Danni da cedimento o franamento del terreno Clausole campione

Danni da cedimento o franamento del terreno. La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche di consolidamento sostitutive. Il risarcimento viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 e fino a concorrenza del limite di risarcimento per anno di € 300.000,00 .
Danni da cedimento o franamento del terreno. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella. Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell’apposita tabella.
Danni da cedimento o franamento del terreno. L’assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
Danni da cedimento o franamento del terreno. La garanzia vale per i danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Danni da cedimento o franamento del terreno. Sono esclusi i danni da vibrazione.
Danni da cedimento o franamento del terreno. Relativamente ai danni a fabbricati derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno, l’assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 250.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo e con deduzione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10%, col minimo non indennizzabile di euro 2.500,00. E’ in ogni caso confermata l’esclusione dei danni derivanti da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.
Danni da cedimento o franamento del terreno. A parziale deroga dell’Art. 5 lett. E2), delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implichino sotto- murature o altre tecniche sostitutive. - Per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 e fino a concorrenza, nell’ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di euro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo. - Per i danni ad altre cose diverse dai fabbricati con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro.
Danni da cedimento o franamento del terreno. (GA7) La garanzia comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno.
Danni da cedimento o franamento del terreno. A parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera h) la garan- zia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovu- ti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomura- ture o altre tecniche sostitutive. Il Risarcimento viene effettuato, per singolo Sinistro, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500, entro il limite del Massimale indicato nella scheda di Polizza, e comunque con il massimo Risarcimento di euro 100.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Danni da cedimento o franamento del terreno. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno. Questa garanzia è prestata entro i limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella