Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
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Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia rinuncia – - salvo in caso di dolo – - al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’assicurato l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’assicuratol’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
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Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia rinuncia – rinuncia, salvo in caso di dolo – dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’assicurato l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’assicuratol’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
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Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia rinuncia – - salvo in caso di dolo – dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
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Rinuncia al diritto di surroga. La Compagnia Società rinuncia – - salvo in caso di dolo – - al diritto di surrogazione surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile Civile verso le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l’assicuratol’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimoresponsabile. Negli altri casi la Società potrà esercitare tale azione esclusivamente su autorizzazione del Contraente, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione medesima verso il responsabile.
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