Rischi connessi ai conflitti d’interesse Clausole campione

Rischi connessi ai conflitti d’interesse. ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’EMITTENTE XXXXXXXX XXXXXX E IL VICE PRE- SIDENTE OPERATIVO DELL’EMITTENTE XXXXXXXXX XXXXX SONO TITOLARI, RISPETTIVAMENTE, DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 2,50% E 2,33% DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE; INOLTRE, ALLA MEDESIMA DATA, CIASCUNO DI ESSI DETIENE UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 39,56% IN QWERTY S.P.A., UNO DEGLI AZIONISTI VENDITORI (CHE DETIENE IL 26,36% DEL CAPI- TALE SOCIALE DELL’EMITTENTE) (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI VEDA SEZIONE PRIMA, CAPITOLO 14, PARAGRAFO 14.2). INOLTRE IL CONSIGLIERE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX DETIENE WARRANT CENTROBANCA CHE GLI CONFERISCONO IL DIRITTO AD ACQUISTARE IL 2,32% DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE. TALE CIRCOSTANZA DETERMINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE TRA LA SOCIETÀ E I MENZIONATI AMMINISTRATORI (PER ULTE- RIORI INFORMAZIONI SI VEDA SEZIONE PRIMA, CAPITOLO 14, PARAGRAFO 14.2). SI EVIDENZIA INOLTRE CHE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PECUVIO RONDINI È ALTRESÌ MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI UBI BANCA, DI CENTROBANCA E DI ALTRE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO UBI (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI VEDA SEZIONE PRIMA, CAPITOLO 14, PARAGRAFO 14.1.5). SI EVIDENZIA INFINE CHE IW BANK È UNICO COLLOCATORE ALL'INTERNO DELL'OFFERTA PUBBLICA PER LA TRANCHE RISER- VATA AI DIPENDENTI E COLLABORATORI E PER LA TRANCHE RISERVATA AI CLIENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RINVIA ALLA SEZIONE SECONDA, CAPITOLO 5, PARAGRAFO 5.4.
Rischi connessi ai conflitti d’interesse. B L’EMITTENTE, L’ATTIVITÀ SVOLTA ED I PRODOTTI OFFERTI Informazioni sull’Emittente Storia e sviluppo dell’Emittente Descrizione e struttura del Gruppo
Rischi connessi ai conflitti d’interesse. Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, versa in una situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto di seguito indicato. Banca IMI, che ricopre il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell’ambito dell’Offerta Istituzionale, nonché di Sponsor e Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, garantirà insieme ad altri intermediari il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell’ambito dell’Offerta Globale (per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.4). Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo vanta rapporti di natura creditizia e ha prestato o potrebbe prestare servizi di advisory e di investment banking in via continuativa all’Emittente e/o alle società facenti parte del Gruppo Rhiag, nonché ai Fondi Alpha, azionisti di controllo di Xxxxxxxxxx (azionista unico dell’Emittente). In particolare il gruppo Intesa Sanpaolo ha in essere alla data del 26 aprile 2011 rapporti creditizi nei confronti del Gruppo Rhiag pari a circa Euro 3,9 milioni di utilizzato di cui circa Euro 3,6 milioni per aperture di credito di firma. Banca IMI ha inoltre rilasciato una garanzia fideiussoria a favore di ING Bank N.V., per un importo complessivo attualmente pari a circa Euro 13,1 milioni, in relazione al finanziamento denominato “Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement” da quest’ultima prestato ad alcune società del Gruppo dell’Emittente. La predetta garanzia è assistita da cash collateral, suscettibile di essere rilasciato, a favore di Banca IMI, in caso di rimborso del suddetto finanziamento. Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo versa pertanto in una situazione di conflitto di interessi in quanto l’Emittente utilizzerà i proventi derivanti dal collocamento delle Azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale per il rimborso anticipato (in parte obbligatorio e, per la parte residua, volontario) di parte del debito derivante dal contratto di finanziamento denominato “Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement” e, conseguentemente, anche per il rimborso e/o riduzione dell’esposizione creditizia nei confronti del gruppo bancario Intesa Sanpaolo (per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo III, Paragrafo 3.4). Si evidenzia inoltre che, in data 29 aprile 2011, Banca IMI e Mediobanca, unitamente ad ING Bank N.V., hanno sottoscritto un impegno con l’Emittente per organizza...
Rischi connessi ai conflitti d’interesse. 4.3 Operazioni di compravendita effettuate sulle azioni dell'emittente - intervallo di prezzo
Rischi connessi ai conflitti d’interesse. Alla data del prospetto informativo l’amministratore delegato dell’emittente xxxxxxxx xxxxxx e il vice pre- sidente operativo dell’emittente xxxxxxxxx xxxxx sono titolari, rispettivamente, di una partecipazione pari al 2,50% e 2,33% del capitale sociale dell’emittente; inoltre, alla medesima data, ciascuno di essi detiene una partecipazione pari al 39,56% in qwerty s.p.a., uno degli azionisti venditori (che detiene il 26,36% del capi- tale sociale dell’emittente) (per ulteriori informazioni si veda Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2). Inoltre il consigliere xxxxxxxxx xxxxxxxxxx detiene WARRANT centrobanca che gli conferiscono il diritto ad acquistare il 2,32% del capitale sociale dell’emittente. Tale circostanza determina dei conflitti di interesse tra la società e i menzionati amministratori (per ulte- riori informazioni si veda Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2). Si evidenzia inoltre che il presidente del collegio sindacale pecuvio rondini è altresì membro effettivo del collegio sindacale di ubi banca, di centrobanca e di altre società appartenenti al gruppo ubi (per ulteriori informazioni si veda Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.1.5). Si evidenzia infine che iw bank è unico collocatore all'interno dell'offerta pubblica per la tranche riser- vata ai dipendenti e collaboratori e per la tranche riservata ai clienti. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.

Related to Rischi connessi ai conflitti d’interesse

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.