Restrizioni alla trasferibilità Clausole campione

Restrizioni alla trasferibilità. Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia. Tuttavia, le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l’offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di United States Persons. C.8 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari ed eventuali restrizioni Le Obbligazioni incorporano i diritti tipici dello strumento finanziario, diritti che sono regolati dalla normativa di riferimento: precisamente, a favore dell'investitore, il diritto alla percezione, alle date previste, delle cedole rappresentative degli interessi, il diritto al rimborso del capitale alla data di scadenza. Non vi sono oneri, condizioni o gravami - di qualsiasi natura - che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle obbligazioni, fatto salvo quanto indicato nella Sezione D3 della presente Nota di Sintesi in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo gli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle cedole, relativamente al capitale decorsi dieci anni dalla scadenza delle obbligazioni. Ranking degli strumenti finanziari Le Obbligazioni della specie sono “passività subordinate” di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 71 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Applicazione in Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XXX) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I. In caso di liquidazione o di sottop...

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  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.