Obbligazioni subordinate Clausole campione

Obbligazioni subordinate. Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall’emittente. Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l’emanazione delle suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati. Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizione emanate dagli organi di vigilanza e dalle claus...
Obbligazioni subordinate. Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall’emittente.
Obbligazioni subordinate. Come visto in precedenza, le obbligazioni subor- dinate sono state introdotte nel 2003 nel corpo dell’art. 2411 c.c. Successivamente, il legislatore e` nuovamente intervenuto a disciplinare la fatti- specie attraverso l’art. 32, comma 19, del D.L. n. 83/2012. Le obbligazioni subordinate possono es- sere pertanto emesse da societa` che non emet- tono strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dal- le banche o dalle microimprese. Il Decreto Cre- scita fa anche riferimento, accanto alle obbliga- zioni subordinate, ai c.d. titoli similari. Entram- be le fattispecie devono avere una scadenza ini- ziale uguale o superiore a 36 mesi. L’art. 32, comma 20, del Decreto specifica in maniera ine- quivocabile che non puo` essere prevista in ogni caso una postergazione rispetto ai soci.
Obbligazioni subordinate. Appartengono a questa categoria le obbligazioni il cui rimborso, nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente ovvero in presenza di situazioni assimilabili o in presenza di altre situazioni previste dal regolamento dell’emissione, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le normali obbligazioni definite senior. Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre obbligazioni non in base al tipo di tasso, ma per la tipologia di subordinazione e di rischio. Si tratta di titoli con rischio più elevato rispetto a quello delle obbligazioni ordinarie e pertanto sono caratterizzate da un maggior rendimento. Le obbligazioni subordinate non sono considerate strumenti di debito tradizionali ma, in relazione al grado di subordinazione, possono essere valutate alla stregua di strumenti di capitale di rischio e rappresentano spesso un'alternativa al più costoso collocamento di azioni. Sono generalmente emesse da banche e compagnie di assicurazione, ma possono essere emesse anche da altri emittenti. Nel caso delle banche esistono diverse tipologie di obbligazioni ad ognuna delle quali si accompagnano diverse caratteristiche finanziarie. o Obbligazioni Tier I Le obbligazioni bancarie Tier I in presenza di andamenti negativi della gestione e in caso di liquidazione garantiscono ai loro possessori il privilegio rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, ma sono subordinate rispetto a tut ti gli altri crediti. Esse rappresentano la tipologia più rischiosa avendo caratteristiche che le accomunano sia ai titoli di debito che di capitale. Nel caso in cui l’emittente non abbia utili distribuibili o non paghi dividendo agli azionisti la cedola può essere cancellata. Hanno durata indeterminata o molto lunga. o Obbligazioni Upper Tier II Le obbligazioni bancarie Upper Tier II sono meno rischiose delle obbligazioni Tier I. La loro durata minima è di 10 anni e, nel caso di andamenti negativi dell’emittente, le obbligazioni non prevedono la cancellazione delle cedole, ma solo la sospensione. Le cedole saranno pagate successivamente il primo anno in cui l’emittente realizzerà un utile; non è prevista alcuna ricapitalizzazione. Sono rimborsate prima rispetto alle azioni ed alle obbligazioni Tier I. o Obbligazioni Lower Tier II Le obbligazioni bancarie Lower Tier II, con scadenza intorno ai 10 anni, rappresentano una categoria privilegiata all’interno dei subordinati. Le cedole sono bloccate in caso di insolvenza. Il rimborso anticipato...
Obbligazioni subordinate. Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell’emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre passività non subordinate emesse dall’emittente. Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla normativa comunitaria tesa a prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla SICAV di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi comuni di investimento e SICAV armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: