La risoluzione contrattuale Clausole campione

La risoluzione contrattuale. In base all’art. 1467 c.c., nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, o a esecuzione differita, un evento straordinario e imprevedibile, verificatosi prima dell’esecuzione delle prestazioni dovute, che determina l’eccessiva onerosità di una prestazione, giustifica la risoluzione del contratto. Tale previsione fu introdotta dal legislatore del 1942: questo, infatti, si rese conto che era necessario codificare un principio generale in grado di rispondere alla possibilità che, quotidianamente e non solo in xxx xxxxxxxxxxxxx, xx verificassero sopravvenienze contrattuali, tali da alterare l’originario assetto contrattuale8. L’ambito di applicazione di tale norma è limitato ai contratti a prestazioni corrispettive: in particolare, a esecuzione continuata o periodica, ovvero differita. Nei contratti a esecuzione continuata, la prestazione prosegue continuamente sino al momento in cui si conclude. Nei contratti a esecuzione periodica, le varie prestazioni si susseguono in via intervallata nel tempo. Nei contratti a esecuzione differita, la prestazione si sostanzia in un unico atto e si esegue a distanza di tempo rispetto alla stipulazione9. Si può affermare, dunque, che solo nell’esecuzione differita si può ragionevolmente ravvisare il rischio che sopraggiunga un evento imprevedibile, che renda improvvisamente gravosa la prestazione, anche accessoria, a carico di una parte. Si ritengono esclusi da tale ambito applicativo i contratti a titolo gratuito e i contratti associativi10. Inoltre, si è precisato che il rimedio della risoluzione non può operare se la controprestazione è stata attuata o eseguita interamente; può, invece, operare se la controprestazione sia stata solo parzialmente eseguita, altrimenti si rischierebbe di causare una disparità di trattamento rispetto ai contratti tutelati dall’art. 1468 c.c., che sarà analizzato nei prossimi paragrafi11. Va sottolineato che l’art. 1467 c.c. afferma che la parte tenuta alla prestazione che è divenuta eccessivamente onerosa può chiedere la risoluzione: ciò significa che è legittimata all’utilizzo di tale rimedio non solo la parte che deve ancora adempiere, ma anche quella comunque gravata dall’eccessiva onerosità12. Bisogna così avere riguardo solamente allo squilibrio contrattuale sopravvenuto, e non al vantaggio iniquo in capo alla parte che deve ricevere la prestazione diventata eccessivamente onerosa13. Infine, bisogna escludere dall’ambito applicativo di tale disposizione i contratti ad esecuzione i...

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