Common use of RISCHI COMPRESI Clause in Contracts

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione R.C.T. vale anche per: 1) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi di: • ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande; • pulizia e sanificazione dei locali; • giardinaggio e manutenzione delle aree verdi; • lavanderia; • servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbiere); • servizio di guardiania e vigilanza. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall’Assicurato, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente; 2) la responsabilità civile derivante all’Assicurato: • per danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all’esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall’Assicurato; • dall’erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; • dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari; 3) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l’Assicurato; 4) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 5) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’esercizio dell’attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto. L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da: • lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall’Assicurato; • caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante; • spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fogne. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 7) le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa. 8) la responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Italiana Spa nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge; 9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di € 2.500 con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 10) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere; 11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "xxxxxxx xxxxx x/x xxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L’assicurazione R.C.O. vale anche per 12) le malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. 1) in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”); 5) per le malattie causate da amianto. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Italiana Spa l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione R.C.T. vale anche per: 1) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi diLa garanzia comprende i seguenti eventi: • ristorazioneColpi di sole, bar di calore ed altre conseguenze termiche • Annegamento • Asfissia non di origine morbosa • Assideramento ed il congelamento • Folgorazione • Strappi muscolari derivanti da sforzo • Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze • Alterazioni patologiche conseguenti a lesioni, morsi di animali e distributori automatici punture di cibi insetti, escluse la malaria e bevandele malattie tropicali • Infortuni subiti in stato di malore di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno • Infortuni derivanti da imperizia, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevandeimprudenza o negligenza anche grave • Infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva, salvo quanto previsto al successivo art. 2.8) punto b; • pulizia Infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e sanificazione dei locali; fenomeni connessi giardinaggio Infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche • Contatto con corrosivi • Infortuni derivanti dall’uso e manutenzione delle aree verdi; guida di tutti i veicoli a motore, natanti e subacquei lavanderia; Infortuni subiti durante i viaggi aerei (rischio volo) Infortuni riportati durante il servizio militare • Lesioni causate da sforzi, esclusi gli infarti (relativamente alle ernie si veda quanto stabilito all’art. 2.19) • Lesioni corporali subite per legittima difesa o per dovere di igiene della persona (parrucchiere solidarietà umana • Conseguenze di operazioni chirurgiche e barbiere); • servizio di guardiania e vigilanza. Qualora tali servizi siano affidati cure mediche rese necessarie a soggetti diversi dall’Assicurato, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità seguito di committente; 2) la responsabilità civile derivante all’Assicurato: • per danni cagionati infortunio indennizzabile a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all’esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall’Assicurato; • dall’erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; • dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari; 3) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l’Assicurato; 4) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 5) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’esercizio dell’attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto. L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da: • lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall’Assicurato; • caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante; • spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fogne. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 7) le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa. 8) la responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Italiana Spa nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge; 9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di € 2.500 con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 10) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere; 11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "xxxxxxx xxxxx x/x xxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L’assicurazione R.C.O. vale anche per 12) le malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. 1) in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”); 5) per le malattie causate da amianto. a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Italiana Spa l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Polizza Infortuni Cumulativa

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione R.C.T. vale anche per: 1) la responsabilità civile derivante all’Assicurato Sono compresi in relazione allo svolgimento dei servizi di: • ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande; • pulizia e sanificazione dei locali; • giardinaggio e manutenzione delle aree verdi; • lavanderia; • servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbiere); • servizio di guardiania e vigilanza. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall’Assicurato, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente; 2) la responsabilità civile derivante all’Assicurato: • per danni cagionati a terzi, compresi garanzia gli assistiti, in occasione di uscite all’esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall’Assicurato; • dall’erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; • dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari; 3) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l’Assicurato; 4) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 5) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’esercizio dell’attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto. L’assicurazione comprende inoltre i danni infortuni derivanti da: • lavori uso e guida di ordinaria manutenzione eseguiti veicoli in economia dall’Assicuratogenere; • caduta accidentale uso e guida di neve dai fabbricati mezzi militari e piantemacchine operatrici il cui utilizzo sia necessario o complementare all’attività del Contraente/Assicurato per conto del proprio comando; • spargimento uso di acquaqualsiasi mezzo di locomozione (terrestre o marittimo) militare, purché conseguente a rottura accidentale pubblico o privato, ad eccezione di tubazioni, impianti e condutturequanto indicato nel successivo art. 4.5 – Infortuni: rischi non assicurati; • malore o incoscienza. Sono esclusi altresì considerati infortuni: PROGRAMMA OGGI PER IL DOMANI - DANNI • i danni colpi di sole o di calore; • l’asfissia non di origine morbosa; • l’annegamento; • l’assideramento o il congelamento; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • le affezioni derivanti da umiditàmorsi di animali, stillicidio o da rigurgiti punture di fogne. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole aracnidi o di serviziinsetti (per questi ultimi sono comunque escluse la malaria, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 7) le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa. 8) la responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Italiana Spa nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge; 9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di € 2.500 con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 10) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere; 11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "xxxxxxx xxxxx x/x xxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L’assicurazione R.C.O. vale anche per 12) le malattie professionalitropicali ed altre affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari, purché venga riconosciuta nonchè le conseguenze della puntura di zecca); • la causa folgorazione; di lavoro. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che 88 S E Z. I N F O R T U N I S E Z. I N F O R T U N I • le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza lesioni da ingestione di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. 1) in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi cibi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”); 5) per bevande; • le malattie lesioni causate da amianto. improvviso contatto con sostanze corrosive; • le infezioni - escluso il virus H.I.V. - semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; • le rotture sottocutanee riferite a) per più danni: - tendine di xxxxxxx (trattate o non trattate chirurgicamente); - tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); - tendine rotuleo; - tendine dell’estensore del pollice; - tendine del quadricipite femorale. Per le anzidette rotture sottocutanee, anche se manifestatisi in tempi diversi durante opera esclusivamente la garanzia Invalidità Permanente e l’impresa indennizza forfettariamente un grado di invalidità permanente pari al 3% con il periodo massimo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo Euro 3.000 senza l’applicazione delle franchigie contrattualmente previste. Ai fini di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ferme, in quanto compatibilitale estensione, le Condizioni garanzie attivate dal Contraente/Assicurato hanno effetto a partire dal 181° giorno successivo al giorno di Assicurazione decorrenza del contratto, sempreché gli eventi oggetto della presente estensione si verifichino in punto un momento successivo al giorno di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Italiana Spa l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciatodecorrenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione R.C.T. vale anche per: 1) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi di: • ristorazioneCompatibilmente alla copertura prescelta dal Contraente/Assicurato (rischi “professionali” e “non professionali”, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande; • pulizia e sanificazione dei locali; • giardinaggio e manutenzione delle aree verdi; • lavanderia; • servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbiere); • servizio di guardiania e vigilanza. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall’Assicurato, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente; 2) la responsabilità civile derivante all’Assicurato: • per danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all’esterno con accompagnamento di familiari oppure soltanto rischi “professionali” o conoscenti, purché autorizzate dall’Assicurato; • dall’erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; • dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari; 3) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l’Assicurato; 4) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81soltanto rischi “extraprofessionali”) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 5) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e conduzione ferme restando le Esclusioni di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’esercizio dell’attività descritta cui al successivo art. 2.7, sono compresi in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto. L’assicurazione comprende inoltre i danni garanzia Infortuni derivanti da: • lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall’Assicuratoequitazione (escluse gare e relative prove, caccia a cavallo e polo); • caduta accidentale di neve dai fabbricati e pianteimmersioni in apnea; • spargimento pratica dell’idrosci e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai); • esercizio di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti giochi e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fogne. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni; 6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industrialisportive di pratica comune, commercialipurché’ a carattere dilettantistico o ricreativo, agricole o ferme le esclusioni di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizzacui all’art. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro 2.7; • uso e per annualità assicurativa; 7) le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa. 8) la responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovettureautoveicoli, motoveicoli, trattori e macchine agricole semoventi, caravan, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Italiana Spa nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell’Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge; 9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di € 2.500 con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa; 10) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere; 11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato natanti ad uso privato o da lui detenutediporto; • uso di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato (terrestre o marittimo), fatta eccezione per i mezzi subacquei; • malore o incoscienza. • i colpi di sole o di calore; • l’asfissia non di origine morbosa; • l’annegamento; • l’assideramento o il congelamento; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esistadegli infarti e delle ernie; • le affezioni derivanti da morsi di animali, in nome e punture di aracnidi o di insetti (per conto dell'Assicuratoquesti ultimi sono comunque escluse la malaria, polizza incendio con copertura "xxxxxxx xxxxx x/x xxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L’assicurazione R.C.O. vale anche per 12) le malattie professionalitropicali ed altre affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari, purché venga riconosciuta nonché le conseguenze della puntura di zecca); • la causa folgorazione; • le lesioni da ingestione di lavoro. L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. 1) in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi cibi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”); 5) per bevande; • le malattie lesioni causate da amianto. improvviso contatto con sostanze corrosive; • le infezioni - escluso il virus h.i.v. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; • le rotture sottocutanee riferite a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante : - tendine di xxxxxxx (trattate o non trattate chirurgicamente); - tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); - tendine rotuleo; ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - INFORTUNI - tendine dell’estensore del pollice; - tendine del quadricipite femorale. Per le anzidette rotture sottocutanee: • opera esclusivamente la garanzia Invalidità Permanente e l’Impresa indennizza forfettariamente un grado di invalidità permanente pari al 3% con il periodo massimo di validità euro 3.000 senza l’applicazione delle franchigie contrattualmente previste; • la copertura assicurativa si intende operante a partire dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia, originati dal medesimo tipo sempreché gli eventi oggetto della presente estensione si verifichino dopo la stipulazione della polizza. di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Italiana Spa l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.48 R I S C H I I N F O R T U N I R I S C H I I N F O R T U N I

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