Rimedi legali Clausole campione

Rimedi legali. Il diritto a richiedere il risarcimento di danni per attività correlate al trasporto effettuato da TNT si prescriverà qualora il reclamo non sia portato a conoscenza di un tribunale competente entro il termine più breve tra i due anni dalla data effettiva di consegna della Spedizione (in caso di danni, mancanze o ritardi) o dalla data alla quale la Spedizione avrebbe dovuto essere consegnata (in caso di perdita, mancata consegna o consegna errata), e l'eventuale altro termine stabilito dalla legge.
Rimedi legali. Contro le disposizioni rilasciate dal Municipio nell’ambito del presente regolamento sussiste la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Grigione entro venti giorni dalla comunicazione.
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Related to Rimedi legali

  • Servizi legali Servizi di collocamento e reperimento di personale [8] 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale 25 Servizi sanitari e sociali 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9] 27 Altri servizi

  • Protocollo di legalità In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto. In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011. L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali). La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.; La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

  • TUTELA LEGALE E’ escluso il rimborso di: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato dall’Impresa - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; - spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con l’Impresa; - in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. Inoltre, sono escluse le vertenze relative a: - fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; - proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; - fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; - fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie salvo quanto derivante da incarichi assunti presso Società o Enti terzi nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale; - prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti”, se acquistata; - compravendita o alla permuta di immobili; - interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salve le attività di certificazione per agevolazioni fiscali derivanti dalle ristrutturazioni edilizie; - vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; - adesione ad azioni di classe (class action); - difesa penale per abuso di minori.

  • Domicilio legale A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Modalità di esecuzione 1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza puntualità e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati. 2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. 3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. 4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente. 5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo. 6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna: a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di FUC e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di FUC. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale. b) Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a FUC, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a FUC, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di FUC derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza. 7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. In nessun caso FUC sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile. 8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FUC da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni FUC – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. 9. Infine, fermo restando quanto sopra e quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l’Appaltatore s’impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di FUC e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente FUC medesima da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a FUC, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da FUC per la propria difesa tecnica. 10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne FUC nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore s’impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati. Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico. Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Xxx. Xxxxxxx Xxxx

  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).