RICONSEGNA DEGLI ATTREZZI IN FLEET Clausole campione

RICONSEGNA DEGLI ATTREZZI IN FLEET. 9.1. Il Cliente si impegna a riconsegnare a Hilti gli attrezzi in fleet al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e, comunque, in buono stato di conservazione, salvo il normale logorìo degli stessi indicato nelle “Istruzioni Operative”. In nessun caso il Cliente avrà facoltà di acquistare gli attrezzi in fleet al termine del periodo di locazione.
RICONSEGNA DEGLI ATTREZZI IN FLEET. Hilti Italia S.p.A. - Socio unico – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (MI) – P. IVA 00822480158 – xxx.xxxxx.xx – xxxxxxx@xxxxx.xxx
RICONSEGNA DEGLI ATTREZZI IN FLEET. Ragione Sociale La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Hilti Italia S.p.A. a richiedere Riferimento del Mandato (Codice Cliente) alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di Tutti i documenti del presente procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Hilti Italia S.p.A. che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Tipo del pagamento: C Ricorrente Singolo Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni trasmessi al seguente numero: Nome del Debitore sottoscrittore (Cognome e Nome / Ragione Sociale) Indirizzo (Via / P.zza / X.xx / Largo / Strada e numero civico) Codice Postale Località Provincia Paese Cod.Paese Ch. Digit CIN ABI CAB Numero di conto corrente BIC / SWIFT Codice Fiscale del sottoscrittore Luogo di nascita Provincia Data di nascita Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti dell’appoggio bancario mediante il modulo scaricabile all’indirizzo Hilti Italia S.p.A. Ragione Sociale del Creditore Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 2 0 0 9 9 Sesto San Xxxxxxxx M I Italia Indirizzo (Via / P.zza / X.xx / Largo / Strada e numero civico) Codice Postale Località Provincia Paese C Autorizzazione permanente di addebito in conto Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare delle Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare del- forniture concordate, mediante addebito sul conto corrente secondo le forniture concordate, come previsto dal contratto Fleet Manange- - ment e/o dal/dai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” rizzazione. Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiede- all’attivazione del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito revoca di questa autorizzazione. re alla Banca indicata nel presente modulo i dati bancari necessari corrente, secondo le norme di incasso del servizio S.D.D. fino a addebito sul conto permanente in conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiedere alla Banca Il cliente sceglie il seguente termine di pagamento: conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario da Hilti Xxxxxx X.X.X. 00 GG data fattura (DD15) (solo per servizi con fatturazione mensile) Fleet Management. S.D...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).