Riconoscimento. 1. Ai fini dell’adempimento delle loro norme o dei criteri necessari per la conces- sione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto di qualsiasi richiesta di un’altra Parte di riconoscere la formazio- ne o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con tale altra Parte o essere accordato autonomamente.
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Riconoscimento. 1. Ai fini dell’adempimento delle loro sue norme o dei criteri necessari per la conces- sione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto di qualsiasi richiesta delle richieste di un’altra Parte di riconoscere la formazio- ne formazione o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con tale altra la Parte interessata o essere accordato autonomamente.
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Riconoscimento. 1. Ai fini dell’adempimento delle loro sue norme o dei criteri necessari per la conces- sione concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto di qualsiasi richiesta delle richieste di un’altra Parte di riconoscere la formazio- ne formazione o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con tale altra la Parte interessata o essere accordato autonomamente.
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