IPOTESI DI RISOLUZIONE Clausole campione

IPOTESI DI RISOLUZIONE. La Regione si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Conduttore della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., con incameramento, a titolo di penale, della cauzione di cui al precedente articolo 21, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, previa diffida e tenuto conto delle giustificazioni presentate dal Conduttore entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione, anche per una sola delle ipotesi di seguito indicate: vizi o ritardi nell’esecuzione degli Interventi, previo esame delle motivazioni del ritardo, che in ogni caso non dovrà essere imputabile a negligenze del Conduttore; esecuzione non autorizzata degli Interventi in modo difforme dal Progetto approvato; mancato rispetto delle eventuali prescrizioni e condizioni di cui al precedente art. 7, comma 10; violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, l’Immobile per usi o finalità diverse da quelle previste nel presente contratto; violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Immobile; inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente; gravi violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; mancato pagamento di due rate consecutive del canone; cessione del contratto o sublocazione, anche parziale, dell’Immobile non autorizzate; mancato rilascio della seconda cauzione definitiva o mancato rinnovo o proroga della cauzione nel termine stabilito nel caso di cui al precedente art. 21, comma 2; mancata ricostituzione della cauzione nell’ipotesi e nel termine di cui all’art. 21, comma 4 del presente contratto; mancata stipula delle prescritte polizze assicurative; gravi danni prodotti all’Immobile per imperizia e/o colpa del Conduttore e/o delle imprese esecutrici degli Interventi. 2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, la Regione, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Conduttore per l’adempimento, trascorso infruttuosamente il quale il contratto s’intenderà risolto “ipso iure” ex art. 1456 c. c.. 3. In caso di mancato ottenimento da parte del Conduttore delle approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi, la Regione avrà titolo a dichiarare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. ...
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 1) In caso di inadempimento da parte del Conduttore anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, l’Agenzia del Demanio, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata risoluzione della locazione e avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al precedente art. 20, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 2) Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente comma 1), l’Agenzia, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Conduttore per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la locazione si intenderà “ipso iure” risolta. 3) L’Agenzia avrà, altresì, titolo a dichiarare la risoluzione della presente locazione nei seguenti casi: a) qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali; b) nelle ipotesi di esito positivo delle verifiche “antimafia” di cui al successivo Art. c) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico dell’Agenzia.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. L’Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, richiamati dall’art. 297 del DPR 207/2010. Il contratto d’appalto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile (“Clausola risolutiva espressa”), previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione delle prestazioni/lavori affidati; b) gravi e reiterati inadempimenti imputabili al gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati; c) applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale; d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto nel Capitolato; e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini previsti nel Capitolato; f) sospensione delle prestazioni/lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo; g) violazione delle norme in materia di cessione del contratto o dei crediti; h) nei casi di cui all’articolo “tracciabilità dei flussi finanziari”; i) nei casi di cui all’articolo “subappalto”; j) l) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del gestore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 8 DPR 207/2010; k) m) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Camera di Commercio non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza di fronte a pregressi inadempimenti del gestore di qualsivoglia natura. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Ente ha diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva e di applicare le penali come sopra previste, fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni inerenti e conseguenti.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 1) L’Agenzia avrà titolo a AGIRE PER LA RISOLUZIONE dalla presente locazione nei seguenti casi: a) nelle ipotesi individuate al precedente Art. 10; b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti Artt.7 – 14 e 15; c) qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative di cui al precedente Art. 19; d) qualora il Conduttore rimanga inadempiente al pagamento del canone di locazione infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine indicato nella diffida al pagamento inviata dall’Agenzia; e) nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui ai precedenti Artt.8 - 20; f) qualora venga riscontrata l’omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene in uso; g) nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Artt. 2, 16, 17 e 18; h) qualora non vengano reintegrate le fideiussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o costituite per l’intera durata della presente locazione ai sensi del precedente Art. 18; i) qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali; j) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni “antimafia” di cui al successivo Art. 27; k) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico di cui al successivo Art. 28. 2) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1), l’Agenzia, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Conduttore per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la locazione si intenderà ex art. 1456 c.c. “ipso iure” risolto. 3) Nelle predette ipotesi di decadenza, con esclusione delle previsioni di cui al precedente Art. 10, comma 1), il Conduttore sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente Art. 18, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegna della documentazione non giustificato e non autorizzato, superi i 30 giorni. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni del Codice Civile. L’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che il Professionista possa pretendere compensi e indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall’Amministrazione stessa. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto, in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 18.1 Oltre alle ipotesi espressamente previste dall’art. 108 del Codice, l’appalto sarà immediatamente risolto ex art. 1456 cod. civ. con semplice comunicazione scritta, senza necessità di preventiva diffida, nei seguenti casi: a) in caso d’interruzione dei servizi senza giustificato motivo; b) in caso di reiterate violazioni delle obbligazioni discendenti dall’appalto con particolare riferimento alla violazione delle modalità e della tempistica di espletamento dei servizi appaltati di cui al presente Capitolato nonché alla violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza ed infortuni anche con specifico riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che superino il 10% dell’importo annuale di appalto; c) in caso di grave e provata indegnità del legale rappresentante dell’impresa; d) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale e di capacità previsti dal bando di gara per la partecipazione al presente appalto; e) in caso di mancato rinnovo della garanzia di cui all’art. 17. 18.2 La risoluzione dell’appalto o l’erogazione di sanzioni comporterà il diritto di CAAB di escutere l’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente Art. 17), oltre al risarcimento dei maggiori danni.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. I Nuovi Contratti O&M prevedono ipotesi di risoluzione in favore di entrambe le parti in caso di: (i) inadempimento di una delle obbligazioni contrattuali tali per cui l’altra parte non trarrà più beneficio dal contratto; (ii) change of control nella compagine societaria di una delle parti; (iii) cessazione dell’attività di una delle parti o disposizione di tutto o parte del proprio patrimonio al di fuori dell’ordinaria amministrazione; (iv) insolvenza, bancarotta, ovvero liquidazione di una delle parti; (v) qualora una delle parti sia una partnership, scioglimento di tale partnership. Sono altresì previste ipotesi di risoluzione del contratto in favore delle SPV nel caso di: (i) mancato rispetto da parte di Fri-El Service degli obblighi assunti in relazione alla copertura assicurativa; (ii) mancato rispetto da parte di Fri-El Service delle misure di sicurezza; (iii) raggiungimento dei limiti di responsabilità a titolo di liquidated damages ovvero del massimo ritardo tollerato.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. Il contratto si risolverà di diritto in danno della Ditta aggiudicataria, ove questa si renda inadempiente ad una delle seguenti obbligazioni (con contestazione raccomandata A.R. da parte del Committente delle inadempienze): • non osservi scrupolosamente il programma di lavoro concordato, ovvero esegua il servizio con modalità diverse da quelle stabilite e comunque in maniera insufficiente, per incuria, negligenza, carenza dei mezzi impiegati, rispetto da quanto previsto dal Capitolato; • rifiuti la reintegrazione del deposito cauzionale, ove necessaria; • non osservi le norme ed obblighi relativi al trattamento del personale, come indicato nel presente Capitolato; • non osservi le norme concernenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro dettate nella documentazione di gara; Il Committente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: • in caso di frode, di gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa; • in caso di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo, di stato dì moratoria; • impiego di materiale difforme; • in caso di maturazione di importi per penalità in misura superiore al 10% dell’importo annuo del contratto; • in caso di mancata comunicazione al Committente dei sinistri causati dal personale della Ditta.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. La Committente procederà alla risoluzione di diritto qualora l’aggiudicataria: ❑ risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro; ❑ frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; ❑ cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara; ❑ ritardi nelle consegne superiori a giorni 30 lavorativi e consecutivi: ❑ gravi non conformità del mezzo fornito rispetto alle caratteristiche di cui alle specifiche tecniche contenute nell’allegato 2, tali da non consentirne l’utilizzo per le esigenze della ASM. Detta valutazione è di esclusiva competenza di ASM ed è pertanto insindacabile. ❑ in caso di mancato assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3 e smi.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: III.2.4) Appalti riservati:

  • Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Durata e risoluzione 10.1 Questi TCG resteranno in vigore per quanto riguarda qualsiasi Documento d’ordine già emesso, fintanto che il Documento d’ordine non viene risolto o il Lavoro è stato completato e accettato. 10.2 IP può, tramite una persona autorizzata, risolvere il Documento d’ordine, in qualsiasi momento, a sua totale ed assoluta discrezionalità, previa comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Al momento del ricevimento della notifica di tale risoluzione, il Fornitore informerà IP dello stato di avanzamento delle sue prestazioni alla data della notifica e il Fornitore raccoglierà e consegnerà a IP, se così richiestogli da IP, qualsiasi Lavoro esistente a quella data. IP pagherà al Fornitore tutti i lavori eseguiti e accettati fino alla data di entrata in vigore della risoluzione, a condizione che IP non sia tenuta a pagare più di quanto sarebbe stato dovuto se il Fornitore avesse portato a temine il Lavoro e IP lo avesse accettato. IP non avrà alcun ulteriore obbligo di pagamento in relazione a qualsiasi risoluzione. 10.3 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento all’altra parte, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) è stato nominato un curatore per una delle parti o i suoi beni; (ii) una delle parti effettua una cessione generale a vantaggio dei propri creditori; (iii) una delle parti intenta, o viene intentata nei suoi confronti, un’azione giudiziaria per bancarotta, insolvenza o ai sensi della legge in materia di alleggerimento tributario dei creditori, nel caso in cui tale azione non venga archiviata entro 60 (sessanta) giorni; oppure (iv) una delle parti è in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività durante il normale xxxxx xxxxx xxxxxx. 10.4 IP può risolvere immediatamente il Documento d’ordine previa comunicazione scritta, inviata tramite lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevimento al Fornitore, in caso di cambio della proprietà del 20 (venti) per cento o più del patrimonio azionario del Fornitore. 10.5 Ciascuna delle parti può risolvere il Documento d’ordine immediatamente, tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’altra parte, in caso di violazione materiale non risolta entro 30 giorni dal ricevimento della notifica della violazione. IP non avrà alcun obbligo ulteriore di pagamento nei confronti del Fornitore ai sensi di un Documento d’ordine risolto qualora IP abbia deciso di risolvere il Documento d’ordine ai sensi del presente paragrafo 10.5. 10.6 Gli obblighi o i doveri che, per loro natura, si protraggono oltre la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine, continueranno a sussistere anche dopo la scadenza o la risoluzione del Documento d’ordine.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La data delle sedute pubbliche sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica in data 18.11.2019 alle ore 10.00 (eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune), presso il Comune di San Gimignano in Piazza Duomo, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. L’apertura della busta contenente gli elementi e sub-elementi quantitativi sarà effettuata in seduta pubblica. L’amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con la procedura di cui all’art. 97, comma 5, D.lgs. 50/2016.