IPOTESI DI RISOLUZIONE Clausole campione

IPOTESI DI RISOLUZIONE. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: • nelle ipotesi espressamente richiamate dall’art. 297 DPR 207/2010; • risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro; • frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara; • in caso di violazione dell’art. 18; • in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali di cui all’art. 9, fatta ecezione per l’ipotesi di cui all’art. 9.c, il cui configurarsi dà facoltà immediata a CSAI di attivare la clausola risolutiva espressa; • In assenza di ripristino della cauzione definitiva nell’importo originario entro sette giorni dalla eventuale escussione; • in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell’Appaltatore; • in caso sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l’ipotesi di mancato rispetto delle norme relative alla qualificazione etica e dell’obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori. Nei suddetti casi la committente potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento degli ulteriori danni subiti. In caso di risoluzione del contratto, la committente procede alla escussione della cauzione.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 1) In caso di inadempimento da parte del Conduttore anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente contratto di locazione l’Agenzia del Demanio, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ed il Conduttore sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente art. ---- oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno..
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 18.1 Oltre alle ipotesi espressamente previste dall’art. 108 del Codice, l’appalto sarà immediatamente risolto ex art. 1456 cod. civ. con semplice comunicazione scritta, senza necessità di preventiva diffida, nei seguenti casi:
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 1) In caso di inadempimento da parte del Conduttore anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente contratto di locazione l’Ente, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ed il Conduttore sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente art. 20 oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 1. Le Parti convengono espressamente che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 2, art. 2, e al comma 4, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempienza alle obbligazioni contrattuali, possono costituire motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:
IPOTESI DI RISOLUZIONE. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegna della documentazione non giustificato e non autorizzato, superi i 30 giorni. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni del Codice Civile. L’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che il Professionista possa pretendere compensi e indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall’Amministrazione stessa. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto, in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’inadempimento.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. La Committente procederà alla risoluzione di diritto qualora l’aggiudicataria: ❑ risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro; ❑ frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; ❑ cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara; ❑ ritardi nelle consegne superiori a giorni 30 lavorativi e consecutivi: ❑ gravi non conformità del mezzo fornito rispetto alle caratteristiche di cui alle specifiche tecniche contenute nell’allegato 2, tali da non consentirne l’utilizzo per le esigenze della ASM. Detta valutazione è di esclusiva competenza di ASM ed è pertanto insindacabile. ❑ in caso di mancato assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3 e smi.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. 1) In caso di inadempimento da parte del Conduttore anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, l’Agenzia del Demanio, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata risoluzione della locazione e avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al precedente art. 20, oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
IPOTESI DI RISOLUZIONE. L’Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, richiamati dall’art. 297 del DPR 207/2010. Il contratto d’appalto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile (“Clausola risolutiva espressa”), previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: