Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. Gli addetti alla protocollazione in arrivo non rilasciano, di regola, ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione. Sono di regola esclusi dalla protocollazione i documenti non indirizzati all’Ente, per i quali lo stesso funge unicamente da tramite tra il mittente e il destinatario finale. Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata all' ufficio protocollo ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l'ufficio rilascia una ricevuta generata automaticamente dal sistema di protocollo oppure può essere rilasciata copia della prima pagina del documento (o fotocopia della busta chiusa) riportante il timbro o l’etichetta con gli estremi della segnatura. Nel caso di istanze che diano avvio a un procedimento, in luogo del suddetto documento viene rilasciata una “ricevuta di presentazione/comunicazione di avvio del procedimento”, riportante tutte le indicazioni richieste dalla normativa vigente.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. Nel caso di documento cartaceo consegnato direttamente (dal mittente o da altra persona delegata, ad esempio esposto disciplinare) e richiesta di rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'addetto al Protocollo protocolla il documento, fotocopia gratuitamente la prima pagina ove è stata apposta l’etichetta adesiva con i dati del protocollo, appone il timbro dell’Amministrazione e la propria sigla.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. Gli addetti alle UOP non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione. La semplice apposizione del timbro datario della UOP per la tenuta del protocollo sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale della UOP in merito alla ricezione ed all'assegnazione del documento. Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente alla UOP dal mittente, o da altra persona incaricata, ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a: ● fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento; ● apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene anche la protocollazione; ● apporre sulla copia così realizzata il timbro dell'amministrazione, con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore. Nel caso di corrispondenza pervenuta ad una UOR, questa deve consegnarla alla UOP allo scopo di ottenere una ricevuta valida.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. 1. Gli addetti al protocollo non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a protocollazione.
2. Quando il documento cartaceo non soggetto a protocollazione è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e apporvi il timbro dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore.
3. La semplice apposizione del timbro dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'UOP in merito alla ricezione e all'assegnazione del documento.
4. Nel caso, invece, si tratti di documenti soggetti a protocollazione, quando il documento cartaceo è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, la UOP che lo riceve deve rilasciare la ricevuta in questione o in alternativa l'UOP è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la pagina del documento su cui è stata apposta la segnatura di protocollo.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. Nel caso di di documento cartaceo consegnato direttamente (dal mittente o da altra persona delegata ) e richiesta di rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l'operatore che lo riceve appone il timbro con la data ( e in caso di gare e consimili, apponendo l'ora se è il giorno di scadenza).e del caso in questione appone gli estremi della segnatura, fotocopia gratuitamente la prima pagine del documento e lo consegna nella persona mittente o alla persona da questi delegata.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. Gli addetti autorizzati alla registrazione di protocollo non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione. La semplice apposizione del timbro datario sulla copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale amministrativo della Scuola in merito alla ricezione ed all’assegnazione del documento. Quando il documento cartaceo é consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata al Protocollo ed é richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l’addetto amministrativo che lo riceve è autorizzato a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e: o apporre gli estremi della segnatura se contestualmente alla ricezione avviene anche la protocollazione attraverso la stampa del contrassegno; oppure o apporre sulla copia così realizzata il timbro della scuola con la data e l’ora d‘arrivo e la sigla dell’operatore, oppure o apporre sulla copia così realizzata, con una procedura informatica, il timbro dell‘AOO con la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore, oppure o apporre su un modulo specifico, con una procedura informatica, la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. Il personale addetto alle attività di protocollazione non può rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a protocollazione. Nel caso si tratti di documenti soggetti a protocollazione consegnati all’Unità di protocollo, su richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta registrazione del documento.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. 1. Gli addetti dell'UAP non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione.
2. La semplice apposizione del timbro datario sulla copia del documento non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'UAP in merito alla ricezione ed assegnazione del documento.
3. Quando il documento cartaceo è consegnato direttamente dal mittente o da altra persona incaricata all'UAP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'addetto incaricato della ricezione è autorizzato a: − fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento; − apporre sulla copia il timbro dell'amministrazione con la data e l'ora di arrivo e la sigla dell'operatore; − apporre gli estremi della segnatura se, contestualmente alla ricezione, avviene anche la protocollazione del documento.
4. Nei casi in cui non sia possibile rilasciare immediatamente all’utenza gli estremi della registrazione di protocollo, tali informazioni possono essere comunicate successivamente anche mediante messaggio sull’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. 1. Gli addetti al protocollo non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a protocollazione.
2. Quando il documento cartaceo non soggetto a protocollazione è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e apporvi il timbro dell’Amministrazione con la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore.
3. La semplice apposizione del timbro dell’Amministrazione con la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell’UOP in merito alla ricezione e all’assegnazione del documento.
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei. 1. A richiesta dell’interessato, l’Ufficio Protocollo appone un timbro datario su una fotocopia del documento consegnato a mano all’ufficio stesso. Tale fotocopia ha valore di ricevuta. L’addetto è a tal fine autorizzato a fare fotocopia del frontespizio o della prima pagina del documento senza costo per l’utente.
2. Per le procedure relative alla presentazione di offerte per gare e partecipazione a concorsi pubblici, qualora la documentazione venga consegnata a mano l’ultimo giorno utile prima della scadenza, accanto al timbro datario si appone l’ora di ricevimento e la sigla dell’addetto al ritiro.
3. Nel caso di ricezione dei documenti informatici, la notifica al mittente dell’avvenuta ricezione è assicurata dal sistema di posta elettronica utilizzato dall’amministrazione.