Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole alla Contraente, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e la Società in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Per ogni qualsiasi eventuale controversia inerente all’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il foro competente è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Pag. 2 di 5
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Per quanto non previsto dal presente Contratto di assicurazione – che verrà interpretato in maniera più estensiva e favorevole per la Contraente - qualora le norme contrattuali fossero discordanti tra loro, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e l’Assicuratore in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che comunque verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Assicurato o il Contraente.
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Art. 1.12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori ...........................................................................
Rinvio alle norme di legge e Foro competente. Valgono le norme di legge per tutto quanto non è qui diversamente regolato.