Garanzia per difetti Clausole campione

Garanzia per difetti. 9.1 Bosch Rexroth è tenuta a garantire che i Beni siano immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la predetta garanzia sui Beni prestata da Xxxxx Rexroth al Cliente avrà una validità pari a 12 mesi dalla data di consegna dei Beni al Cliente.
Garanzia per difetti. 5.1. Il Venditore dichiara che i Prodotti sono esenti da difetti che li rendono inadeguati all’uso cui sono destinati, con riferimento alla destinazione d’uso espressamente indicata per iscritto nel Contratto. La garanzia accordata dal Venditore si riferisce a Prodotti nuovi provenienti dallo stabilimento come concordati e acquistati dall’Acquirente. In caso di difetti dei Prodotti, il Venditore ha la facoltà di decidere, a propria discrezione, se riparare o sostituire i Prodotti difettosi.
Garanzia per difetti. Leica dichiara al cliente che tutti i prodotti sono conformi alla garanzia scritta esposta nel suo manuale d'uso in vigore alla data di consegna, o, se non vi è alcuna garanzia esplicita, che tutti i prodotti saranno privi di difetti di materiale e di lavorazione e saranno conformi alle specifiche del produttore citate, per dodici (12) mesi dalla consegna. Questa dichiarazione non si estende ai materiali di consumo quali, senza limitazione, batterie e lampadine. Leica dichiara che eseguirà tutti i servizi attenendosi alle proprie prassi standard e che i servizi non avranno difetti di fabbricazione per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di evasione. Qualora Leica violi la presente garanzia e il cliente le notifichi tale violazione prima della fine del periodo di garanzia applicabile, Leica, a sua discrezione, provvederà alla sostituzione o alla riparazione dei prodotti non conformi, rieseguirà qualsiasi servizio non conforme o provvederà al rimborso degli importi pagati dal cliente per i beni e/o i servizi non conformi. A Leica devono essere concessi almeno due tentativi.
Garanzia per difetti. 7.1. Il Cliente è tenuto a controllare la qualità delle Merci entro cinque giorni lavorativi dalla data di consegna totale o parziale e, comunque, prima dell'utilizzo, noleggio o vendita.
Garanzia per difetti. Il fornitore assicura che l'oggetto della fornitura soddisfi le caratteristiche previste e, indipendentemente dalle garanzie specifiche, assicura un funzionamento o un utilizzo adeguato e senza problemi. Il fornitore garantisce inoltre che l'oggetto della fornitura è conforme allo stato attuale della tecnica, anche in termini di qualità e idoneità del materiale, della concezione, della costruzione e dell'esecuzione, nonché di tutti gli altri requisiti, in particolare quelli di legge (ad es. XXXxx, ODmed, MDD, MDR, SEV, SUVA, SVDB ecc.) Versione 5.0 Reparto responsabile: Acquisti KSA Il fornitore è tenuto, su richiesta di KSA, a rimediare immediatamente a un difetto, indipendentemente dalla qualifica del contratto, mediante riparazione e/o sostituzione. Tutti i costi relativi all'eliminazione del difetto sono a suo carico. Qualora il fornitore non sia in grado di rimediare ad un difetto entro un periodo di tempo ragionevole fissato da KSA, se rifiuta di eliminare il difetto in generale o nelle modalità richieste, se sussiste un pericolo imminente a causa del difetto o se per KSA il rimedio del difetto da parte del fornitore è inaccettabile, KSA ha il diritto, in seguito a preavviso, di rimediare al difetto o di farlo eliminare da terzi. In questo caso, il fornitore dovrà rimborsare tutti i costi sostenuti per l'eliminazione del difetto. Tale prestazione sostitutiva non pregiudica la responsabilità del fornitore per i difetti. In luogo del rimedio al difetto, KSA può richiedere una riduzione del prezzo o, se consentito dalla legge, la rescissione del contratto.
Garanzia per difetti. 8.1. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, indipendentemente dalla messa in funzione dei Prodotti medesimi, purché lo stesso gli si stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 5.5. Il Venditore potrà scegliere se riparare i Prodotti difettosi, sostituire i Prodotti risultati difettosi, versare al Compratore il costo della riparazione comunque non superiore al costo del Prodotto da riparare. I prodotti sostituiti in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia a partire dalla data di sostituzione. I prodotti riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione.
Garanzia per difetti. 7.1 Il licenziante concede al licenziatario i diritti di utilizzo della app su base «così com'è» e «come disponibile», escludendo qualsiasi garanzia per difetti. Il licenziante non offre alcuna garanzia in particolare per la configurazione, la disponibilità e contenuti specifici della app e rifiuta ogni garanzia di commerciabilità generale e idoneità della app per uno scopo particolare, di conformità alle norme applicabili e di precisione dei dati.
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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: