Restituzione dei fondi Clausole campione

Restituzione dei fondi. L’immobile, alla scadenza naturale o anticipata del contratto di affitto, deve essere libero da persone e cose e in buono stato d’uso e manutentivo. Ogni danno accertato comporta per l’Affittuario l’obbligo di risarcimento. Alla scadenza, senza bisogno di ulteriore disdetta, il Concedente è sin d'ora autorizzato a prendere possesso dei fondi, senza ulteriore avviso, e l’Affittuario rinuncia a qualsiasi azione ex art 703 C.p.c. Nel caso di ritardata consegna dell’immobile alla scadenza naturale o anticipata, è dovuta un’indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e fermo restando il diritto del Concedente di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
Restituzione dei fondi. 1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, l’Ente Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione ed in modo illegittimo. Altresì dovranno essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o rendicontate in maniera difforme dalla normativa vigente. L’AICS può procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
Restituzione dei fondi. 1. Nelle ipotesi di risoluzione del presente Contratto/della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di realizzazione parziale, insufficiente o tardiva dell’Iniziativa secondo quanto previsto dall’articolo 20 delle Procedure Generali e per gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure medesime, il Soggetto/l’Ente Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L’AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione, qualora siano in corso altre iniziative con il Soggetto/l’Ente Esecutore [Per OSC]: e/o mediante escussione della garanzia fideiussoria. [Per OSC]: La mancata restituzione dei fondi potrà determinare la cancellazione del Soggetto Esecutore dall’Elenco, di cui all’articolo 26 comma 3 della legge n.125/2014, nonché l’inammissibilità del Soggetto Esecutore per almeno un triennio a partecipare in qualunque forma a future iniziative di cooperazione finanziate dall’AICS. 2. In caso di risoluzione per causa non imputabile al Soggetto/all’Ente Esecutore, l’AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dal Soggetto/dall’Ente Esecutore, descritte in un apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato dall’ AICS, accompagnato dalla relazione del Revisore esterno.
Restituzione dei fondi. 1. Nelle ipotesi di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di realizzazione parziale, insufficiente o tardiva dell’Iniziativa secondo quanto previsto dall’articolo 15 delle Linee Guida e per gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure medesime, l’Ente Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. 2. In caso di risoluzione per causa non imputabile all’Ente Esecutore, l’AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dall’Ente Esecutore, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato da AICS, accompagnato da relazione del Revisore esterno.

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  • Condizioni di pagamento a) I pagamenti vanno effettuati alla sede della Fonderia. I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione. b) La mancata restituzione delle tratte con l’accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia, senza necessità di messa in mora: - sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna; - sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Fonderia. c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di o di rifinanziamento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti (P P). Il tass di l 1° riferimento è così determinato: per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno . d) Nel caso di subfornitura il Cliente della Fonderia subfornitrice si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute alla Fonderia.