RESTITUZIONE DELLA BORSA Clausole campione

RESTITUZIONE DELLA BORSA. Alla restituzione della borsa potrà essere sottoposto lo studente che non abbia svolto secondo le modalità concordate il percorso formativo previsto o che abbia concluso prima dei 90 giorni minimi la sua mobilità. La permanenza sarà attestata dal certificato di arrivo e frequenza consegnato dall’Area per l’Internazionalizzazione al momento della firma del contratto.
RESTITUZIONE DELLA BORSA. Qualora il beneficiario della borsa di mobilità, prima di concludere il periodo di mobilità rinunci al proseguimento del proprio corso di studi o incorra in una delle cause di decadenza o di esclusione previste dal Regolamento delle tre Istituzioni è tenuto a interrompere il soggiorno all’estero e a darne tempestiva comunicazione al proprio ufficio Erasmus di riferimento. Qualora il periodo definitivo trascorso all’estero risulti più breve del limite di eleggibilità della mobilità stessa, l’importo della borsa già erogato dovrà essere restituito. Nel caso di rinuncia o impossibilità di effettuare il periodo di mobilità all’estero da parte dei beneficiari della borsa , si procederà alla loro sostituzione seguendo l’ordine di classificazione nella graduatoria di merito, fermo restando che gli idonei siano ancora in possesso dei requisiti previsti dal bando e che sia possibile terminare la mobilità garantendo la durata minima entro il 31/07/2025.