RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Clausole campione

RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. Articolo 30 (Determinazione dei fondi AD ed AID 2021) 1. L’ammontare complessivo del Fondo risorse decentrate (FRD) per l'esercizio finanziario 2021 è pari a complessivi € 77.018.657,59 al lordo degli oneri datoriali, di cui € 54.376.119,00 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed € 22.642.538,59 le risorse variabili. 2. Il fondo dell'AID viene determinato in € 3.147.909,55, pari al 4% (rapporto personale AID/AD) dello stanziamento di cui al precedente comma 1. La parte restante, pari ad € 73.870.748,04, costituisce il fondo dell'AD. Articolo 31 (Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2021) 1. In base a quanto stabilito nel precedente articolo, il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021 per l’A.D. ammonta a complessivi € 73.870.748,04 compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione. Dette risorse sono destinate a promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine saranno utilizzate come riportato nella seguente tabella: Voci Importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro Importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro Residuo importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro Fondo Agenzia Industrie Difesa 3.147.909,00 00.000.000,04 Indennità di Posizioni Organizzativa 3.500.000,00 2.637.528,00 00.000.000,04 Indennità per Particolari Posizioni di Lavoro 2.023.094,11 1.524.562,25 68.347.653,93 Indennità per Turni 8.664.162,15 6.529.135,00 00.000.000,78 Indennità di Reperibilità 3.263.936,97 2.459.636,00 00.000.000,81 Indennità di Mobilità 70.000,00 56.349.554,81 Progressioni Economiche 17.059.000,00 00.000.000,00 00.000.000,81 Performance Organizzativa 21.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,81 Performance Individuale 7.000.000,00 5.275.056,00 00.000.000,81 Maggiorazione 1^ Area 1.375.000,00 1.036.171,82 9.915.554,81 Fondo Unico di Sede 9.915.554,81 7.472.158,86 0,00 Performance Organizzativa al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro 21.000.000,00 21.069 996,73 Performance Organizzativa al netto degli oneri a carico del datore di lavoro 15.825.169,56 21.069 751,51 Performance Individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro 7.000.000,00 21.069 332,24 Performance Individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro 5.275.056,52 21.069 250,37 FUS al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro 9.915.554,81 21.069 470,62 FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro 7.472.158,86 21.069 354,65 PPOO Cat. I al lordo degli oneri a...
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. Determinazione dei fondi AD ed AID 2021 23
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. Articolo 27 (Determinazione dei fondi AD ed AID 2021) 1. L’ammontare complessivo del Fondo risorse decentrate (FRD) per l'esercizio finanziario 2021 è pari a complessivi € 77.018.657,59 al lordo degli oneri datoriali, di cui € 54.376.119,00 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed € 22.642.538,59 le risorse variabili. 2. Il fondo dell'AID viene determinato in € 3.147.909,55, pari al 4% (rapporto personale AID/AD) dello stanziamento di cui al precedente comma 1. La parte restante, pari ad € 73.870.748,04, costituisce il fondo dell'AD.
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. Art. 24 Determinazione del fondo AID 2018 Pag. 23
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. Articolo 24 (Determinazione del fondo AID 2018) 1. Il fondo dell'AID è determinato, secondo il criterio di cui all’art. 25, comma 1, del CCNI Ministero della Difesa, periodo 2018 – 2020, sottoscritto in data 06 novembre 2018, in € 2.526.724,26 pari al 4,3% (rapporto forza personale AID/AD). L’importo del fondo è costituito da 1.429.898,20 EURO quali risorse di carattere di certezza e stabilità ed 1.096.826,06 EURO quali risorse variabili (comprensivi di 903.000,00 EURO quali risorse di cui all’art. 614, comma 2 bis, D.lgs 15 marzo 2010, n. 66). Articolo 25 (Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2018) 1. In base a quanto stabilito nel precedente art. 24, il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2018 per l’AID, ammonta a complessivi 2.526.724,26 EURO compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione. Dette risorse sono destinate a promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate (specchio dimostrativo in allegato “1”): a) nella misura massima di 440.936,44 EURO per consentire nuove progressioni economiche; b) nella misura di 51.316,41 EURO per il finanziamento delle Posizioni organizzative; c) per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni dì lavoro previste dagli artt. da 8 a 15, nonché ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2018 vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale: particolari posizioni di lavoro 105.501,13 EUR 140.000,00 EUR turni 301.431,80 EUR 400.000,00 EUR reperibilità 173.323,29 EUR 230.000,00 EUR d) nella misura di 903.000,00 EURO per il finanziamento della performance organizzativa; e) nella misura di 58.147,83 EURO per il finanziamento della performance individuale, pari al 30% delle somme variabili a disposizione escluso le somme aggiuntive di cui all’art. 1, comma 590m legge 27/12/2017, n. 205 (art. 77, co. 0, XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0000-0000). f) la somma complessivamente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS) ammonta ad 286.543,12 EURO, valore superiore al 20% della somma delle Performance Organizzativa e Performance Individuale (art. 77, co. 4, CCNL Funzioni Centrali 2016-2018).
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. Articolo 27 (Determinazione dei fondi AD ed AID 2021)

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  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Risoluzione del rapporto Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.