Rimborso spese di reimmatricolazione Clausole campione

Rimborso spese di reimmatricolazione. In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi: • incendio; • furto; • incidente stradale. Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall’assicu- rato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.
Rimborso spese di reimmatricolazione. In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o inciden- te stradale la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veico- lo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia. In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida dell’Assicurato, previa pre- sentazione della relativa denuncia alle autorità, la Compagnia si impegna a rimborsare forfet- tariamente l’importo di Euro 25 a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietan- zati e datati e le eventuali denunce alle autorità.
Rimborso spese di reimmatricolazione. In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o inciden- te stradale la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veico- lo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia.
Rimborso spese di reimmatricolazione. In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o incidente stradale l’Impresa si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veicolo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con l’Impresa. In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’Impresa si impegna a rimborsare forfettariamente l’importo di Euro 25 a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.
Rimborso spese di reimmatricolazione. In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi: • incendio; • furto; • incidente stradale. Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall’assicu- rato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel. Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’importo di 25 euro a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall’assicu- rato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida. Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l’ef- fettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.

Related to Rimborso spese di reimmatricolazione

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.