Rientro compagni di viaggio Clausole campione

Rientro compagni di viaggio. In caso di: - decesso di un compagno di viaggio, - decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di viaggio o di un suo familiare, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a suo carico i costi fino a € 500.
Rientro compagni di viaggio. A seguito di: • Trasporto o Rientro sanitario dell’Assicurato organizzato dalla Società • Decesso dell’Assicurato in viaggio La Società organizza direttamente e prende in carico le spese fino al massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati, per il rientro di un massimo di tre compagni di viaggio dell’assicurato, purché essi stessi assicurati con la Società. La prestazione è operante qualora gli assicurati siano impossibilitati ad utilizzare i titoli di viaggio in loro possesso.
Rientro compagni di viaggio. A seguito di: Trasporto o Rientro ● ● La Società organizza direttamente e prende in carico le spese fino al massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurat i, per il rientro di massimo due compagni i di viaggi titoli di viaggio in suo possesso.
Rientro compagni di viaggio. In caso di decesso o rientro sanitario dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio tenendo a suo carico i costi fino a w 300.
Rientro compagni di viaggio. In caso di: - decesso di un compagno di viaggio, - o di viaggio o di un suo familiare, la Centrale carico i costi
Rientro compagni di viaggio. Im Falle des: • Trasporto o Rientro sanitario dell’Assicurato organizzato dalla Società • Decesso dell’Assicurato in viaggio sorgt die Einsatzzentrale für die Organisation der Rückkehr von maximal 3 Reisegefährten, wobei die Kosten bis zu der in der Tabelle des versicherten Kapitals angegebenen Höchstgrenze getragen werden, vorausgesetzt, dass sie bei der Gesellschaft versichert sind. Die Leistung wird erbracht, wenn die Versicherten nicht in der Lage sind, die in ihrem Besitz befindlichen Tickets zu nutzen.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).