di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali che contengono le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Mezzi di chiusura. L’assicurazione “
Mezzi di chiusura. L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con uno scoperto del 20% dell’importo del danno liquidato a termini di polizza.
Mezzi di chiusura. Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nelle aree di pertinenza dell'attività, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei aree stesse, contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi: - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purchè di dimensioni tali da non consentire l'accesso alle aree di pertinenza dell'attività, contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Mezzi di chiusura. I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, posti a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Mezzi di chiusura. L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio. Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l’introduzione.
Mezzi di chiusura. L'assicurazione di cui aIIe sezioni tutte è prestata aIIa condizione, essenziaIe per I'efficacia deI contratto, che ogni apertura verso I'esterno dei IocaIi contenenti Ie cose assicurate, situata in Iinea verticaIe a meno di 4 metri daI suoIo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibiIi e praticabiIi per via ordinaria daII' esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particoIare agiIità personaIe, sia difesa per tutta Ia sua estensione, da robusti serramenti di Iegno, materia pIastica rigida, vetro antisfondamento, metaIIo o Iega metaIIica, chiusi con serrature, Iucchetti od aItri idonei congegni manovrabiIi escIusivamente daII'interno, oppure protetta da inferriate fissate neI muro. NeIIe inferriate e nei serramenti di metaIIo o Iega metaIIica sono ammesse Iuci, se rettangoIari di superficie non superiore a 900 cmq. con Iato minore non superiore a 18 cmq. o, se non rettangoIari, di forma inscrivibiIe nei predetti rettangoIi o di superficie non superiore a 400 cmq. NegIi aItri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Tuttavia, si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di furto avvenuto attraverso mezzi di chiusura dei locali non conformi alla descrizione sopra riportata. Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% della somma liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farla assicurare da altri. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l’indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo dell’indennizzo calcolato.
Mezzi di chiusura. La garanzia assicurativa è operante anche quando, per qualsiasi motivo, presso gli stabilimenti della Contraente non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e di chiusura sufficienti. Limitatamente alla garanzia del Furto di denaro e valori, l’assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per la efficacia del contratto, che i il denaro e i valori siano riposti in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa chiusi a chiave.