Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzione predetta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro: - – giornalieri: 56 ore; - – addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 39 del presente contratto: 52 ore; - – addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 39 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - – esclusi i cicli continui - – di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme l'insieme della normativa sull’orario sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario dell'orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno nell'anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito nell'ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. tende Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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Samples: moodle.adaptland.it
Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme l'Insieme della normativa sull’orario sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario dell'orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno nell'anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei nel periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orarioorarlo. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito nell'ambito della definizione dei del calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario orarlo sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei nel casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. - Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, berretto e cappello di paglia, copertoni e tende. Il II solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orarioorarlo. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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Samples: www.uiltec.eu
Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme l'insieme della normativa sull’orario sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario dell'orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'Art. 40 38 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'Art. 40 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno nell'anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito nell'ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione