OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO Clausole campione

OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità previste al successivo punto 2:
OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO. Il riconoscimento è una vera e propria autorizzazione stabilita o prevista da atti normativi comunitari, e pertanto esula dalla caducazione prevista dall’art. 19 della L. 241/90 per quanto riguarda le autorizzazioni in genere. Sono soggetti a riconoscimento:
OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve esporre l’apposito cartellino di riconoscimento, recante la denominazione dell'Organizzazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, la data di rilascio. Su richiesta del Rappresentante Legale dell'Organizzazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario che sarà sostituito da un codice numerico associabile ad ogni singolo volontario. Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, sarà cura del Legale Rappresentante dell'Organizzazione acquisire dal volontario il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato. Lo stesso Legale Rappresentante dovrà comunicare tempestivamente alle UU.OO. interessate i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le Strutture dell’Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.
OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO. Il Direttore dell’esecuzione potrà rifiutare l’accesso a coloro che si presentino in servizio sprovvisti del tesserino di riconoscimento e di badge: in tal caso saranno imputati all’appaltatore gli eventuali disservizi causati da carenze nella minor forza lavoro che in tal modo dovesse risultare adibita al servizio. Onde garantire l’adempimento all’appaltatore rispetto a quanto previsto nella presente clausola,l’Appaltatore ,per il tramite del proprio Responsabile/Coordinatore del Servizio avrà cura di:
OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO. Il riconoscimento è una vera e propria autorizzazione stabilita o prevista da atti normativi comunitari, e pertanto esula dalla caducazione prevista dall’art. 19 della L. 241/90 per quanto riguarda le autorizzazioni in genere. Si specifica che la presente procedura si applica integralmente anche agli stabilimenti già registrati ed in attività per i quali l’impresa voglia procedere al riconoscimento. Ai sensi del punto 4 dell’art. 20 della L. 241/90, per i riconoscimenti non vige l’istituto del silenzio-assenso. L’inerzia delle P.A. coinvolte nella procedura di riconoscimento oltre il termine previsto per la sua conclusione, assume la valenza di tacito rifiuto contro cui l’impresa può proporre ricorso al TAR. Sono soggetti a riconoscimento:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).