Common use of Rifiuto degli Ordini di pagamento Clause in Contracts

Rifiuto degli Ordini di pagamento. 1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all’utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l’utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento di cui all’articolo 20. 4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della comunicazione all’utilizzatore, ove ciò sia stato concordato tra le parti. 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

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Samples: Decreto Legislativo

Rifiuto degli Ordini di pagamento. 1. Quando Se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, stabilite per il prestatore di servizi servizio di pagamento del pagatore mediante moneta elettronica, la Banca non può rifiutare rifiutarsi di eseguire dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a sia vietato da pertinenti disposizioni di diritto comunitario legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di antiriciclaggio o nazionaledi antiterrorismo). 2. Qualora il prestatore Se la Banca si rifiuta di servizi di pagamento rifiuti di eseguire dare esecuzione a un ordine di pagamento, ne dà comunicazione al Cliente, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge, con qualsiasi mezzo, entro il rifiuto giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordine e, comunque, non oltre il termine entro il quale l’ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito; in questa comunicazione indica, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le relative motivazioni, nonché la procedura procedure per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore che abbiano causato il condotto al rifiuto, sono comunicati all’utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Il prestatore di servizi Un ordine di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l’utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento di cui all’articolo 20rifiutato si considera come mai ricevuto. 4. Ove il rifiuto La Banca non risponde di un ordine eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Cliente che siano imprecise o di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della comunicazione all’utilizzatore, ove ciò sia stato concordato tra le partidifficile lettura. 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

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Samples: Banking Services Agreement

Rifiuto degli Ordini di pagamento. 1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all’utilizzatoreal Cliente, via telefono, in subordine a mezzo PEC o e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni comunitarie in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o nazionalidi regolamento. 32. Il prestatore di servizi di pagamento La Banca effettua la comunicazione di cui al precedente comma 2 secondo le modalità concordate con l’utilizzatore, 13.1 con la massima sollecitudine e, in ogni casoal più tardi, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all’articolo 20pagamento. 43. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il la Banca può addebitare le spese per la comunicazione al Cliente previste nel Documento di Sintesi. 4. Quando tutte le condizioni previste dal Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente, anche tramite un prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della comunicazione all’utilizzatoredisposizione di ordine di pagamento, ove o dal suo beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò sia stato concordato tra le partirisulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

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Samples: Conto Corrente

Rifiuto degli Ordini di pagamento. 1. Quando Se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di stabilite per i singoli servizi di pagamento del pagatore pagamento, la Banca non può rifiutare rifiutarsi di eseguire dare esecuzione a un ordine di pagamento regolarmente autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, salvo che ciò risulti contrario a sia vietato da pertinenti disposizioni di diritto comunitario legge (come nel caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di motivi di antiriciclaggio o nazionaledi antiterrorismo). 2. Qualora il prestatore Se la Banca si rifiuta di servizi di pagamento rifiuti di eseguire dare esecuzione a un ordine di pagamento, ne dà comunicazione al Cliente, salvo che ciò sia vietato da pertinenti disposizioni di legge, con qualsiasi mezzo, entro il rifiuto giorno operativo successivo alla ricezione dell’ordine e, comunque, non oltre il termine entro il quale l’ordine, se non fosse rifiutato, verrebbe eseguito; in questa comunicazione indica, ove possibile, i motivi del rifiuto e, se del caso, le relative motivazioni, nonché la procedura procedure per correggere eventuali errori materiali imputabili all’utilizzatore che abbiano causato il condotto al rifiuto, sono comunicati all’utilizzatore, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Il prestatore di servizi Un ordine di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalità concordate con l’utilizzatore, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento di cui all’articolo 20rifiutato si considera come mai ricevuto. 4. Ove il In caso di rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento la Banca può addebitare le spese della previste nell’allegato documento di sintesi per la comunicazione all’utilizzatore, ove ciò sia stato concordato tra le partidel rifiuto. 5. Ai fini La Banca non risponde di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine eventuali disservizi derivanti da errata interpretazione delle istruzioni impartite dal Cliente che siano imprecise o di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevutodifficile lettura.

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Samples: Foglio Informativo