Common use of Riscatto totale e parziale Clause in Contracts

Riscatto totale e parziale. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, la corresponsione del valore di riscatto totale del contratto. Il valore di riscatto è pari al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale). In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,00.

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Samples: www.hdiassicurazioni.it

Riscatto totale e parziale. A condizione che sia Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Societàriscatto totale o parziale del contratto stesso. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, con le modalità indicate all’art. 12per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la corresponsione differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “Premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale totale, ed è concesso a condizione che il valore del contratto. Il valore capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 1.000,00 Euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di riscatto è pari un anno solare non sia superiore al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando assicurato al contratto il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale). In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,0031 dicembre dell’anno solare precedente.

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Samples: www.credemvita.it

Riscatto totale e parziale. A condizione che sia Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Societàriscatto totale o parziale del contratto stesso. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, con le modalità indicate all’art. 12per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la corresponsione differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “Premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Xxxxxxxxxx per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale totale, ed è concesso a condizione che il valore del contratto. Il valore capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 1.000,00 Euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di riscatto è pari un anno solare non sia superiore al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando assicurato al contratto il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale). In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,0031 dicembre dell’anno solare precedente.

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Samples: www.credemvita.it

Riscatto totale e parziale. A condizione che sia Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Societàriscatto totale o parziale del contratto stesso fermo restando, con le modalità indicate all’artai sensi del precedente art. 129, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la corresponsione differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Xxxxxxxxxx per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale totale, ed è concesso a condizione che il valore del contratto. Il valore capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di riscatto è pari un anno solare non sia superiore al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando assicurato al contratto il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale). In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,0031 dicembre dell’anno solare precedente.

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Samples: www.credemvita.it

Riscatto totale e parziale. A condizione che sia Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Societàriscatto totale o parziale del contratto stesso. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, con le modalità indicate all’art. 12per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la corresponsione differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale totale, ed è concesso a condizione che il valore del contratto. Il valore capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di riscatto è pari un anno solare non sia superiore al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando assicurato al contratto il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale). In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,0031 dicembre dell’anno solare precedente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Capitale Differito Rivalutabile Con Controassicurazione Speciale a Premi Liberi

Riscatto totale e parziale. A condizione che sia Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Societàriscatto totale o parziale del contratto stesso. Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto: - rivalutando, con le modalità indicate all’art. 12per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la corresponsione differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso); - rivalutando ciascun “Premio aggiuntivo” eventualmente versato nell’anno di riscatto totale, per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data nella quale è stato impartito l’ ordine di riscatto totale. La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Azuritalia per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente. Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale totale, ed è concesso a condizione che il valore del contratto. Il valore capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 1.000,00 Euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di riscatto è pari un anno solare non sia superiore al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando assicurato al contratto il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale). In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,0031 dicembre dell’anno solare precedente.

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