Progressioni economiche Clausole campione

Progressioni economiche. Articolo 26 (Progressioni economiche) 1. Le progressioni economiche all’interno delle aree funzionali si realizzano mediante il conseguimento, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesima, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita nel presente titolo. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs.n.150/2009. 3. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree è definito annualmente in sede di accordo per la distribuzione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio dell’anno oggetto di accordo. 4. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione. Articolo 27 (Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche) 1. I criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche sono definiti nell’allegato 1. 2. L’Amministrazione provvederà ad emanare apposito bando per la disciplina delle progressioni economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle disposizioni contrattuali, nonché di quanto previsto nel presente Accordo.
Progressioni economiche. Progressioni economiche 24 Art. 27 Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche 24
Progressioni economiche. ORIZZONTALI‌ 1. Ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche all’interno della categoria (art. 16 CCNL 21/05/2018) per gli anni 2021/2022/2023 si applica la disciplina di cui al CCDI sottoscritto in data 28/12/2018 relativo ai criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali (PEO). 2. Sono definiti per l’anno 2021, al fine di consentire l’attribuzione della progressione economica con decorrenza 01/01/2021, i seguenti contingenti economici e numerici calibrati, allo scopo di assicurare un’adeguata valorizzazione a tutte le categorie, sulla base del personale in possesso dei requisiti di accesso.
Progressioni economiche. Con decorrenza 1.1.2015 verranno effettuate procedure selettive progressioni economiche, ex art. 53 del CCNL EPR 1998-2001, per un importo complessivo di 50.000,00€, la cui copertura finanziaria è assicurata dal Fondo IV-VIII, a partire dal 2015.
Progressioni economiche. Articolo 23 (Progressioni economiche) 1. Le progressioni economiche all’interno delle aree funzionali, riservate al personale inquadrato nei ruoli AID, si realizzano mediante il conseguimento, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesima, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita con separato accordo. 2. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree sarà definito annualmente in sede di accordo per la distribuzione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria.
Progressioni economiche. (Art.4 XXXX 0000-0000) 9
Progressioni economiche. (Art.4 XXXX 0000-0000) La progressione economica avverrà, a fronte dei posti individuati per ciascuna area, secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati. La soglia di idoneità al passaggio al livello successivo è stabilita in apposita sede negoziale in funzione dello stanziamento economico destinato dal fondo. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado. Le graduatorie di merito mantengono la loro validità per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Progressioni economiche. 1. Per accedere alla progressione economica successiva si stabilisce il periodo minimo di anni 3 effettivi (trentasei mesi) in servizio presso il Comune di Cerano, con valutazione non negativa per l’intero periodo. In sede di contrattazione integrativa verranno definiti ulteriori criteri. 2. Non potranno accedere alle progressioni economiche i dipendenti che nel biennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari.
Progressioni economiche. 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.
Progressioni economiche. 0.Xx progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.