Common use of Responsabilità per infortuni e danni Clause in Contracts

Responsabilità per infortuni e danni. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi

Responsabilità per infortuni e danni. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o di terzi1. È obbligo dell’Appaltatore del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C.RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contrattoal servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del contrattoservizio. 2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contrattoil servizio svolto per conto dell’Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.000.000,00 (duemilioni/00unmilione/00). 3. Resta inteso che l’esistenza, l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Capitolato Amministrativo

Responsabilità per infortuni e danni. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare del prestatore di servizi stipulare, prima dell’avvio del medesimo, specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contrattoall’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a ad 2.000.000,00 1.500.000,00. (duemilioni/00unmilionecinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contrattoservizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contrattoil servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 1.500.000,00= (duemilioni/00unmilionecinquecentomila /00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Market Research Notice