Common use of Rilevazione dei consumi Clause in Contracts

Rilevazione dei consumi. 11.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo. 11.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è: 11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura. 11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni 11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica

Rilevazione dei consumi. 11.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo. 11.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è: 11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura. 11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giornimomento 11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica

Rilevazione dei consumi. 11.1 Il Distributore è a) Ai fini della determinazione dei consumi l’erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva dell’attivazione del contatore; l’unità di misura utilizzata è il soggetto responsabile dell’attività metro cubo. L’Utente ha l’obbligo di rilevazione permettere e facilitare al personale del Gestore l’accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. Il ClienteIn caso di assenza dell’Utente al momento della lettura, qualora necessariol’incaricato lascerà una cartolina sulla quale l’Utente dovrà riportare i dati dei consumi e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, si impegna pertanto fax, e-mail, portale web, autolettura). La lettura dei contatori è normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha comunque facoltà di eseguire letture supplementari di controllo a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributorevantaggio dell’Utente. Normalmente, onde consentirne la verifica e la rilevazione lettura dei dati di consumocontatori è effettuata due volte all'anno (Giugno – Dicembre). 11.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima b) È prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è: 11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario altresì la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fatturaautolettura dei contatori da parte dell'utente da effettuarsi via portale Web. Quando richiesta, l'autolettura deve considerarsi obbligatoria. 11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (duec) mesi consecutivi. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il In caso di non verisimiglianza statistica rispetto accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell’anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore localemedi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell’Utente interessato, per il periodo di un anno. L’autolettura validataIl gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito attesa di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore localeacquisire delle letture valide. 11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni 11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.

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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato

Rilevazione dei consumi. 11.1 12.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumiconsumi presso il POD. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo. 11.2 12.2. La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura avverrà, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter attivato), mediante telettura mensile o nel caso di misuratori tradizionali o smart meter non ancora attivato tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore, Distributore locale secondo la frequenza periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei con cui il Distributore è tenuto ad effettuare tentativi di lettura nel caso di misuratori tradizionali o smart meter non ancora attivato è:: • almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; • almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW. 11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del 12.3. Il Cliente titolare di POD trattato monorario ha la possibilità di comunicare trasmettere al Fornitore l’autolettura nella del contatore rilevata in completa autonomia nell’ambito della finestra temporale e con le modalità indicate indicata da Asm Energia in fatturabolletta. 11.4 Relativamente al 12.4. Il Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione fasce ha la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate trasmettere al Fornitore l’autolettura del contatore rilevata in fattura, completa autonomia qualora siano state emesse una o più fatture fattura contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura12.5. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giornigiorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata. 11.7 12.6. Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui risulti palesemente errato rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 12.7. In mancanza di lettura del Misuratori, Asm Energia utilizzerà ai fini di fatturazione eventuali autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore oppure potrà procedere alla stima dei consumi. 12.8. Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS Asm Energia provvederà ad a utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Rilevazione dei consumi. 11.1 Il Distributore 6.1. L'unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh), che è l’unità di misura dell’energia in accordo con il Sistema Internazionale. Su alcuni contatori, quelli destinati alle utenze di grosse dimensioni, il consumo può essere indicato in megawattora (MWh), multiplo equivalente a 1.000 kWh. 6.2. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del Contatore posto sulla sottocentrale termica rilevata da personale incaricato dal soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumiincaricato della distribuzione dell’energia termica o tramite telelettura. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto Contatore di utenza rappresenta l’unico strumento a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e cui fare riferimento per la rilevazione dei dati prelievi di consumo. 11.2 La rilevazione energia e conseguentemente per la fatturazione dei dati consumi stessi. Il Fornitore – anche per il tramite del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica - determinerà induttivamente il consumo di consumo avverrà mediante telelettura nel energia termica in caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto guasto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è: 11.3 Ai sensi erroneo funzionamento del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura. 11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autoletturacontatore, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivial successivo articolo 6.3. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate 6.3. Per la determinazione induttiva dei consumi, si terrà conto dei seguenti elementi di riferimento: - consumo storico dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe), tenuto conto anche della potenzialità installata; - temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno. Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva. 6.4. In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore, il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica sostituirà l’apparecchiatura ed il consumo di energia verrà determinato in modo induttivo con le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore localeindicate al precedente Articolo 6.3. 11.6 Il Fornitore comunica 6.5. È riconosciuta al Cliente la presa facoltà di richiedere al soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica – per il tramite del Fornitore - la verifica del contatore qualora ritenesse erronee le indicazioni dello strumento di misura. La verifica verrà effettuata da un ente terzo certificato qualora sia presente sul territorio nazionale; in carico o l’eventuale non presa caso contrario la verifica verrà effettuata dal soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica con degli strumenti tecnicamente adeguati. Il Cliente ha diritto di controllo durante le fasi della verifica. Il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica provvederà a verificare, in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato oaccordo alle normative tecniche vigenti, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni 11.7 il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata per la rilevazione dei consumi. Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura la prova abbia dato esito positivo, ovvero l'errore di misura del cliente finale sia contatore del Cliente ecceda la lettura rilevata tolleranza prevista nel seguito del presente paragrafo, il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica si accollerà i costi di verifica, sostituirà il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati al punto precedente. Nel caso in cui la prova abbia dato esito negativo, i costi di verifica verranno addebitati al Cliente che ne ha fatto richiesta. 6.6. La tolleranza prevista dalle normative tecniche vigenti di accettabilità del valore rilevato dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini contatore di fatturazione.calore è quella definita dalla “Direttiva MID 2004/22 CE”

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Calore Da Teleriscaldamento

Rilevazione dei consumi. 11.1 12.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumiconsumi presso i POD. Il Cliente, qualora necessario, Cliente si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo. 11.2 12.2. La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal DistributoreDistributore locale, secondo la frequenza periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei con cui il Distributore è tenuto ad effettuare tentativi di lettura è:: • almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; • almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; • giornaliera per POD dotati di contatori 2G. 11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del 12.3. Il Cliente titolare di POD trattato monorario ha la possibilità di comunicare trasmettere al Fornitore l’autolettura nella del contatore rilevata in completa autonomia nell’ambito della finestra temporale e con le modalità indicate indicata da CON ENERGIA S.P.A. in fatturabolletta. 11.4 Relativamente al 12.4. Il Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione fasce ha la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate trasmettere al Fornitore l’autolettura del contatore rilevata in fattura, completa autonomia qualora siano state emesse una o più fatture bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. 11.5 12.5. Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xxx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini dell’emissione della fatturazione bolletta salvo il caso di non verisimiglianza statistica in cui risulti palesemente errato rispetto ai consumi storici del Cliente e all’ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, ; è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 11.6 Il Fornitore comunica al 12.6. In caso di mancata lettura di un Misuratore, CON ENERGIA S.P.A. utilizzerà ai fini dell’emissione della bolletta eventuali autoletture comunicate dal Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giornie validate dal Distributore oppure potrà procedere alla stima dei consumi. 11.7 12.7. Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS CON ENERGIA S.P.A. provvederà ad a utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazionedell’emissione della bolletta.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Dell'energia Elettrica

Rilevazione dei consumi. 11.1 Il Distributore è 28.1 L’Utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale incaricato dal Gestore, debitamente identificabile a mezzo tessera di riconoscimento personale, l’accesso ai contatori per il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione rilievo dei consumi. L’Utente ha l’obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori. 28.2 Il ClienteGestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura all’anno: 28.3 È ammesso l’utilizzo, qualora necessarioda parte del Gestore, di distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente differenti da quelle previste al precedente art.28.2 nelle seguenti particolari casistiche: a. laddove il Gestore garantisca, per quell’Utente, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo, all’art.28.2; in tal caso il Gestore deve garantire una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno; b. per specifiche tipologie di Utenti, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell’anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero; c. laddove l’utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative e documentabili del Gestore, volte all’ottimizzazione della pianificazione dell’attività di misura, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno. 28.4 Il Gestore è tenuto a effettuare: i. con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito. Questo ulteriore tentativo deve avvenire al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale; ii. con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione. 28.5 L’ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. “ripasso”), di cui all’art.28.4, lettera i) non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi di cui all’art.28.2. Gli obblighi di “ripasso”, di cui all’art.28.4 lett. i) si intendono assolti: x. xxxxxxx, nel periodo intercorrente rispetto all’ultimo tentativo fallito, il Gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura; b. laddove il Gestore garantisca, per quell’Utente, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo, all’art.28.1; c. per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell’ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell’esperienza del Gestore. 28.6 Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il Gestore è tenuto a: i. dare informazione preliminare dei tentativi di raccolta della misura agli Utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli Utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall’Utente, tra quelle messe a disposizione dal Gestore; laddove l’Utente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto preferita, si impegna pertanto ammette la comunicazione della suddetta informazione preliminare con modalità differenti da quelle indicate, anche mediante affissione di avvisi. ii. prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal Gestore; iii. dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del Gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione. 28.7 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all’Utente una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità 28.8 Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o di altre componenti perequative secondo le disposizioni dell’Autorità di regolazione ovvero delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime per effetto di legge. 28.9 Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno successivo, per ciascun Utente, il Gestore procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura e alla revisione della periodicità di fatturazione prevista dalle disposizioni dell’Autorità di regolazione. 28.10 Il Gestore è tenuto a garantire l’accesso al contatore all’Utente, quale controparte contrattuale, e agli incaricati del Distributoreeventuali altri soggetti aventi titolo, onde consentirne la verifica e la rilevazione fruizione dei dati di consumomisura. 11.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel 28.11 Nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è: 11.3 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura. 11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati letture mancanti, non potrà essere vantata alcuna detrazione sui consumi, valendo le previsioni di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivicui all’art.31. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni 11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.

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Samples: Regolamento D’utenza Del Servizio Idrico Integrato

Rilevazione dei consumi. 11.1 1) Il Distributore DISTRIBUTORE LOCALE è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumiconsumi presso il POD. Il ClienteCLIENTE, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del DistributoreDISTRIBUTORE LOCALE, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo. 11.2 2) La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore, DISTRIBUTORE LOCALE secondo la frequenza periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare la frequenza dei con cui il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto ad effettuare i tentativi di lettura è:: - almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD monorari con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; - almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; - giornaliera per POD dotati di misuratori 2G. 11.3 Ai sensi 3) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del TIFCLIENTE in tempi compatibili con la data di fatturazione, il Fornitore mette a disposizione FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi stimati. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati validati del Cliente titolare di POD trattato monorario la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fatturaDISTRIBUTORE LOCALE. 11.4 Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi. 11.5 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. 11.6 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni 11.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale AMGAS provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica