Riconoscimento. 1. Ai fini dell’adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la conces- sione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto delle richieste di un’altra Parte di riconoscere la formazione o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente. 2. Se una Parte riconosce, mediante intesa o accordo, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa l’adesione all’accordo o all’intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti. 3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere con- forme alle disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC, in particolare all’articolo VII paragrafo 3 del GATS47.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Riconoscimento. 1. Ai fini dell’adempimento delle sue loro norme o dei criteri necessari per la conces- sione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto delle richieste di qualsiasi richiesta di un’altra Parte di riconoscere la formazione formazio- ne o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con la tale altra Parte interessata o essere accordato autonomamente.
2. Se una Parte riconosce, mediante intesa accordo o accordointesa, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzoterzi, tale Parte offre alle altre Parti a un’altra Parte adeguate possibilità di negoziare con essa l’adesione all’accordo o all’intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora Se una Parte accorda unilateralmente il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Partericonoscimento, quest’ultima essa offre adeguate possibilità a ogni altra un’altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciutiricono- sciuti.
3. Ogni Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere con- forme conforme alle disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC, in particolare all’articolo all’arti- colo VII paragrafo 3 del GATS47.GATS51. 50 RS 0.632.20, allegato 1B 51 RS 0.632.20, allegato 1B
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Riconoscimento. 1. Ai fini dell’adempimento delle sue loro norme o dei criteri necessari per la conces- sione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto delle richieste di qualsiasi richiesta di un’altra Parte di riconoscere la formazione formazio- ne o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con la tale altra Parte interessata o essere accordato autonomamente.
2. Se una Parte riconosce, mediante intesa accordo o accordointesa, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzoterzi, tale Parte offre alle altre Parti a un’altra Parte adeguate possibilità di negoziare con essa l’adesione all’accordo o all’intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora Se una Parte accorda unilateralmente il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Partericonoscimento, quest’ultima essa offre adeguate possibilità a ogni altra un’altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciutiricono- sciuti.
3. Ogni Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere con- forme conforme alle disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC, in particolare all’articolo all’arti- colo VII paragrafo 3 del GATS47GATS49.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Riconoscimento. 1. Ai fini dell’adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la conces- sione concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto delle richieste di un’altra Parte di riconoscere la formazione o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con la Parte interessata o essere accordato autonomamente.
2. Se una Parte riconosce, mediante intesa o accordo, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa l’adesione all’accordo o all’intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Qualora il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.
3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere con- forme conforme alle disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC, in particolare all’articolo VII paragrafo 3 del GATS47.
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