Common use of Revoca e riduzione del Plafond di credito Clause in Contracts

Revoca e riduzione del Plafond di credito. E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo. La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor. In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere. In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.

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Samples: www.unifactorspa.it, Contratto Di Factoring, Contratto Di Factoring

Revoca e riduzione del Plafond di credito. E' facoltà del Factor della Società di factoring revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond di credito concessi concessi, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore Cliente con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; a tal fine il Cliente autorizza sin d’ora la Società di factoring ad effettuare tale comunicazione anche tramite semplice messaggio di posta elettronica; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo del Cliente (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo. La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché sempre che le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factordalla Società di factoring. In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore Cliente sarà obbligato a cedere al Factor alla Società di factoring i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed e a non modificarne a danno del Factor della Società di factoring i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In difetto, il Plafond di credito si intenderà come mai accordato e i crediti saranno considerati come non garantiti sin dall’origine. In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore Cliente e FactorSocietà di factoring, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal FornitoreCliente, verranno saranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire da quella recante data emissione più remota, indipendentemente dalla più vecchiacausale di pagamento indicata dal Debitore, di modo che prioritariamente tali pagamenti vengano imputati sulla quota di crediti in relazione alla quale la Società di factoring si è assunta il rischio di solvenza del Debitore. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato assoggettato, saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o i pagamenti effettuati da terzi verranno saranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere. In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.

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Samples: www.ubifactor.it

Revoca e riduzione del Plafond di credito. E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo. La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno conside- reranno definitivamente non garantiti dal Factor. In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere. In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.

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Samples: Contratto Di Factoring