Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzione predetta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme l'insieme della normativa sull’orario sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario dell'orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'Art. 40 38 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'Art. 40 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno nell'anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito nell'ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario 3.1 A parziale modifica di lavoro quanto riportato nel paragrafo 3 del CdE 2 agosto 2019, le giornate di riduzione oraria su base mensile relative al periodo 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2020 già previste dai calendari “standard” - allegati B e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario C del CdE - e dai calendari plurimensili di lavorocui è prevista comunicazione da parte dell’Azienda per le strutture identificate dal CdE come “casi particolari”, saranno anticipate e ripartite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
3.2 In considerazione di quanto sopra: - giornalieri: 56 ore; per le strutture con riduzione oraria su base mensile dell’1,9%, destinatarie di calendario “standard” - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 all’allegato B del presente contrattoCdE - il predetto calendario è modificato, per le giornate residue di riduzione oraria, come segue: 52 ore; CALENDARIO DELLE GIORNATE DI SOSPENSIONE Percentuale applicata: 1,9% n. giornate di sospensione per il periodo 1/04/2020 – 31/12/2020: 3 24 aprile 2020 8 maggio 2020 1° giugno 2020 - addetti alle squadre per le strutture con riduzione oraria su base mensile del 6%, destinatarie di calendario “standard” - di cui al comma 4 dell’art. 40 all’allegato C del presente contratto se operanti su turno notturno CdE- il predetto calendario è modificato, per almeno 50 notti l’anno le giornate residue di prestazione effettivariduzione oraria, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedentecome segue: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti CALENDARIO DELLE GIORNATE DI SOSPENSIONE Percentuale applicata: 6% n. giornate di sospensione per il periodo 1/04/2020 – 31/12/2020: 12 - Per le strutture identificate dal CdE quali “casi particolari” e pertanto destinatarie di calendari plurimensili, fermo restando il numero di sospensioni così come ridefinito dal presente contratto accordo, la percentuale minima di presenza riportata nel CdE potrà essere rimodulata in considerazione delle effettive esigenze di servizio determinate dallo stato emergenziale. - Per quanto qui non espressamente previsto resta fermo quanto riportato nel paragrafo 3 del CdE 2 agosto 2019.
3.3 Al fine di limitare i riflessi economici della presente manovra sulle retribuzioni dei lavoratori interessati, l’Azienda concederà un prestito di importo predeterminato sulla base dei giorni di CdE oggetto di anticipazione per coloro che ne facciano richiesta dal 7 al 13 aprile 2020 accedendo - tramite il link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx - all’apposita maschera web presente sul sito di Accenture HR Services. Tale prestito sarà erogato - in un’unica soluzione – il 27 aprile 2020; la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembrerelativa restituzione avverrà in sei rate mensili, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle riduzione predettadecorrere da luglio 2020.
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Samples: Verbale Di Accordo
Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme l'Insieme della normativa sull’orario sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario dell'orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno nell'anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei nel periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orarioorarlo. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito nell'ambito della definizione dei del calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario orarlo sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei nel casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. - Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, berretto e cappello di paglia, copertoni e tende. Il II solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orarioorarlo. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro: - – giornalieri: 56 ore; - – addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 39 del presente contratto: 52 ore; - – addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’art. 40 39 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - – esclusi i cicli continui - – di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro
Riduzioni dell’orario di lavoro. Fermo restando l’insieme l'insieme della normativa sull’orario sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario dell'orario di lavoro: - giornalieri: 56 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto: 52 ore; - addetti alle squadre di cui al comma 4 dell’artdell'art. 40 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno nell'anno precedente: ulteriori 8 ore. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell’ambito nell'ambito della definizione dei calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l’attività l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l’assorbimento l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orario sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un’altra un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nei casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto. Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende. tende Il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario. Resta a carico dell’azienda dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alle alla riduzione predetta.
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