Procedure Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998. Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro; 3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura
PROCEDURA DI GARA Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno indicato nel Bando di gara, il Seggio di Gara procederà all’apertura dei plichi delle Ditte che hanno presentato offerta, nonché al riscontro della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta e, conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. La Commissione Giudicatrice, in pubblica seduta, in pari data, ovvero, in data successiva che verrà comunicata per iscritto alle Ditte partecipanti, procederà, per i concorrenti ammessi all’apertura della Busta B “Documentazione Tecnica” per la verifica della presenza dei documenti prodotti. La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione qualitativa dei prodotti offerti ed alla redazione di apposito verbale. In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata alle Ditte, il Seggio di Xxxx, ricevuto il verbale di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, provvederà a: 1. dare lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice; 2. procedere, per le Ditte ritenute idonee ed ammesse, all’apertura della Busta C “Offerta Economica” ed a formulare la graduatoria, secondo i punteggi prezzo e qualità ottenuti. In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo), ogni Ditta interessata potrà esprimere un’offerta al ribasso, in sede di gara, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non siano effettuati ribassi, si procederà al sorteggio, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del R.D. 25.05.1924, n. 87; 3. determinare, quindi, nei modi indicati dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la soglia dell’anomalia, e conseguentemente:
TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:
Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri previsti dal codice disciplinare danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d’importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L’Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dell’addebito deve effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ente è venuto a conoscenza del fatto. Il lavoratore ove lo richieda, dovrà essere sentito a discolpa anche con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, e/o avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta. Il provvedimento potrà essere adottato solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore ovvero se le stesse non siano state accolte. L’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all’interessato. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano i lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo quanto previsto dall’art. 11 8° comma, entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Il procedimento si estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato compiuto alcun atto istruttorio. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2, sono adottati dal Direttore Generale. L’Ente nel quale l’adozione dei predetti provvedimenti è assegnata ad altro organo o ad altre Funzioni, ne da comunicazione con avviso al personale e alle XX.XX.
Provvedimenti disciplinari La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi; - non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio. - utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell’azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente - fumi nei locali aziendale, ad eccezione delle aree previste ove queste siano disponibili. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo; - utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134; - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94; - l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo; - l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l’attività dell’Azienda - fumare in locali o aree a rischio di incendio o esplosione, purchè correttamente segnalate ai sensi della normativa vigente. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1337 25/08/17 RIENTRO IN SERVIZIO E TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1338 29/08/17 ESTARFAPR03 - FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI E PRODOTTI ATTINENTI AI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELLART. 55 DEL D. LGS. 50/2016. RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVI RISPARMI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 17/07/2017 FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 1339 30/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DELLA DURATA DI 36 MESI PER LA FORNITURA DI APPARECCHI PER ANESTESIA E VENTILATORI POLMONARI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA (RIF. DET. N. 715/2017): NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ATTREZZATURE SANITARIE Determinazioni 1340 30/08/17 CONCESSIONE CONGEDO EX ART. 42 D. L.VO 151/2001 DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1341 30/08/17 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI INFESTANTI ED INDESIDERATI DI INTERESSE IGIENICO-SANITARIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLAREA VASTA CENTRO ED ESTAR MAGAZZINO CENTRALIZZATO DI CALENZANO - PROSECUZIONE CONTRATTUALE (PERIODO 01/09/2017 - 31/01/2018) SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1342 30/08/17 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO IL PO VALLE DEL SERCHIO - STABILIMENTI OSPEDALIERI DI CASTELNUOVO GARFAGNANA E BARGA. AGGIUDICAZIONE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1343 30/08/17 A.Q. SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI FRONT OFFICE, BACK OFFICE E TELECUP E DELL'ATTIVITA' SANITARIA DI PRELIEVO EMATICO - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERISTARIA DI CAREGGI SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1344 30/08/17 SERVIZIO DIA ASSISTENZA DOMIDILIARE DIRETT PER LA SDS VERSILIA E PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PROSECUZIONE CONTRATTUALE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1345 31/08/17 SERVIZIO ANALISI DI PROCESSO PER LE STRUTTURE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DELLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 DEL 31/05/2016). PRESA DATTO VARIAZIONE TERMINE VALIDITA AL 18/11/2017. SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1346 31/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE SULLA QUALE BASARE LAFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO MATRICE DI GELATINA E TROMBINA UMANA PER USO INTERNO PER LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DELLA REGIONE TOSCANA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1347 31/08/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN COMODATO DUSO GRATUITO DI APPARECCHI PER RISCALDAMENTO FLUIDI E SANGUE PER INFUSIONI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (DETERMINA NR. 1233/2016) DA DESTINARE ALLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1348 31/08/17 GARA PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTALI E APPARECCHI ORTODONTICI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA: INTEGRAZIONE NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO PER LA STESURA DEL CAPITOLATO (N. 756/2016). DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1349 31/08/17 RETTIFICA DEL PARAGRAFO "PENALI MANUTENZIONTE CORRETTIVA" DEL CAPITOLATO TECNICO DELLA "PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE-QUADRO RELATIVA ALLA FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI UN SOFTWARE DI PRONTO SOCCORSO DESTINATO ALLE AA.SS./AA.OO. DELLA REGIONE TOSCANA", INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 1094/2017.
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.