Rinnovo dell’accordo quadro Clausole campione

Rinnovo dell’accordo quadro. (prot. gen.le n. 29286 del 17.05.2019) relativo ai servizi di fornitura di stampati occorrenti alle attività e iniziative del settore A7 del Comune di Carpi per l’anno 2020
Rinnovo dell’accordo quadro. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro fino a un massimo di 12 mesi. Per effetto del rinnovo il valore dell’Accordo quadro risulta proporzionalmente incrementato sulla base delle risultanze dell’offerta aggiudicataria. L’opzione di rinnovo è esercitata dalla Stazione Appaltante con un preavviso di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza iniziale. In caso di rinnovo tutte le tempistiche, facoltà e condizioni relative all’accordo quadro e ai contratti derivati devono essere riferiti alla nuova scadenza.
Rinnovo dell’accordo quadro. All’esaurimento dell’importo dell’Accordo quadro (cfr. infra Art. 9), non è consentito il rinnovo del rapporto contrattuale tra le Parti. La Committente esercita la facoltà di cui al punto a) comunicandolo all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’AQ è pari ad € 214.000,00 (euro
Rinnovo dell’accordo quadro. (prot. gen.le n. 59717 del 25.10.2019) relativo ai servizi elettrici occorrenti al teatro comunale e di supporto all’organizzazione delle attività culturali e promozionali del Comune di Carpi
Rinnovo dell’accordo quadro. La stazione appaltante non ammette il rinnovo dell’Accordo quadro. La stazione appaltante esercita la facoltà di cui al punto a) comunicandolo all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’AQ è pari ad € 214.000,00 (euro duecentoquattordicimila/00) oltre IVA.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).