Common use of Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto Clause in Contracts

Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto. 4.11.1 Qualora il Soggetto beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Ministero e alla Banca finanziatrice, nonché, nei casi rientranti nelle fattispecie di cui al successivo punto 5 - per il tramite del Soggetto proponente - alla Banca autorizzata, se diversa dalla Banca finanziatrice, e agli altri Soggetti beneficiari, indicandone i motivi. Il Ministero potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto. 4.11.2 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto beneficiario risulti moroso su operazioni di finanziamento, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero, anche su proposta della Banca autorizzata, si pronuncia in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni. 4.11.3 La revoca delle agevolazioni, come disciplinata nella Normativa Applicabile, ha come conseguenza l'obbligo del Soggetto beneficiario di restituire: (i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse. 4.11.4 La revoca totale delle agevolazioni è, altresì, causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.5 In qualunque ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, sia essa determinata dalla revoca delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.11.1 che precede o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto beneficiario, in relazione al Finanziamento agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo: (a) un indennizzo pari alla somma di: (1) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine; e (2) un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale; (b) gli eventuali interessi di mora. In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiedere le determinazioni del Ministero in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative. La risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l’estinzione anticipata intervenuta successivamente all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comportano la restituzione del beneficio in termini di Differenziale Interessi, calcolato a decorrere dalla data della risoluzione ovvero dell’estinzione anticipata. 4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.3 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5. 4.11.7 Ogni determinazione assunta dal Ministero in relazione alla revoca dell'eventuale contributo in conto capitale comporterà necessariamente la revoca delle agevolazioni con tutte le conseguenze descritte nel presente paragrafo.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti

Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto. 4.11.1 Qualora il Soggetto beneficiario Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Ministero e alla Banca finanziatriceFinanziatrice, nonché, nei casi rientranti nelle fattispecie di cui al successivo punto 5 - per il tramite del Soggetto proponente Proponente - alla Banca autorizzataAutorizzata, se diversa dalla Banca finanziatriceFinanziatrice, e agli altri Soggetti beneficiariBeneficiari, indicandone i motivi. Il Ministero potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del ProgettoProgramma. 4.11.2 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto beneficiario Beneficiario risulti moroso su operazioni di finanziamento, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero, anche su proposta della Banca autorizzataAutorizzata, si pronuncia in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni. 4.11.3 La revoca delle agevolazioni, come disciplinata nella Normativa Applicabile, ha come conseguenza l'obbligo del Soggetto beneficiario Beneficiario di restituire: (i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse. 4.11.4 La revoca totale delle agevolazioni è, è altresì, causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.5 In qualunque ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, sia essa determinata dalla revoca delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.11.1 che precede o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto beneficiarioBeneficiario, in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento bancarioBancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo: (a) un indennizzo pari alla somma di: (1i) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine; e e (2ii) un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale; (b) gli eventuali interessi di mora. In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca finanziatrice Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiedere le determinazioni del Ministero in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative. La risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l’estinzione anticipata intervenuta successivamente all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comportano la restituzione del beneficio in termini di Differenziale Interessi, calcolato a decorrere dalla data della risoluzione ovvero dell’estinzione anticipata. 4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.3 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5. 4.11.7 Ogni determinazione assunta dal Ministero in relazione alla revoca dell'eventuale contributo in conto capitale comporterà necessariamente la revoca delle agevolazioni con tutte le conseguenze descritte nel presente paragrafo.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti

Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto. 4.11.1 Qualora il Soggetto beneficiario Beneficiario, ovvero il Soggetto Capofila, ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto o intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabiledi Riferimento, al Ministero Soggetto Gestore e alla Banca finanziatrice, nonché, nei casi rientranti nelle fattispecie di cui al successivo punto 5 - per il tramite del Soggetto proponente - alla Banca autorizzata, se diversa dalla Banca finanziatrice, e agli altri Soggetti beneficiariFinanziatrice, indicandone i motivi. Il Ministero potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile di Riferimento per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto. 4.11.2 La revoca totale delle agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento: in tal caso, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento, ferma restando la facoltà della stessa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario. 4.11.3 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto beneficiario Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267267 e/o di cui al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), a partire dal momento in cui il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 cesserà di avere efficacia), o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche modificazioni e integrazioni, il Ministero, anche su proposta della Banca autorizzata, Ministero si pronuncia in merito alla revoca o vigenza al mantenimento delle agevolazioni. 4.11.3 4.11.4 La revoca delle agevolazioni, come disciplinata nella Normativa Applicabiledi Riferimento, ha come conseguenza l'obbligo del Soggetto beneficiario Beneficiario di restituire: (i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento Finanziamento, qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo decreto Atto di revoca adottato dal Ministero Revoca per le agevolazioni concesse. 4.11.4 La revoca totale delle agevolazioni è, altresì, causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.5 In qualunque tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, sia essa determinata siano esse determinate dalla revoca delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.11.1 che precede o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto beneficiarioBeneficiario, in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento bancarioBancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo: (a) un indennizzo pari alla somma di: (1) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine; e (2) un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale; (b) gli eventuali interessi di mora. In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca finanziatrice Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore, al fine di richiedere richiederne le determinazioni del Ministero in merito alla revoca o vigenza mantenimento delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative. La risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l’estinzione anticipata intervenuta successivamente all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comportano la restituzione del beneficio in termini di Differenziale Interessi, calcolato a decorrere dalla data della risoluzione ovvero dell’estinzione anticipata. 4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.3 4.11.4 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5. 4.11.7 Ogni determinazione assunta dal Ministero in relazione L’accertamento di circostanze di revoca parziale comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l’aggiornamento, da parte della Banca Finanziatrice, del piano di ammortamento del Finanziamento. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate, comprensive, se dovuti, degli importi indicati al paragrafo 4.11.4, sono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperate alla revoca dell'eventuale contributo in conto capitale comporterà necessariamente la revoca delle agevolazioni con tutte le conseguenze descritte nel presente paragrafoprima data di scadenza rata utile.

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Samples: Addendum to the Convention for the Regulation of Financing Relationships

Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto. 4.11.1 Qualora il Soggetto beneficiario Beneficiario, ovvero il Soggetto Capofila (laddove previsto dal singolo Provvedimento), ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto o Programma ovvero intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Ministero Soggetto Gestore e alla Banca finanziatrice, nonché, nei casi rientranti nelle fattispecie di cui al successivo punto 5 - per il tramite del Soggetto proponente - alla Banca autorizzata, se diversa dalla Banca finanziatrice, e agli altri Soggetti beneficiariFinanziatrice, indicandone i motivi. Il Ministero Ministero, potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del ProgettoProgetto o Programma. [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Provvedimento [•]] 4.11.2 La revoca totale delle agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.2 4.11.3 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del ProgettoProgetto o Programma, il Soggetto beneficiario Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche modificazioni e integrazioni, il Ministero, anche su proposta della Banca autorizzata, Ministero si pronuncia in merito alla revoca o vigenza al mantenimento delle agevolazioni. 4.11.3 4.11.4 La revoca delle agevolazioni, come disciplinata nella Normativa Applicabile, ha come conseguenza l'obbligo del Soggetto beneficiario Beneficiario di restituire: (i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse. 4.11.4 La revoca totale delle agevolazioni è, altresì, causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.5 In qualunque ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, sia essa determinata dalla revoca delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.11.1 che precede o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto beneficiario, in relazione al Finanziamento agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo: (a) un indennizzo pari alla somma di: (1) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine; e (2) un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale; (b) gli eventuali interessi di mora. In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiedere le determinazioni del Ministero in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative. La risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l’estinzione anticipata intervenuta successivamente all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comportano la restituzione del beneficio in termini di Differenziale Interessi, calcolato a decorrere dalla data della risoluzione ovvero dell’estinzione anticipata. 4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.3 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5. 4.11.7 Ogni determinazione assunta dal Ministero in relazione alla revoca dell'eventuale contributo in conto capitale comporterà necessariamente la revoca delle agevolazioni con tutte le conseguenze descritte nel presente paragrafo.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti

Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto. 4.11.1 Qualora il Soggetto beneficiario Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto ovvero intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Ministero e alla Banca finanziatrice, nonché, nei casi rientranti nelle fattispecie di cui al successivo punto 5 - per il tramite del Soggetto proponente - alla Banca autorizzata, se diversa dalla Banca finanziatrice, e agli altri Soggetti beneficiariFinanziatrice, indicandone i motivi. Il Ministero Ministero, potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto. 4.11.2 La revoca totale delle agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.3 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto beneficiario Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche modificazioni e integrazioni, il Ministero, anche su proposta della Banca autorizzata, Ministero si pronuncia in merito alla revoca o vigenza al mantenimento delle agevolazioni. 4.11.3 4.11.4 La revoca delle agevolazioni, come disciplinata nella Normativa Applicabile, ha come conseguenza l'obbligo l’obbligo del Soggetto beneficiario Beneficiario di restituire: (i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento Finanziamento, qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo decreto Atto di revoca adottato dal Ministero Revoca per le agevolazioni concesse. 4.11.4 La revoca totale delle agevolazioni è, altresì, causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.5 In qualunque tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, sia essa determinata siano esse determinate dalla revoca delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.11.1 che precede o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto beneficiarioBeneficiario, in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento bancarioBancario), ha l'obbligo l’obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo: (a) un indennizzo pari alla somma di: (1) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine; e (2) un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale; (b) gli eventuali interessi di mora. In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca finanziatrice Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiedere richiederne le determinazioni del Ministero in merito alla revoca o vigenza al mantenimento delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative. La risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l’estinzione anticipata intervenuta successivamente all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comportano la restituzione del beneficio in termini di Differenziale Interessi, calcolato a decorrere dalla data della risoluzione ovvero dell’estinzione anticipata. 4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario Beneficiario avrà l'obbligo l’obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.3 4.11.4 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5. 4.11.7 Ogni determinazione assunta dal Ministero in relazione L’accertamento di circostanze di revoca parziale comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l’aggiornamento, da parte della Banca Finanziatrice, del piano di ammortamento del Finanziamento. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate, comprensive, se dovuti, degli importi indicati al paragrafo 4.11.4, sono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperate alla revoca dell'eventuale contributo in conto capitale comporterà necessariamente la revoca delle agevolazioni con tutte le conseguenze descritte nel presente paragrafoprima data di scadenza rata utile.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti

Revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto. 4.11.1 Qualora il Soggetto beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Ministero e alla Banca finanziatrice, nonché, nei casi rientranti nelle fattispecie di cui al successivo punto 5 - per il tramite del Soggetto proponente - alla Banca autorizzata, se diversa dalla Banca finanziatrice, e agli altri Soggetti beneficiari, indicandone i motivi. Il Ministero potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto. 4.11.2 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto beneficiario risulti moroso su operazioni di finanziamento, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero, anche su proposta della Banca autorizzata, si pronuncia in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni. 4.11.3 La revoca delle agevolazioni, come disciplinata nella Normativa Applicabile, ha come conseguenza l'obbligo del Soggetto beneficiario di restituire: (i) l’importo del beneficio di cui quest’ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest’ultima intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell’emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi; (ii) l’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell’erogazione, calcolato sull’importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di xxxxx e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse. 4.11.4 La revoca totale delle agevolazioni è, altresì, causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.11.5 In qualunque ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, sia essa determinata dalla revoca delle agevolazioni di cui al paragrafo 4.11.1 che precede o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto beneficiario, in relazione al Finanziamento agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo: (a) un indennizzo pari alla somma di: (1i) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine; e e (2ii) un importo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell’importo in linea capitale del Finanziamento agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell’eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all’intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale; (b) gli eventuali interessi di mora. In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle agevolazioni, la Banca finanziatrice dovrà darne comunicazione al Ministero, al fine di richiedere le determinazioni del Ministero in merito alla revoca o vigenza delle agevolazioni, nonché le relative procedure operative. La risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l’estinzione anticipata intervenuta successivamente all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comportano la restituzione del beneficio in termini di Differenziale Interessi, calcolato a decorrere dalla data della risoluzione ovvero dell’estinzione anticipata. 4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, il Soggetto beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.3 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5. 4.11.7 Ogni determinazione assunta dal Ministero in relazione alla revoca dell'eventuale contributo in conto capitale comporterà necessariamente la revoca delle agevolazioni con tutte le conseguenze descritte nel presente paragrafo.

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