Ricezione dei documenti informatici Clausole campione

Ricezione dei documenti informatici. La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica certificata “istituzionale” riservata a questa funzione ed accessibile all'U.O. Protocollo, gestione documentale e archivio preposta alla loro registrazione di protocollo e al personale dei Servizi al cittadino incaricati dal Responsabile del servizio. L’indirizzo di tale casella di posta elettronica è xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx. L'indirizzo della casella di posta elettronica non certificata è xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a rendere pubblico l'indirizzo istituzionale utilizzando ogni possibile mezzo di comunicazione ed a trasmetterlo all’IPA ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000. I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente sono da questi valutati ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del DPCM 31 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione di protocollo e/o ad altra forma di registrazione, immediatamente inoltrati all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale. Il controllo delle caselle di posta elettronica è effettuato dal personale dell'U.O. Protocollo, gestione documentale e archivio almeno una volta al giorno, di norma al mattino in fase di avvio dell’attività giornaliera. E’ possibile istituire caselle di posta elettronica certificata “dedicate” qualora si renda necessario per intervento normativo o per semplificazione dei flussi con altri Enti/Autorità. Al momento della istituzione della casella di posta elettronica certificata “dedicata” viene stabilito l’eventuale collegamento col programma del protocollo informatico. Il responsabile della tenuta del protocollo informatico, in collaborazione col responsabile del Servizio che utilizzerà la casella “dedicata” provvede a comunicare l’indirizzo di tale casella agli Enti/Autorità interessate utilizzando ogni possibile mezzo di comunicazione, nonché a trasmetterlo all’IPA ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del DPCM 31 ottobre 2000.
Ricezione dei documenti informatici. 1. La ricezione dei documenti informatici è assicurata sia dalla casella di posta elettronica certificata istituzionale, sia dalle caselle di posta elettronica certificata delle singole UOP, nonché dalle rispettive caselle mail.
Ricezione dei documenti informatici. 1. La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica istituzionale riservata a questa funzione e ad una seconda, dedicata esclusivamente alla ricezione di posta elettronica certificata dell’Ufficio Suape.
Ricezione dei documenti informatici. I documenti informatici possono pervenire all’Area Organizzativa Omogenea, attraverso le seguenti modalità: − posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC); − supporto rimovibile (ad es.: Cd-Rom, DVD, pen-drive, ecc…); La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite caselle aziendali di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) pubblicate nel sito Internet dell’Azienda Zero all’indirizzo: xxx.xxxxx.xxxxxx.xx (sezione Amministrazione Trasparente e Contatti). I documenti informatici che, tramite le modalità sopra esposte, pervengano direttamente o “in principale” ad Unità Organizzative/Strutture non abilitate alla protocollazione in entrata – se valutato utile ai fini dell’attività istituzionale dal Direttore della UOC o dal Responsabile del Procedimento – possono essere tramessi all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xx affinchè vengano registrati e protocollati dall’Ufficio Protocollo Generale. Le caselle PEC aziendali sono abilitate a ricevere esclusivamente messaggi provenienti da altre caselle PEC. Le comunicazioni trasmesse mediante posta elettronica ordinaria PEO devono pervenire all’indirizzo istituzionale di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xx o ad altre caselle di posta ordinaria delle singole Unità Organizzative aziendali pubblicate nel sito aziendale e nella “sezione Amministrazione Trasparente” e “Contatti ”. Per quanto concerne le mail PEC formate da uno o più file, la registrazione avviene come segue: − se la mail è un semplice vettore del documento allegato si protocolla il documento; − se la mail non ha documento allegato si protocolla la mail. Per quanto riguarda le mail PEO formate da uno o più file, la registrazione avviene come segue: − se la mail è un semplice vettore del documento allegato si protocolla il documento; per completezza è possibile registrare come documento a supporto anche la mail, scaricata o in formato PDF o in formato eml o msg; − se la mail non ha documento allegato si protocolla la mail, preventivamente scaricata in formato PDF. La ricevuta della consegna di un documento cartaceo, laddove richiesta, è costituita dal rilascio di ricevuta stampata dal sistema di Protocollo. Per la corrispondenza consegnata da vettori postali, la bolletta di consegna viene timbrata con timbro di ricevimento e firma dell’addetto ricevente. Nel caso di ricezione dei documenti informatici, per esempio PEC, la notifica al mittente dell'avvenuto ricevimento è assicurata dal sistema elettronico....
Ricezione dei documenti informatici. Le comunicazioni e i documenti informatici formano oggetto di registrazione di protocollo e sono validi ai fini del procedimento amministrativo, una volta che ne sia accertata la provenienza. Le istanze e le dichiarazioni trasmesse per via telematica devono ritenersi valide a tutti gli effetti di legge, qualora:
Ricezione dei documenti informatici. La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pubblicata sulla home page del sito istituzionale, che funge da casella di posta elettronica istituzionale (vedi allegato 7), riservata a questa funzione e accessibile all’ufficio preposto alla registrazione di protocollo. Gli ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata del Comune di Bordolano sono pubblicizzati sul sito del Comune stesso con l’indicazione delle funzionalità cui sono preposti. Il Responsabile del Servizio provvede a renderne pubblici gli indirizzi e a trasmetterli al DigitPA (ex CNIPA) ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c del DPCM 31/10/2000. I documenti informatici eventualmente pervenuti alle unità organizzative, non abilitate alla ricezione, devono essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato dall’ente come deputato alle operazioni di registrazione. Per quanto riguarda la gestione della posta elettronica vedi quanto previsto all’articolo n. 5.13.
Ricezione dei documenti informatici. E' stata predisposta una casella di posta elettronica, in fase di attivazione, riservata alla ricezione dei documenti informatici ed accessibile solo all'ufficio preposto alla registrazione di protocollo. L'indirizzo della casella elettronica è xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx Il Responsabile del servizio ha provveduto a renderlo pubblico sul sito xxxx://xxxxxxxx.xxx.xx trasmettendolo allo CNIPA ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c del DPCM 31/10/2000. Durante la fase di predisposizione del suddetto servizio, nel caso di ricezione di documenti informatici, l'ufficio protocollo richiede al mittente la spedizione del documento su supporto cartaceo con apposizione di firma autografa.
Ricezione dei documenti informatici. 5.2.1 Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta certificata istituzionale La ricezione di documenti informatici è assicurata tramite la casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) – xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx. La gestione di tale casella di posta è assegnata, in via esclusiva, all’Ufficio Protocollo Centralizzato. Il personale dell’Ufficio Protocollo Centralizzato provvede quotidianamente al controllo dei messaggi pervenuti nella casella di posta certificata istituzionale e, ricevuto il documento informatico e previa verifica della validità della firma apposta e della leggibilità dello stesso, provvede alla registrazione di protocollo ed alla assegnazione agli UOR/UU di competenza. Per lo scambio di documenti informatici a mezzo posta elettronica certificata con altre amministrazioni o soggetti che utilizzino sistemi di protocollo SMTP/MIME per la codifica dei messaggi (DPCM 3 dicembre 2013), è garantita l’interoperabilità del sistema di protocollo informatico. Per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte del sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare anche le attività ed i processi amministrativi conseguenti.
Ricezione dei documenti informatici. 1. La ricezione di documenti informatici avviene tramite una casella di posta elettronica istituzionale denominata: xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx riservata a questa funzione. La notifica al mittente dell’avvenuta ricezione è assicurata dal sistema di posta elettronica utilizzata dall’ente.